Art. 5. (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa) 1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione e' effettuata con priorita' temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione. 3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del comma 2, e' disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.