Art. 55.

               (Norme particolari per gli enti locali)

   1.  Al  comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per il solo anno
2001 la percentuale destinata al Ministero dell'interno e' pari al 30
per  cento  e il restante 20 per cento e' destinato alla provincia di
Varese".
 
          Note all'art. 55:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  31  della  legge
          23 dicembre  1998,  n. 448, gia' citata nelle note all'art.
          6,  cosi'  come  modificato  dal  presente articolo nonche'
          dall'art. 40 della presente legge:
              "Art  31  (Norme particolari per gli enti locali). - 1.
          Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione
          per   l'anno   1999  degli  enti  locali  e'  prorogato  al
          31 gennaio  1999.  E' altresi' differito al 31 gennaio 1999
          il  termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote
          di  imposta  per  i  tributi locali e per i servizi locali,
          compresa  l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e  per  l'approvazione  dei  regolamenti  il cui termine di
          scadenza    e'    stabilito   contestualmente   alla   data
          dell'approvazione   del  bilancio,  relativamente  all'anno
          1999.  Per  gli  anni  successivi  i  termini predetti sono
          fissati  al  31 dicembre.  I regolamenti approvati entro il
          31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
              2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni
          Valle   d'Aosta,  Friuli  Venezia-Giulia  e  alle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in materia di finanza
          locale,  l'addizionale  provinciale  e comunale all'imposta
          sul  reddito  delle  persone  fisiche di cui all'art. 1 del
          decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
          modificazioni,  e'  versata  direttamente  alle  regioni  e
          province   stesse;   le  regioni  e  le  province  predette
          provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti locali nel
          pieno  rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle
          loro  norme  di  attuazione; le medesime regioni e province
          assicurano  comunque  ai  comuni, nel quadro dei rispettivi
          rapporti  finanziari,  l'intero gettito dell'addizionale di
          cui   all'art.   1,   comma   3,  del  decreto  legislativo
          28 settembre 1998, n. 360.
              3.  Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito
          minori  entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale
          sugli  immobili,  a seguito dell'attribuzione della rendita
          catastale  ai  fabbricati classificati nel gruppo catastale
          D,   e'  assegnato  un  contributo  da  parte  dello  Stato
          commisurato  alla  differenza tra il gettito, derivante dai
          predetti  fabbricati,  dell'imposta comunale sugli immobili
          dell'anno  1993  con  l'aliquota  al  4  per mille e quello
          dell'anno  1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per
          mille.   Il   contributo  e'  da  intendere  al  netto  del
          contributo  minimo  garantito, previsto dall'art. 36, comma
          1,  lettera b),  del decreto legislativo 30 dicembre. 1992,
          n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per
          le  materie  di competenza statale delegate o attribuite ai
          comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni 1998 e 1999
          la  spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei
          comuni.  In  caso  di  insufficienza  dello stanziamento le
          spettanze  dei  singoli  comuni sono ridotte in proporzione
          inversa   all'entita'   della   spesa  corrente.  All'onere
          derivante  dall'attuazione  del  presente comma si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              4.   Il   contributo   di   cui   all'articolo   3  del
          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, per il
          finanziamento   di  lavori  ed  opere  pubbliche  nell'area
          napoletana  e palermitana e' integrato di un importo pari a
          lire  40  miliardi  per  l'anno  1998.  All'erogazione  del
          contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni
          a  favore  della provincia e del comune di Napoli e di lire
          10.000  milioni  a favore del comune di Palermo provvede il
          Ministero      dell'interno     entro     trenta     giorni
          dall'assegnazione    dei    fondi.    All'onere   derivante
          dall'attuazione  del  presente  comma  si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1998-2000,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno  1998,  allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000
          milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica e, quanto a
          lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
          della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              5.  Il  comma  1  dell'art. 117 del decreto legislativo
          25 febbraio  1995,  n.  77,  come  sostituito dall'art. 49,
          comma   4,   della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e'
          sostituito dal seguente: (Omissis).
              6.  Relativamente  all'imposta  comunale sugli immobili
          dovuta  per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i
          termini  per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla
          base  delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in
          rettifica  o  d'ufficio.  Alla  stessa  data sono fissati i
          termini per la notifica:
                a) degli  avvisi  di  liquidazione  sulla  base delle
          dichiarazioni,  relativamente  all'imposta  comunale  sugli
          immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
                b) degli   avvisi   di   accertamento  in  rettifica,
          relativamente  all'imposta  comunale  sugli immobili dovuta
          per gli anni 1994 e 1995;
                c) degli  atti  di contestazione delle violazioni non
          collegate  all'ammontare  dell'imposta, commesse negli anni
          dal 1993 al 1996.
              7.  Per  l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i
          criteri  di  commisurazione  della tassa per lo smaltimento
          dei  rifiuti  solidi urbani adottati per le tariffe vigenti
          nell'anno  1998. I comuni possono adottare sperimentalmente
          il  pagamento  del  servizio  con  la  tariffa.  I relativi
          regolamenti  non  sono  soggetti al controllo del Ministero
          delle  finanze.     8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n.
          376, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti
          adottati  e  sono  fatti  salvi gli effetti prodottisi ed i
          rapporti   giuridici   sorti   sulla   base   del  medesimo
          decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.
              9.  Al  comma  1  dell'art.  61 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: (Omissis).
              10. Il Fondo stanziato sull'unita' previsionale di base
          3.1.2.3   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno   -   capitolo  1610  -  relativo  alle  nuove
          province,  definito  dalla  legge  finanziaria  per effetto
          dell'art.   63  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e'
          definitivamente  quantificato  in lire 41.650 milioni annue
          ed  accorpato  nel  fondo  ordinario,  mantenendo  comunque
          l'originario  vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'art.
          63   della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
              11.  I  trasferimenti  per il 1999 di ogni singolo ente
          locale  restano determinati nella medesima misura stabilita
          per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1,
          comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art.
          49,  comma  1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre
          1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure
          di  riequilibrio  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
          1997,  n.  244, la distribuzione dell'incremento di risorse
          pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene
          con  i  criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1,
          lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
              12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi
          dell'art.  49,  comma  6,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  sono  destinati al finanziamento delle unioni e delle
          fusioni  tra  comuni  10  miliardi  di lire per il 1999, 20
          miliardi  di  lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il
          2001.  Per  le  medesime  finalita' sono altresi' destinate
          risorse  pari  a  3  miliardi  di lire per ciascun anno del
          triennio 1999-2001.
              13.  I  contributi attribuiti a comuni e province negli
          anni  1996,  1997  e  1998  ai  sensi dell'art. 3, comma 9,
          secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre
          1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.
              14.  Il  numero  2)  della  lettera  e)  del  comma 143
          dell'art.  3  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
          la  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  51  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
              15.   Fino   al   31 dicembre   1999  le  attivita'  di
          liquidazione,  riscossione e contabilizzazione dell'imposta
          provinciale   di   trascrizione,  i  relativi  controlli  e
          l'applicazione  delle  sanzioni sono affidati al competente
          ufficio del pubblico registro automobilistico.
              16.  Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'art. 60,
          comma  5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          relativamente  alle  disposizioni  di  cui  al  comma 2 del
          medesimo art. 60, e' differito al 1 gennaio 2000.
              17.  Al  primo  periodo  del  comma 4 dell'art. 208 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dal  comma  3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998,
          n.  366,  sono  soppresse  le  parole:  ",  in  misura  non
          inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, .
              18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'art. 61,
          comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di
          cui   all'art.   60,   comma   2,  del  menzionato  decreto
          legislativo, sono differiti di un anno.
              19.   All'art.   12,  quarto  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602,
          introdotto  dall'art.  24, comma 1, lettera b), della legge
          27 dicembre  1997, n. 449, le parole: "settembre 1998" sono
          sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".
              20.  Il  comma  1  dell'art. 63 del decreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446,  e'  sostituito  dal seguente:
          (omissis).
              21.  In  sede  di revisione catastale, e' data facolta'
          agli  enti  locali,  con proprio provvedimento, di disporre
          l'accorpamento   al  demanio  stradale  delle  porzioni  di
          terreno  utilizzate  ad  uso pubblico, ininterrottamente da
          oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte
          degli attuali proprietari.
              22.    La   registrazione   e   la   trascrizione   del
          provvedimento  di  cui  al  comma  21  avvengono  a  titolo
          gratuito.
              23.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 61, comma
          3-bis,  del  decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
          come  modificato  dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
          l'anno  1999,  ai  fini  della  determinazione del costo di
          esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime
          di   privativa   comunale,  i  comuni  possono  considerare
          l'intero  costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani
          di  cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22, e successive modificazioni.
              24.  All'art.  72,  comma 1, primo periodo, del decreto
          legislativo   15 novembre  1993,  n.  507,  le  parole  da:
          "all'intendenza  di  finanza"  fino  alla fine del periodo,
          sono  sostituite  dalle  seguenti: "al concessionario della
          riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a
          quello  per  il  quale  e'  dovuto il tributo e, in caso di
          liquidazione  in base a denuncia tardiva o ad accertamento,
          entro  l'anno  successivo  a  quello nel corso del quale e'
          prodotta   la   predetta   denuncia   ovvero   l'avviso  di
          accertamento  e'  notificato. La formazione e l'apposizione
          del  visto  dei ruoli principali e suppletivi relativi agli
          anni  1995,  1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre
          1999".
              25.  La lettera g) del comma 2 dell'art. 63 del decreto
          legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, e' sostituita dalla
          seguente: (omissis).
              26.  Al  comma  2  dell'art. 63 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunta, in fine, la seguente
          lettera: (omissis).
              27.  Per  i  rapporti non conclusi, inerenti alla tassa
          per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo
          II  del  decreto  legislativo  15 novembre  1993, n. 507, i
          comuni  e  le  province, con propria deliberazione, possono
          disporre  le  agevolazioni  di  cui  all'art. 17, comma 63,
          della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  anche con effetto
          retroattivo,  nonche'  determinare  criteri  e modalita' di
          definizione agevolata.
              28. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei
          servizi  di depurazione e di fognatura costituisce quota di
          tariffa  ai  sensi  degli  artt.  13 e seguenti della legge
          5 gennaio  1994,  n.  36.  Sono  conseguentemente  abrogati
          l'ultimo  comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n.
          319, introdotto dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge
          17 marzo  1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  17 maggio  1995, n. 172, nonche' l'art. 3, comma 42,
          della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, limitatamente alle
          parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di
          canoni di fognatura e di depurazione .
              29.  Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato
          di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  e  fermo restando che l'applicazione del metodo stesso
          potra'  avvenire  anche  per  ambiti  successivi non appena
          definita  da  parte  dei competenti enti locali la relativa
          tariffa  ai  sensi  del  comma  5  del  medesimo art. 13, i
          criteri,  i  parametri  ed i limiti per la determinazione e
          l'adeguamento  delle  tariffe del servizio acquedottistico,
          del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe
          del  servizio  di  depurazione,  quali  stabilite  ai sensi
          dell'art.  3,  commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre
          1995,  n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per
          l'anno  1999  detta  deliberazione  e'  adottata  entro  il
          28 febbraio  1999  e  fino a tale data restano in vigore le
          tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i
          comuni   interessati   possono  assumere  le  delibere  per
          adeguare  le tariffe dei predetti servizi in conformita' ai
          parametri,  ai  criteri  e  limiti  stabiliti  dal  CIPE e'
          fissato al 15 maggio 1999.
              30.   All'art.   4,   quinto  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
          le  parole: "erogazione di acqua sono inserite le seguenti:
          "e   servizi   di  fognatura  e  depurazione  .  Al  numero
          127-sexiesdecies)  della  tabella A, parte III, allegata al
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 633 del
          1972,  dopo  le  parole: "comma 3, lettera g), del medesimo
          decreto  sono  aggiunte le seguenti: ", nonche' prestazioni
          di gestione di impianti di fognatura e depurazione .
              31. All'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo
          il comma 1, e' inserito il seguente: (omissis).
              32.  La lettera f) del comma 2 dell'art. 46 del decreto
          legislativo   25 febbraio   1995,   n.   77,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, e' abrogata.
              33.  All'art.  46  del  decreto legislativo 25 febbraio
          1995,  n.  77,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente comma:
          (omissis).
              34.  La  disposizione  di cui all'art. 51, comma 3, del
          decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta
          nel  senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi
          dalle  banche  agli enti locali per i quali operi il regime
          di  eccezione  dal  versamento  in  tesoreria  unica di cui
          all'articolo  14-bis  del  decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          151,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          1991,  n.  202,  devono,  all'atto  della  loro erogazione,
          essere  depositate  presso  l'ente  gestore della tesoreria
          dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime
          di  eccezione  resta  fermo  l'obbligo del versamento delle
          somme nelle contabilita' speciali infruttifere. Per i mutui
          stipulati  prima  della  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge  e' consentito il mantenimento del deposito
          delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.
              35.  All'art.  38  del  decreto legislativo 25 febbraio
          1995,  n.  77,  e  successive modificazioni e integrazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno
          ricostituito  i  fondi  vincolati  utilizzati in precedenza
          sono soppresse;
                b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a
          specifica   destinazione   sono   inserite   le   seguenti:
          "presuppone  l'adozione  della  deliberazione  della giunta
          relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 68,
          comma 1, e .
              36. All'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
          aggiunto il seguente comma: (omissis).
              37.  A  decorrere  dall'anno  1999,  i  proventi per la
          gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte
          le  spese  di gestione ed il contributo per il bilancio del
          comune  di  Campione  d'Italia  in  misura  non superiore a
          quella  prevista  per  gli  esercizi finanziari 1997 e 1998
          dall'art.  49,  comma  14, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  sono  destinati  nella  misura  del 34 per cento alla
          provincia  di  Como,  del  16  per  cento alla provincia di
          Lecco,  del  50 per cento al Ministero dell'interno. Per il
          solo  anno  2001  la  percentuale  destinata  al  Ministero
          dell'interno  e'  pari al 30 per cento e il restante 20 per
          cento  e'  destinato  alla provincia di Varese. A decorrere
          dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di
          Campione  d'Italia  e'  pari a quello del 1999 incrementato
          del  tasso  di  inflazione programmato. Le somme attribuite
          allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale
          di  base  dello  stato  di  previsione  dell'entrata e sono
          riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, alla pertinente
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero  dell'interno.  Le somme attribuite alle province
          di  Como  e  Lecco possono essere destinate, d'intesa con i
          comuni  interessati,  per  opere  pubbliche e interventi di
          salvaguardia  ambientale  anche  in  ambito  comunale e per
          contributi da assegnare ai comuni.
              38.  Per  la  gestione  della casa da gioco di Campione
          d'Italia  il  Ministero  dell'interno,  di  concerto con il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita
          societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e
          sottoposta   alla  vigilanza  degli  stessi  Ministeri.  Al
          capitale  della  societa'  partecipano  esclusivamente, con
          quote    massime   stabilite   nel   decreto   ministeriale
          autorizzativo,  i  seguenti soggetti: il comune di Campione
          d'Italia,  la  provincia di Como, la provincia di Lecco, la
          camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
          di  Como,  la camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  di  Lecco.  I  soggetti  medesimi  approvano e
          trasmettono  al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio
          2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali
          della   societa',   sottoscritti   dai   rispettivi  legali
          rappresentanti.   Decorso   inutilmente  tale  termine,  il
          Ministero  dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo
          di  apposito  commissario.  L'utilizzo  dello stabile della
          casa  da  gioco  ed  il  rapporto  di lavoro dei dipendenti
          comunali  che  vi  operano  con  funzioni  di  vigilanza  e
          controllo  alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da
          apposita  convenzione che verra' stipulata fra il comune di
          Campione  d'Italia  e la societa' di gestione della casa da
          gioco.
              39.  Alla  nota 1 dell'art. 6 della tariffa allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641,  come  sostituita  dal  decreto  28 dicembre  1995 del
          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  303  del  30 dicembre  1995, le parole: "essa e' dovuta
          dall'ente  titolare della casa da gioco anche quando non la
          gestisce direttamente sono sostituite dalle seguenti: "essa
          e'  dovuta  dalle  regioni,  dalle  province  e  dai comuni
          titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono
          direttamente  .  L'esclusione  dal  computo  dell'ammontare
          imponibile  contenuto  nell'ottavo  comma  dell'art.  3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,   deve   intendersi   applicabile   non  solo  qualora
          l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto
          istituito  dall'ente  pubblico a cui e' riservato per legge
          l'esercizio  del  gioco  purche'  l'ente esercente oltre ad
          essere  obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia
          personalita'  giuridica  di  diritto  privato con autonomia
          gestionale   e  sia  soggetto  passivo  delle  imposte  sui
          redditi,  ma  anche in caso di gestione commissariale delle
          case  da  gioco  con  autonomia  amministrativa e contabile
          rispetto all'ente titolare delle case medesime.
              40.  Le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo
          30 giugno  1997,  n.  244,  si  applicano  a  decorrere dal
          1 gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma
          5  dell'art.  49  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
          prorogato al 30 settembre 1999.
              41.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma
          27,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  per quanto
          riguarda  il  lavoro  a  tempo  parziale  la contrattazione
          collettiva    puo'    individuare   particolari   modalita'
          applicative,   anche   prevedendo   una   riduzione   delle
          percentuali   previste   per  la  generalita'  dei  casi  e
          l'esclusione  di determinate figure professionali che siano
          ritenute  particolarmente  necessarie  per la funzionalita'
          dei servizi.
              42.   I  soggetti  autorizzati  ai  sensi  della  legge
          8 agosto   1991,   n.  264,  possono  riscuotere  le  tasse
          automobilistiche  previa  adesione all'apposita convenzione
          tipo  prevista  dal  comma  11  dell'art.  17  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              43.   Al   comma   1   dell'art.  1  del  decreto-legge
          20 settembre  1996,  n. 486, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  18 novembre  1996,  n. 582, sono aggiunti, in
          fine, i seguenti periodi: (omissis).
              44.  Alla  fine  del  comma  1  dell'art. 3 della legge
          5 febbraio  1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole:
          "con riferimento alle caratteristiche originarie .
              45.  I  comuni  possono  cedere  in  proprieta' le aree
          comprese  nei piani approvati a norma della legge 18 aprile
          1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della
          legge  22 ottobre 1971, n. 865, gia' concesse in diritto di
          superficie  ai  sensi  dell'art.  35,  quarto  comma, della
          medesima  legge  n.  865  del  1971. Le domande di acquisto
          pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non
          escluse,  prima della approvazione della delibera comunale,
          conservano efficacia.
              46.  Le  convenzioni  stipulate  ai  sensi dell'art. 35
          della   legge   22 ottobre   1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni,  e  precedentemente  alla data di entrata in
          vigore  della  legge  17 febbraio  1992,  n.  179,  per  la
          cessione   del   diritto   di  proprieta',  possono  essere
          sostituite  con  la  convenzione  di  cui all'art. 8, commi
          primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
          alle seguenti condizioni:
                a) per  una  durata  pari  a  quella massima prevista
          dalle  citate  disposizioni  della  legge  n.  10  del 1977
          diminuita  del  tempo trascorso fra la data di stipulazione
          della  convenzione  che  ha accompagnato la concessione del
          diritto  di  superficie  o  la cessione in proprieta' delle
          aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
                b) in  cambio  di un corrispettivo, per ogni alloggio
          edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
              47.  La  trasformazione  del  diritto  di superficie in
          diritto  di  piena  proprieta'  sulle  aree puo' avvenire a
          seguito  di  proposta da parte del comune e di accettazione
          da  parte  dei  singoli  proprietari  degli alloggi, e loro
          pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro
          pagamento  di  un  corrispettivo  determinato  ai sensi del
          comma 48.
              48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
          determinato  dal  comune,  su  parere  del  proprio ufficio
          tecnico,   in  misura  pari  al  60  per  cento  di  quello
          determinato   ai   sensi  dell'art.  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1992,  n.  359,
          escludendo  la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello
          stesso  comma,  al  netto  degli  oneri  di concessione del
          diritto   di   superficie,   rivalutati  sulla  base  della
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo  per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
          tra  il  mese  in cui sono stati versati i suddetti oneri e
          quello   di  stipula  dell'atto  di  cessione  delle  aree.
          Comunque  il  costo  dell'area  cosi'  determinato non puo'
          essere  maggiore di quello stabilito dal comune per le aree
          cedute  direttamente  in  diritto  di proprieta' al momento
          della trasformazione di cui al comma 47.
              49.  E'  esclusa  in  ogni  caso  la retrocessione, dai
          comuni  ai  proprietari degli edifici, di somme gia versate
          da  questi  ultimi  e  portate in detrazione secondo quanto
          previsto al comma 48.
              50.  Sono  abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79
          dell'art.  3  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  e
          successive modificazioni, nonche' i commi 61 e 62 dell'art.
          3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".