Art. 5.
(Emersione  di  basi imponibili e riduzione del carico tributario sui
                         redditi d'impresa)

   1.  Le  maggiori  entrate che risulteranno dall'aumento delle basi
imponibili  dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto
dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui
all'articolo  116  della  presente  legge, sono destinate ad un fondo
istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica finalizzato, con appositi
provvedimenti,  alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti
sul  reddito  d'impresa.  La  riduzione  e'  effettuata con priorita'
temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo
7.
   2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31
marzo  2002,  sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1,
derivanti  dai  contratti di riallineamento e di emersione registrati
entro  il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli
anni  dal  2001  al  2005,  delle  basi imponibili e alla progressiva
riduzione   delle  agevolazioni  concesse  ai  soggetti  aderenti  ai
contratti di emersione.
   3.  In  relazione  alle  stime del maggior gettito, determinato ai
sensi  del  comma  2, e' disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione
delle imposte di cui al comma 1.