Art. 4.

                  (Riduzione della aliquota IRPEG)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per
gli  utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73
per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento,
per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento,
per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,";
   b)  all'articolo  91,  in  materia  di  aliquota  dell'imposta sul
reddito  delle  persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per
cento,  a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
e  del  35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1
gennaio 2003",
   c)  all'articolo  105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura
del  58,73  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
del  56,25  per  cento,  per  i  proventi  conseguiti a decorrere dal
periodo  d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento,
per  i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2003,";
   d)  all'articolo  105,  comma  5, le parole: di un importo pari al
58,73  per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari
al  56,25  per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e
al  53,85  per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,".
   2.  All'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione
di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo
periodo  e'  sostituito  dal seguente: "A tale fine si considera come
provento  non  assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento
di  dette  plusvalenze  e di detto reddito conseguiti a decorrere dal
periodo  d'imposta  in corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento
delle  plusvalenze  e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  al  1  gennaio  2003;  per le societa'
quotate,  tali  misure  sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80
per cento".
   3.  Per  il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1
gennaio  2001,  la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo
2,  comma  10,  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, in materia di
reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento.
   4.  La  misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche,  per  il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001,
e'  ridotta  dal  98  per  cento  al  93,5  per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento
al  98,5  per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta il testo degli articoli 14, 91, e 105 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  -  gia' citato nelle note all'art. 2 -, cosi' come
          modificato dal presente articolo:
              "Art. 14. (Credito di imposta per gli utili distribuiti
          da  societa'  ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito
          complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma
          e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
          indicati  alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al
          contribuente  e'  attribuito  un  credito d'imposta pari al
          56,25   per   cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in
          corso  al  1 gennaio  2001,  e  al  53,85 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo   a   quello   in   corso   al  1 gennaio  2003,
          dell'ammontare  degli  utili  stessi nei limiti in cui esso
          trova  copertura  nell'ammontare  delle imposte di cui alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105.
              1-bis.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma 1,
          relativo  ai  dividendi  percepiti  dai  comuni distribuiti
          dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai
          sensi  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142, e successive
          modificazioni,  puo' essere utilizzato per la compensazione
          dei  debiti  ai  sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
              2.  Nel  caso  di  distribuzione  di utili in natura il
          credito  di  imposta  e' determinato in relazione al valore
          normale  degli  stessi alla data in cui sono stati posti in
          pagamento.
              3.  Relativamente  agli utili percepiti dalle societa',
          associazioni  e imprese indicate nell'art. 5, il credito di
          imposta  spetta  ai  singoli soci, associati o partecipanti
          nella proporzione ivi stabilita.
              4.   Ai  soli  fini  della  applicazione  dell'imposta,
          l'ammontare  del credito di imposta e' computato in aumento
          del reddito complessivo.
              5.  La  detrazione  del credito di imposta, deve essere
          richiesta,  a  pena  di  decadenza, nella dichiarazione dei
          redditi  relativa  al  periodo  di imposta in cui gli utili
          sono  stati  percepiti  e  non  spetta  in  caso  di omessa
          presentazione  della  dichiarazione o di omessa indicazione
          degli   utili  nella  dichiarazione  presentata.  Se  nella
          dichiarazione  e'  stato  omesso  soltanto  il  computo del
          credito  di  imposta  in  aumento  del reddito complessivo,
          l'ufficio  delle  imposte  puo'  procedere  alla correzione
          anche  in  sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alla dichiarazione dei redditi.
              6.  Il credito di imposta spetta anche quando gli utili
          percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16;
          in  questo  caso  il  suo ammontare e' computato in aumento
          degli  utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
          a norma dell'art. 18.
              6-bis.  Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti
          non  spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione
          e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai
          soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di
          cui   alla   legge  23 marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni,  o dalle societa' di investimento a capitale
          variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio
          1992,  n.  84,  azioni  o  quote  di  partecipazione  nelle
          societa'  o  enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
          dell'art. 87 del presente testo unico.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  per  le  partecipazioni  agli utili spettanti ai
          promotori,  ai  soci  fondatori,  agli  amministratori e ai
          dipendenti   della   societa'  o  dell'ente  e  per  quelle
          spettanti   in   base   ai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione  e  ai  contratti  indicati  nel primo comma
          dell'art.  2554  del  codice civile, ne' per i compensi per
          prestazioni   di   lavoro   corrisposti   sotto   forma  di
          partecipazione  agli  utili  e  per  gli  utili di cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano   per   gli  utili  percepiti  dall'usufruttuario
          allorche'  la  costituzione  o  la  cessione del diritto di
          usufrutto  sono  state  poste  in  essere  da  soggetti non
          residenti,  privi nel territorio dello Stato di una stabile
          organizzazione".
              "Art.  91  (Aliquota  dell'imposta).  - 1. L'imposta e'
          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
          36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
          1 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo
          d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.".
              "Art.  105  (Adempimenti per l'attribuzione del credito
          d'imposta  ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
          - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
          all'art.  14,  le societa' e gli enti indicati alle lettere
          a)   e   b)  del  comma  1  dell'art.  87  devono  rilevare
          distintamente nella dichiarazione dei redditi:
                a)  l'ammontare complessivo delle imposte determinato
          ai sensi dei commi 2 e 3;
                b)  l'ammontare complessivo delle imposte determinato
          ai sensi del comma 4.
              2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
          redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
          imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
          iscritte  in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
          accertamenti   divenuti   definitivi,  nonche'  le  imposte
          applicate  a  titolo  di  imposta  sostitutiva. Ai fini del
          presente  comma  si  tiene  conto  delle imposte liquidate,
          accertate  o applicate entro la data della deliberazione di
          distribuzione  degli  utili  di  esercizio, delle riserve e
          degli  altri  fondi  diversi  da  quelli indicati nel primo
          comma  dell'art.  44,  nonche' delle riduzioni del capitale
          che  si  considerano  distribuzione  di  utili ai sensi del
          comma 2 del medesimo art. 44.
              3.  In  caso di distribuzione degli utili di esercizio,
          in  deroga  alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
          2,  concorre  a  formare l'ammontare di cui alla lettera a)
          del  comma  1  l'imposta  liquidata nella dichiarazione dei
          redditi  del  periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
          se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
          successivamente    alla   data   della   deliberazione   di
          distribuzione.   La  disposizione  precedente  si  applica,
          altresi',  nel  caso  di  distribuzione  delle  riserve  in
          sospensione   d'imposta,   avendo   a   tal  fine  riguardo
          all'imposta   liquidata  per  il  periodo  nel  quale  tale
          distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
          dell'imposta   liquidata  per  detti  periodi,  il  credito
          d'imposta  attribuito  ai  soci  o  partecipanti  non trovi
          copertura,  la  societa'  o l'ente e' tenuto ad effettuare,
          per  la  differenza,  il  versamento  di una corrispondente
          imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
              4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          b) del comma 1:
                1)  l'imposta,  calcolata  nella misura del 56,25 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1 gennaio  2001,  e del 53,85 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1 gennaio 2003, corrispondente ai
          proventi che in base agli altri articoli del presente testo
          unico  o  di  leggi  speciali  non  concorrono a formare il
          reddito  della  societa'  o  dell'ente  e  per  i  quali e'
          consentito  computare detta imposta fra quelle del presente
          comma;
                2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
          formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
          e'  stato  attribuito  alla societa' o all'ente medesimo il
          credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
          L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
          commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
          sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
          relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
          concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
          in   detrazione  dalla  societa'  o  dall'ente  secondo  le
          disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
              5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
          soci  o  partecipanti del credito d'imposta di cui all'art.
          14,  gli  importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1
          sono  ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un
          importo  pari  al  56,25  per  cento,  per le distribuzioni
          deliberate  a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento,
          per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo
          d'imposta  successivo  a quello in corso al 1 gennaio 2003,
          degli  utili  di  esercizio,  delle  riserve  e degli altri
          fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44,
          distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni
          del  capitale  che si considerano distribuzione di utili ai
          sensi  del  comma  2  del  medesimo  art.  44.  Gli importi
          distribuiti,  se  nella relativa deliberazione non e' stato
          stabilito    diversamente,    comportano    la    riduzione
          prioritariamente   dell'ammontare   indicato   alla  citata
          lettera a).
              6.   Nella  dichiarazione  dei  redditi  devono  essere
          indicati:
                1)  gli  incrementi  e  i  decrementi  dell'ammontare
          complessivo  delle imposte di cui alla lettera a) del comma
          1 verificatisi nell'esercizio;
                2)  gli  incrementi  e  i  decrementi  dell'ammontare
          complessivo  delle imposte di cui alla lettera b) del comma
          1 verificatisi nell'esercizio.
              7.  Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito
          ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art.
          14  ovvero  e'  attribuito il credito d'imposta limitato di
          cui  agli  articoli  11,  comma  3-bis,  e 94, comma 1-bis,
          devono   essere   separatamente  indicati  nei  modelli  di
          comunicazione  di  cui  all'art.  7 della legge 29 dicembre
          1962. n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
              8.  Nel  caso  di omessa comunicazione in conformita' a
          quanto  previsto  nel  comma  precedente,  si  applicano le
          sanzioni  di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge
          n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata
          qualora  siano  attribuiti  ai  soci o partecipanti crediti
          d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo    18 dicembre    1997,    n.   467,   recante:
          "Disposizioni    in    materia   di   imposta   sostitutiva
          della maggiorazione  di  conguaglio e di credito di imposta
          sugli  utili  societari,  a  norma  dell'art. 3, comma 162,
          lettere  e)  ed  i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662",
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3,
          supplemento  ordinario,  cosi' come modificato dal presente
          articolo:
              "Art.   4   (Disposizioni  speciali).  -  1.  L'imposta
          sostitutiva  applicata  ai  sensi  del  decreto legislativo
          8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle
          imposte   sui   redditi  delle  operazioni  di  cessione  e
          conferimento  di  aziende,  fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni,  e  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  applicata  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, del
          decreto  legislativo recante la disciplina ai medesimi fini
          degli  utili  corrispondenti  alla  remunerazione ordinaria
          della   variazione   in  aumento  del  capitale  investito,
          concorre  a  formare  l'ammontare  delle  imposte di cui ai
          commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui
          redditi.
              2.  Ferma  rimanendo  la  disposizione  del comma 1, le
          plusvalenze   assoggettate   all'imposta   sostitutiva   in
          applicazione  dell'art.  1  e  dell'art.  4,  comma  2, del
          predetto  decreto legislativo recante la disciplina ai fini
          delle  imposte  sui  redditi delle operazioni di cessione e
          conferimento  di  aziende,  fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni  e  il  reddito assoggettato all'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche  ai  sensi dell'art. 1,
          comma   1,   del  citato  decreto  legislativo  recante  la
          disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito,  rilevano  anche  agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4  dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi
          di  cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera
          come  provento  non  assoggettato a tassazione la quota del
          47,22  per  cento  di  dette plusvalenze e di detto reddito
          conseguiti  a  decorrere  dal periodo d'imposta in corso al
          1 gennaio  2001,  e del 45,72 per cento delle plusvalenze e
          dei  redditi  medesimi  conseguiti  a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1  gennaio  2003; per le societa'
          quotate,  tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56
          e all'80 per cento".
              Per il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n.
          133,  recante  "Disposizioni  in  materia  di perequazione,
          razionalizzazione  e federalismo fiscale", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 maggio  1999,  n.  113, supplemento
          ordinario,  cosi' come modificato dal presente articolo, si
          rinvia alle note all'art. 6.