Art. 51.

      (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).

   1.  All'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  2  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
ciascuno  degli  anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore
riduzione  di  personale  non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997";
   b)  al  comma  18,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale  percentuale  non  puo'  essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad ulteriori
tipologie  di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto
a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale".
   2.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 39, comma
3-ter,   della   legge   27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni,   sono   abrogate   le   norme   che  disciplinano  il
procedimento  di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto
previsto  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione
delle  norme  di  cui  al  primo  periodo,  i  risparmi conseguiti in
relazione  all'espletamento  del  servizio  di  assistenza fiscale ai
dipendenti  delle  Amministrazioni  statali,  accertati  in  sede  di
assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione  del  personale,  per le finalita' e nei limiti di
cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
   3.  L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con moffificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina  emanata  sulla base degli accordi di comparto di cui alla
legge  29  marzo  1983, n. 93, relativi al triennio 1 gennaio 1988-31
dicembre  1990,  non  modifica  la  data  del  31 dicembre 1990, gia'
stabilita  per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte
ai   fini  delle  maggiorazioni  della  retribuzione  individuale  di
anzianita'.  E'  fatta  salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge
   4.  L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n.  146,  si  interpreta  nel senso che esso trova applicazione dalla
data  di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al
personale  delle  qualifiche  dirigenziali  appartenente  al comparto
Ministeri,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
   5.  In  caso  di  ricorso  a forme arbitrali di composizione delle
controversie  di  lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede
con le stesse modalita' di bilancio relative alle spese per liti.
   6.  I  comandi  in  atto del personale dell'ex Ente poste italiane
presso  le amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati dall'articolo
45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al
31 dicembre 2001.
   7.  Gli  inquadramenti  del personale di cui al comma 6, che abbia
assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo
il  28  febbraio  1998,  sono  detratti dalla quota di assunzioni che
sara'  autorizzata  per  l'amministrazione  stessa nell'anno 2001, in
applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
   8.  Ferma  restando  la  validita'  ordinaria delle graduatorie, i
termini  di validita' delle graduatorie gia' prorogati al 31 dicembre
2000,   per  l'assunzione  di  personale  presso  le  amministrazioni
pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio  1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purche'
i  relativi concorsi siano stati banditi dopo il 10 gennaio 1998. Per
le  Forze armate la validita' delle graduatorie e' disciplinata dalla
normativa di settore.
   9.  Al  comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  dopo  le  parole: "organica
dell'ente"  sono  inserite  le  seguenti:  "arrotondando  il prodotto
all'unita' superiore".
   10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma
4, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Ai  fini  di  cui  al  comma 4 il requisito del titolo di
abilitazione  deve  essere conseguito, dal personale in servizio alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge presso le scuole
secondarie  che  chiedono  il  riconoscimento,  al  termine dell'anno
accademico  in  corso alla data di conclusione su tutto il territorio
nazionale  della  prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra'  indetta  successivamente  alla  data  sopraindicata.  Per  il
personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne
che  chiedono  il  riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo
unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
   11.   Gli  enti  locali,  non  dissestati  e  non  strutturalmente
deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale
assunto  a  tempo  determinato  mediante  prove  selettive,  ai sensi
dell'articolo  7  della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro
il  31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro
sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge nel
rispetto  degli  atti  di programmazione dei fabbisogni di personale,
possono  riservare  il  50  per  cento  dei posti messi a concorso al
predetto personale assunto a tempo determinato.
   12.   Fermi  i  limiti  della  dotazione  organica  del  Consiglio
superiore  della  magistratura,  al  personale  del  Ministero  della
giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la
disciplina  di  cui  all'articolo  5,  commi  da  1  a 3, del decreto
legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
   13.  All'ultimo  periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della
legge  21  novembre  2000,  n.  342,  la  parola:  "fondamentale"  e'
sostituita dalla seguente: "complessivo".
 
          Note all'art. 51:
              -  Il  testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.   449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica)  a seguito delle modifiche apportate dal seguente
          articolo, e' il seguente:
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni  2002  e  2003 deve essere realizzata
          un'ulteriore  riduzione di personale non inferiore allo 0,5
          per  cento  rispetto  a  quello  in servizio al 31 dicembre
          1997.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle  amministrazioni  di  cui al comma 2, compatibile con
          gli  obiettivi  di  riduzione  numerica  e con i dati sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria,   di  cui  al  comma  3,  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c)  i  concorsi  consistono in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma 5,  si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12.
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere   dal  1 gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di  ricerca  adeguano  i propri ordinamenti ai princi'pi di
          cui  al  comma  1 finalizzandoli alla riduzione programmata
          delle spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princi'pi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Il personale di cui al presente
          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle
          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei
          concorsi.
              23.  All'art.  9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della Guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  Guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio.".
              -  Per il titolo del gia' citato decreto legislativo n.
          29/1993, si veda in nota all'art. 1.
              -  Il  testo  dell'art.  43, comma 5, della gia' citata
          legge n. 449/1997, e' il seguente:
              "5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998, i
          titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese
          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di
          cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2
          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di
          bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito
          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla
          contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni
          culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia
          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota
          accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo
          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative
          all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le
          retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della
          medesima amministrazione.".
              -  Il  testo  dell'art.  7,  comma 1, del decreto-legge
          19 settembre  1992,  n.  384  (Misure urgenti in materia di
          previdenza,  di  sanita'  e  di  pubblico  impiego, nonche'
          disposizioni fiscali), e' il seguente:
              "1.  Resta  ferma  sino  al 31 dicembre 1993 la vigente
          disciplina  emanata sulla base degli accordi di comparto di
          cui   alla   legge  29 marzo  1983,  n.  93,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni.  I  nuovi  accordi  avranno
          effetto  dal  1 gennaio  1994. Per l'anno 1993 al personale
          destinatario  dei predetti accordi e' corrisposta una somma
          forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al
          personale  disciplinato  dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121,
          8 agosto  1990,  n.  231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio
          1988,  n.  186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.
          395,  10 ottobre  1990,  n.  287,  ed al personale comunque
          dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello
          degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi
          di  pubblica  utilita', si applicano le disposizioni di cui
          al  presente  comma,  fatta salva la diversa decorrenza del
          periodo contrattuale".
              -  Il  titolo  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il
          seguente: "Legge quadro sul pubblico impiego".
              -  Il testo dell'art. 4, comma 2, del piu' volte citato
          decreto legislativo n. 146/2000, e' il seguente:
              "2.  Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  generale,  di  cui  all'art. 3, comma 2, sono
          conferiti  ai  sensi  dell'art.  19 del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni. Con
          riguardo   alle  prioritarie  finalita'  ed  alle  esigenze
          funzionali  di  cui  al  comma  1,  si  tiene  conto  della
          professionalita'  maturata  nello  specifico settore, fermo
          restando quanto previsto dal comma 6 del citato art. 19 del
          decreto legislativo n. 29/1993 e dall'art. 18, comma 2, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              -   Il   testo  dell'art.  18,  comma  1,  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              "1.  Agli  uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro  ed  ai Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
          cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  80,  i  magistrati delle giurisdizioni
          ordinarie  e  amministrative,  i  professori  e ricercatori
          universitari,  gli  avvocati  dello  Stato,  gli  avvocati;
          quando   ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai
          medesimi  uffici  possono  essere  preposti  anche soggetti
          estranei  all'amministrazione  ai sensi dell'art. 19, comma
          6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come
          sostituito  dall'art.  23  del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 80.".
              -   Il  testo  dell'art.  45,  comma  10,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
              "10.  Al personale della societa' Poste italiane S.p.a.
          che,  alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio
          in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si
          applicano  le disposizioni previste dall'art. 53, comma 10,
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la
          richiesta  di  comando  sia  stata effettivamente inoltrata
          entro  il  28 febbraio  1998.  Il  personale  suddetto puo'
          permanere  in  posizione  di  comando  per  un  periodo non
          superiore  a  due anni a decorrere dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge. Per il suddetto periodo, le
          unita'  che  abbiano  assunto  servizio  in  comando presso
          l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono
          detratte   dalla   quota   di  assunzioni  autorizzate  per
          l'amministrazione  stessa,  in  applicazione delle norme di
          programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del gia' citato
          decreto legislativo n. 29/1993, e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
              -   Il  testo  dell'art.  110,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli   enti  locali)  a  seguito  delle
          modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:
              "2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi,  negli  enti  in  cui  e'  prevista  la dirigenza,
          stabilisce  i  limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui
          possono  essere  stipulati,  al  di  fuori  della dotazione
          organica,  contratti  a tempo determinato per i dirigenti e
          le   alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti
          richiesti  per  la  qualifica  da ricoprire. Tali contratti
          sono  stipulati in misura complessivamente non superiore al
          5  per  cento  del  totale  della  dotazione organica della
          dirigenza  e  dell'area direttiva e comunque per almeno una
          unita'.  Negli  altri enti, il regolamento sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le  modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
          della    dotazione    organica,    solo   in   assenza   di
          professionalita'  analoghe  presenti all'interno dell'ente,
          contratti   a   tempo   determinato   di   dirigenti,  alte
          specializzazioni  o  funzionari  dell'area direttiva, fermi
          restando   i   requisiti  richiesti  per  la  qualifica  da
          ricoprire.   Tali   contratti   sono  stipulati  in  misura
          complessivamente   non  superiore  al  5  per  cento  della
          dotazione  organica  dell'ente,  arrotondando  il  prodotto
          all'unita'  superiore  o  ad  una unita' negli enti con una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
              - Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62
          (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto
          allo  studio  e  all'istruzione), a seguito delle modifiche
          apportate dal presente articolo, e' il seguente:
              "Art.  1.  Il  sistema  nazionale  di istruzione, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della
          Costituzione,  e'  costituito  dalle scuole statali e dalle
          scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
          individua    come    obiettivo   prioritario   l'espansione
          dell'offerta  formativa  e  la conseguente generalizzazione
          della  domanda  di  istruzione  dall'infanzia  lungo  tutto
          l'arco della vita.
              2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
          degli   ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per  quanto
          riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio
          aventi   valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche  non
          statali,  comprese quelle degli enti locali, che, a partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali  dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
              3.  Alle  scuole  paritarie private e' assicurata piena
          liberta'  per  quanto  concerne  l'orientamento culturale e
          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
          educativo  della  scuola,  l'insegnamento  e' improntato ai
          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
          chiunque,  accettandone  il progetto educativo, richieda di
          iscriversi,   compresi   gli  alunni  e  gli  studenti  con
          handicap.   Il   progetto   educativo   indica  l'eventuale
          ispirazione  di  carattere  culturale o religioso. Non sono
          comunque   obbligatorie   per   gli   alunni  le  attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa.
              4.  La  parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
          che  ne  fanno  richiesta  e  che, in possesso dei seguenti
          requisiti,  si  impegnano espressamente a dare attuazione a
          quanto previsto dai commi 2 e 3:
                a) un  progetto  educativo  in armonia con i principi
          della   Costituzione;   un   piano  dell'offerta  formativa
          conforme  agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni vigenti;
          attestazione   della   titolarita'   della  gestione  e  la
          pubblicita' dei bilanci;
                b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
          didattiche  propri del tipo di scuola e conformi alle norme
          vigenti;
                c) l'istituzione  e  il  funzionamento  degli  organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica;
                d) l'iscrizione  alla scuola per tutti gli studenti i
          cui  genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare;
                e) l'applicazione  delle  norme vigenti in materia di
          inserimento  di  studenti  con  handicap o in condizioni di
          svantaggio;
                f)  l'organica  costituzione  di  corsi completi: non
          puo'  essere  riconosciuta  la  parita'  a  singole classi,
          tranne  che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
          ad iniziare dalla prima classe;
                g) personale    docente   fornito   del   titolo   di
          abilitazione;
                h) contratti  individuali  di  lavoro  per  personale
          dirigente   e   insegnante   che   rispettino  i  contratti
          collettivi nazionali di settore.
              4-bis.  Ai  fini  di  cui  al comma 4, il requisito del
          titolo   di   abilitazione   deve  essere  conseguito,  dal
          personale  in servizio alla data di entrata in vigore della
          presente  legge presso le scuole secondarie che chiedono il
          riconoscimento,  al  termine  dell'anno accademico in corso
          alla  data  di conclusione su tutto il territorio nazionale
          della  prima  procedura concorsuale per titoli ed esami che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il  personale  docente in servizio alla medesima data nelle
          scuole  materne  che  chiedono il riconoscimento si applica
          l'art.  334  del testo unico delle disposizioni legislative
          vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
          ogni  ordine  e  grado,  appronto  con  decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297.
              5.  Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3, sono soggette
          alla  valutazione  dei  processi e degli esiti da parte del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti  dagli  ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
          misura   non   superiore  a  un  quarto  delle  prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale   docente  purche'  fornito  di  relativi  titoli
          scientifici   e  professionali  ovvero  ricorrere  anche  a
          contratti  di  prestazione d'opera di personale fornito dei
          necessari requisiti.
              8.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario  possesso e la permanenza dei requisiti per il
          riconoscimento della parita'.
              7.  Alle  scuole non statali che non intendano chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo VIII del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
          Allo  scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  il  Ministro  della pubblica istruzione presenta al
          Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con
          un   proprio   decreto,   previo  parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
          delle   citate   disposizioni   del  predetto  testo  unico
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          anche  al  fine  di  ricondurre tutte le scuole non statali
          nelle  due  tipologie delle scuole paritarie e delle scuole
          non paritarie.
              8.  Alle  scuole  paritarie,  senza  fini di lucro, che
          abbiano   i  requisiti  di  cui  all'art.  10  del  decreto
          legislativo  4 dicembre  1997,  n.  460, e' riconosciuto il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
              9.  Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
          e  all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
          paritarie  nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
          successiva  frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 12, lo Stato
          adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
          utilizzare  a  sostegno della spesa sostenuta e documentata
          dalle  famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
          borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
          per   ordine   e  grado  di  istruzione.  Con  decreto  del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
          somme  tra le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano   e   per   l'individuazione  dei  beneficiari,  in
          relazione  alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie da
          determinare  ai  sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre
          1998,  n.  448,  nonche'  le modalita' per la fruizione dei
          benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
              10.  I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma  9,  possono  fruire  della  borsa di studio mediante
          detrazione  di  una  somma  equivalente  dall'imposta lorda
          riferita  all'anno  in  cui la spesa e' stata sostenuta. Le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
          disciplinano  le  modalita'  con  le quali sono annualmente
          comunicati  al  Ministero  delle finanze e al Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica i
          dati  relativi  ai  soggetti  che intendono avvalersi della
          detrazione  fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica provvede al corrispondente
          versamento  delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12.
              11.  Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
          favore  delle  famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
          fermi  gli  interventi  di competenza di ciascuna regione e
          delle  province  autonome di Trento e di Bolzano in materia
          di diritto allo studio.
              12.  Per  le  finalita'  di  cui ai commi 9, 10 e 11 e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
              13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali  di  base  3.1.2.1  e  10.1.2.1 dello stato di
          previsione  del  Ministero  della  pubblica istruzione sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi  per  contributi  per  il  mantenimento  di scuole
          elementari  parificate  e  della somma di lire 280 miliardi
          per  spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
          prescolastico integrato.
              14.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dall'anno 2000, la
          spesa  di  lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
          sostegno  previsti  dalla  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap.
              15.   All'onere   complessivo   di  lire  347  miliardi
          derivante   dai   commi  13  e  14,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e  2001  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   quanto  a  lire  327  miliardi
          l'accantonamento   relativo  al  Ministero  della  pubblica
          istruzione  e  quanto  a  lire 20 miliardi l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
              16.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi 9,
          10,  11  e  12,  pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          lire  300  miliardi  per  l'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per gli stessi
          anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire 100 miliardi per
          l'anno   2000   e   lire   70   miliardi  per  l'anno  2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dei trasporti e della navigazione,
          quanto  a  lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
          il   2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
          pubblica   istruzione.   A  decorrere  dall'anno  2002,  si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              17.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n.
          554  (Disposizioni  in  materia di pubblico impiego), e' il
          seguente:
              "Art.  7.  -  1. Le amministrazioni civili dello Stato,
          anche  ad  ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni
          ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono
          rapporti di lavoro a tempo parziale.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  da  adottarsi,  sulla  base  della legge 29 marzo
          1983,  n.  93,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro,
          sentite   le   commissioni  parlamentari  competenti  e  le
          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul
          piano  nazionale,  nel  termine  di  tre mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge dovranno essere
          emanate   norme  volte  a  disciplinare  con  carattere  di
          generalita'  l'istituto  del  rapporto  di  lavoro  a tempo
          parziale.
              3.  Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale
          si  applica la normativa vigente in materia di reclutamento
          di personale a tempo pieno.
              4.  Con  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  di  cui al comma 2, saranno definite le tipologie
          del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione
          di  servizio non potra' essere di norma inferiore al 50 per
          cento  delle  ore  di  lavoro  stabilite mensilmente per il
          personale   a   tempo   pieno   di   qualifica   e  profilo
          professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno
          altresi'   definiti  i  criteri  per  l'individuazione  dei
          profili professionali per i quali dovranno essere istituiti
          rapporti   di   lavoro   a   tempo   parziale;   i  profili
          professionali  per  i  quali  e'  fatto  invece  divieto di
          istituire  detti  rapporti  di  lavoro;  il limite numerico
          massimo  delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle
          dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute;
          il   trattamento  economico,  che  dovra'  comunque  essere
          stabilito  in  misura  percentuale, in relazione all'orario
          svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione
          complessiva  del  lavoratore  a tempo pieno; e le modalita'
          per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
          a tempo parziale e viceversa.
              5.  Sulla  base  di  quanto  previsto  dal  decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e
          4,    le    amministrazioni    interessate,    sentite   le
          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul
          piano nazionale, individueranno i profili professionali per
          i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e
          l'articolazione dell'orario di lavoro.
              6.  Le  amministrazioni  indicate  nel comma 1, possono
          costituire,   con  provvedimenti  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti,  rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno
          o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche
          funzionali  non  superiori  alla  settima  e  di durata non
          superiore  ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze
          a  due,  per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni
          di  cui  agli  accordi  sindacali  contemplati  dalla legge
          29 marzo  1983,  n.  93,  di  specifici  progetti-obiettivo
          interessanti,  in  special  modo,  i  settori  della  lotta
          all'evasione  fiscale e contributiva, dell'erogazione delle
          pensioni,  del  catasto,  della tutela dei beni culturali e
          ambientali,  dell'ambiente,  della protezione civile, della
          difesa  del  suolo  e  del  patrimonio  idrico,  boschivo e
          florofaunistico,  della  difesa  del  litorale,  della  sua
          utilizzazione  sociale,  dei  servizi  di  assistenza  agli
          anziani  ed  ai  portatori  di  handicaps,  dei  servizi di
          prevenzione  e  recupero in favore dei tossicodipendenti ed
          altresi'  i  progetti  di  formazione-lavoro,  nonche'  per
          ulteriori  esigenze  concernenti settori da individuare con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la
          costituzione   dei   predetti  rapporti,  limitatamente  al
          personale  dei profili professionali che richiedano il solo
          requisito  della  scuola dell'obbligo, trovano applicazione
          le   disposizioni   previste   dall'art.   16  della  legge
          28 febbraio  1987,  n. 56, e dal decreto del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  18 settembre  1987,  n.  392,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni. Per il restante
          personale   si   provvede  garantendo  la  pubblicita'  del
          reclutamento  tramite  apposito avviso, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  contenente  l'indicazione  del numero
          delle   unita'   richieste  e  dei  requisiti  culturali  e
          professionali   necessari   per   il  raggiungimento  degli
          obiettivi  prefissati.  Le  modalita'  di  accertamento del
          possesso   dei   predetti   requisiti,  nonche'  i  criteri
          oggettivi  di  valutazione sono determinati con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  sentito  il  parere  delle  competenti commissioni
          parlamentari      e     quello     delle     organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
              7.  Per  la  predisposizione,  la  realizzazione  e  la
          verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste
          specifiche   professionalita'   ascrivibili   a  qualifiche
          funzionali  non  inferiori all'ottava e non disponibili nei
          rispettivi  ruoli organici, le amministrazioni indicate nel
          comma   1,   possono   conferire  incarichi  di  consulenza
          professionale  ad  esperti  qualificati iscritti negli albi
          professionali,  ove  istituiti.  Il relativo compenso viene
          stabilito  con decreto del Ministro competente, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro per la
          funzione   pubblica,   ed   e'   posto   a   carico   delle
          disponibilita'  finanziarie  delle  amministrazioni stesse.
          Alle   eventuali   occorrenti  variazioni  di  bilancio  si
          provvede,  in  corso  d'anno,  con decreti del Ministro del
          tesoro mediante variazioni compensative.
              8.  Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e
          7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti
          a  tempo  determinato  con  gli  stessi soggetti se non sia
          trascorso  un  tempo di durata doppia rispetto a quello del
          precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla
          scadenza  dei  contratti  e  delle  eventuali  proroghe, il
          personale  assunto  cessa  da  qualsiasi  rapporto  con  le
          amministrazioni interessate".
              -  Il  testo  dell'art.  5,  commi da 1 a 3 del decreto
          legislativo  14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo
          del    personale    amministrativo   della   segreteria   e
          dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore
          della  magistratura,  a  norma  dell'art.  13  della  legge
          28 luglio 1999, n. 266), e' il seguente:
              "1.  In sede di prima applicazione del presente decreto
          ed  immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto
          dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia
          che   occupa  i  posti  previsti  dalla  precedente  pianta
          organica istituita dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977,
          n.  908,  e attualmente definita con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri 6 luglio 1999, puo' presentare
          richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.
              2.  Il  comitato  di  Presidenza  procede  ad  apposita
          valutazione   ai   fini  dell'inquadramento  in  ruolo  del
          personale   di   cui   al   comma   1,   per  la  qualifica
          corrispondente  a  quella di provenienza e con salvaguardia
          dell'anzianita' e del trattamento economico in godimento.
              3.  Il  C.S.M.  stabilisce  il termine di presentazione
          della  domanda  d'inquadramento ed i criteri e le procedure
          di valutazione".
              -   Il  testo  dell'art.  45,  comma  23,  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  80 (Nuove disposizioni in
          materia  di  organizzazione  e  di rapporti di lavoro nelle
          amministrazioni    pubbliche,    di   giurisdizione   nelle
          controversie  di  lavoro e di giurisdizione amministrativa,
          emanate  in  attuazione  dell'art. 11, comma 4, della legge
          15 marzo  1997, n. 59), a seguito delle modifiche apportate
          dal presente articolo, e' il seguente:
              "23.  In  tutti  i casi, anche se previsti da normative
          speciali,   nei  quali  enti  pubblici  territoriali,  enti
          pubblici  non  economici o altre amministrazioni pubbliche,
          dotate  di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
          la    utilizzazione    da    parte   di   altre   pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando,  di  fuori  ruolo,  o  in altra analoga posizione,
          l'amministrazione   che   utilizza  il  personale  rimborsa
          all'amministrazione  di  appartenenza  l'onere  relativo al
          trattamento complessivo. La disposizione di cui al presente
          comma  si  applica al personale comandato, fuori ruolo o in
          analoga  posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa
          attuazione    del   sistema   di   finanziamento   previsto
          dall'articolo  50,  commi  8  e  9, del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  accertata  dall'organismo  di
          coordinamento  di  cui  all'art.  46, comma 5, del medesimo
          decreto".