Art. 4. (Riduzione della aliquota IRPEG) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,"; b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003", c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,"; d) all'articolo 105, comma 5, le parole: di un importo pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,". 2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le societa' quotate, tali misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento". 3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento. 4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001, e' ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 14, 91, e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - gia' citato nelle note all'art. 2 -, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 14. (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105. 1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. 3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. 4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo. 5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18. 6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione". "Art. 91 (Aliquota dell'imposta). - 1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.". "Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4. 2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. 3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis. 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis. 5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'art. 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a). 6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio. 7. Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 ovvero e' attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962. n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione. 8. Nel caso di omessa comunicazione in conformita' a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi.". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante: "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 4 (Disposizioni speciali). - 1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi. 2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione dell'art. 1 e dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le societa' quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento". Per il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 6.