Art. 42.

(Disposizioni    in   materia   di   controlli   dell'amministrazione
    finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

   1.   A   decorrere  dall'anno  2002  e'  esercitato  il  controllo
sostanziale  e  sistematico  dei  contribuenti  con volume di affari,
ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli
saranno  esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti
con  volume  di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi
di  lire,  ed  almeno  una  volta  ogni  quattro  anni  per gli altri
contribuenti.   A   tale   fine   e'   autorizzato  il  potenziamento
dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili
   2.  Al  terzo  comma  dell'articolo  63 del decreto del Presidente
della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo  la  parola:
"ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali".
 
          Nota all'art. 42:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 63 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 -
          gia'  citato  nelle  note all'art. 9, cosi' come modificato
          dal presente articolo:
              "Art.    63    (Rappresentanza    e    assistenza   dei
          contribuenti).   -   Presso   gli   uffici   finanziari  il
          contribuente  puo'  farsi  rappresentare  da un procuratore
          generale  o  speciale,  salvo  quanto  stabilito nel quarto
          comma.
              La  procura speciale deve essere conferita per iscritto
          con  firma  autenticata. L'autenticazione non e' necessaria
          quando  la  procura  e'  conferita al coniuge o a parenti e
          affini  entro  il  quarto  grado  o  a propri dipendenti da
          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a
          persone   iscritte  in  albi  professionali  o  nell'elenco
          previsto  dal  terzo  comma  e'  data  facolta' agli stessi
          rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
              Il    Ministero    delle   finanze   puo'   autorizzare
          all'esercizio   dell'assistenza   e   della  rappresentanza
          davanti  alle  commissioni  tributarie  gli impiegati delle
          carriere    dirigenziale    direttiva    e    di   concetto
          dell'amministrazione  finanziaria nonche' gli ufficiali e i
          sottufficiali  della  Guardia di finanza collocati a riposo
          dopo    almeno    venti   anni   di   effettivo   servizio.
          L'autorizzazione  puo'  essere  revocata  in ogni tempo con
          provvedimento  motivato.  Il Ministero tiene l'elenco delle
          persone   autorizzate  e  comunica  alle  segreterie  delle
          commissioni tributarie le relative variazioni.
              A  coloro  che  hanno  appartenuto  all'Amministrazione
          finanziaria  e  alla Guardia di finanza, ancorche' iscritti
          in   un  albo  professionale  o  nell'elenco  previsto  nel
          precedente  comma,  e'  vietato, per due anni dalla data di
          cessazione  del  rapporto d'impiego, di esercitare funzioni
          di   assistenza  e  di  rappresentanza  presso  gli  uffici
          finanziari e davanti le commissioni tributarie.
              Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in
          materia  tributaria  in violazione del presente articolo e'
          punito con la multa da lire centomila a lire un milione.".