Art. 45.

(Cessione  in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica
     di proprieta' statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)

   1.  I  contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi
al trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica  di  proprieta'  statale, gestiti dalle aziende territoriali
per  l'edilizia  residenziale  pubblica  della regione Friuli-Venezia
Giulia,  sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza
gli   uffici  tavolari  a  provvedere  agli  adempimenti  di  propria
competenza in ordine alle operazioni di trascrizione
   2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non comportano alcun
aggravio  di  spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle
aziende  territoriali  per  l'edilizia  residenziale  pubblica  della
regione Friuli-Venezia Giulia.
   3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di
cui  agli  articoli  1,  17  e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive  modificazioni,  nonche'  di cui all'articolo 1, comma 24,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  560,  e'  prorogato sino al 30
dicembre   2005.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  649.  si applicano a tutti gli
immobili  destinati  ai  profughi  di cui alla predetta legge 4 marzo
1952,  n.  137,  e  successive modificazioni; tra i predetti immobili
sono  ricompresi  anche  quelli  realizzati  nelle  regioni a statuto
speciale,  o  di  proprieta'  dell'ex  Opera Profughi, dell'ex EGAS e
dell'ex  Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente
comma  sono  esclusi  dall'applicazione  delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.