Art. 54.

(Modifica  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia
            di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)

   1.  Al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,   concernente  il  termine  per  l'approvazione  delle
tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 54, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
   "1-bis.  Le  tariffe  ed i prezzi pubblici possono comunque essere
modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai
servizi  stessi,  nel  corso dell'esercizio finanziario. L'incremento
delle tariffe non ha effetto retroattivo";
   b)  all'articolo  56,  comma  3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "L'aumento   tariffario   interessa   le  immatricolazioni
effettuate  e  gli  atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso
sia  deliberato  con  riferimento  alla  stessa  annualita' in cui e'
eseguita  la  notifica  prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa".
 
          Note all'art. 54:
              - Si riporta il testo degli artt. 54 e 56, quest'ultimo
          modificato  anche  dall'art.  33  della presente legge, del
          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, gia' citato
          nelle  note  all'art. 6, cosi' come modificati dal presente
          articolo:
              "Art.  54  (Approvazione  delle  tariffe  e  dei prezzi
          pubblici). - 1. Le province e i comuni approvano le tariffe
          e  i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio
          di previsione.
              1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque
          essere  modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei
          costi  relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio
          finanziario.  L'incremento  delle  tariffe  non  ha effetto
          retroattivo.
              Art.  56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le
          province   possono,   con   regolamento  adottato  a  norma
          dell'art.   52,   istituire   l'imposta  provinciale  sulle
          formalita'  di  trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
          veicoli  richieste  al  pubblico  registro automobilistico,
          avente  competenza  nel  proprio  territorio,  ai sensi del
          regio  decreto  legge  15 marzo  1927,  n.  436, e relativo
          regolamento  di  cui  al  regio  decreto 29 luglio 1927, n.
          1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita
          tariffa  determinata  secondo  le modalita' di cui al comma
          11,  le  cui  misure  potranno  essere aumentate, anche con
          successiva  deliberazione  approvata  nel  termine  di  cui
          all'art.  54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e'
          dovuta  per  ciascun  veicolo al momento della richiesta di
          formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
          credito  ed  in  virtu'  dello stesso atto devono eseguirsi
          piu'  formalita'  di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di
          gettito  conseguenti  al  suddetto  eventuale  aumento  non
          saranno   computate   ai   fini  della  determinazione  dei
          parametri  utilizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          30 giugno  1997,  n.  244, ai fini della perequazione della
          capacita' fiscale tra province.
              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
          di   esecutivita'   copia   autentica  della  deliberazione
          istitutiva  o  modificativa  delle  misure  dell'imposta al
          competente   ufficio   provinciale  del  pubblico  registro
          automobilistico  e  all'ente  che provvede alla riscossione
          per  gli  adempimenti  di  competenza. L'aumento tariffario
          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
          dalla  sua  decorrenza  e,  qualora esso sia deliberato con
          riferimento  alla  stessa  annualita' in cui e' eseguita la
          notifica  prevista  dal  presente  comma,  opera dalla data
          della notifica stessa.
              4.  Con  lo  stesso  regolamento  di cui al comma 1, le
          province  disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
          contabilizzazione  dell'imposta provinciale di trascrizione
          e   i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione  delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n.  471. Tali attivita', se non gestite
          direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
          52,  sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti,
          allo    stesso   concessionario   del   pubblico   registro
          automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna
          provincia   nel  cui  territorio  sono  state  eseguite  le
          relative   formalita'   le  somme  riscosse  inviando  alla
          provincia  stessa  la relativa documentazione. In ogni caso
          deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
          dei  dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico
          registro   automobilistico.   L'imposta   suppletiva  ed  i
          rimborsi  devono  essere  richiesti nel termine di tre anni
          dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
              5.  Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
          all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 4, in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme di
          attuazione.
              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
          effettuate  nei  confronti  dei  contribuenti  che ne fanno
          commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
          gli  autoveicoli  muniti  di  carta di circolazione per uso
          speciale  ed  i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
          sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
          e'  ridotta  ad  un  quarto. Analoga riduzione, da operarsi
          sull'imposta  indicata  dalla tariffa approvata con decreto
          del  Ministro  delle finanze di cui al successivo comma 11,
          si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
          simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
          di  locazione  di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
          le   trascrizioni   gia'  esistenti  al  pubblico  registro
          automobilistico  relative  ai veicoli compresi nell'atto di
          fusione  conservano  la  loro  validita' ed il loro grado a
          favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
          o annotazione.
              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
          dell'art. 2688 del codice civile si applica un'imposta pari
          al doppio della relativa tariffa.
              8.  Relativamente  agli atti societari e giudiziari, il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa   imposta   decorre   a  partire  dal  sesto  mese
          successivo  alla pubblicazione nel registro delle imprese e
          comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione
          alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
          trascrizione,  le  sanzioni  e  gli accessori sono soggette
          alla  giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
          disposizioni  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
          546.
              10.   Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed
          annotazione  respinte dagli uffici provinciali del pubblico
          registro   automobilistico   anteriormente   al   1 gennaio
          dell'anno  dal  quale  ha  effetto il regolamento di cui al
          comma  1,  sono  soggette,  nel  caso  di ripresentazione a
          partire  da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale   provinciale   eventualmente   versate  sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
              11.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite    le    misure   dell'imposta   provinciale   di
          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
          da  garantire  il complessivo gettito dell'imposta erariale
          di  trascrizione,  iscrizione  e annotazione dei veicoli al
          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
          provinciale.".