Art. 56.

    (Regole di bilancio per le universita' e gli enti di ricerca)

   1.  Il  sistema  universitario  concorre  alla realizzazione degli
obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo
che  il  fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali ai
policlinici  universitari  a  gestione  diretta, ai dipartimenti ed a
tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente  generato  in  ciascun  anno  non  sia  superiore al
fabbisogno   determinato   a   consuntivo  nell'esercizio  precedente
incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
   2.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia spaziale
italiana,   l'Istituto   nazionale  di  fisica  nucleare,  l'Istituto
nazionale  di  fisica  della materia, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia  e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di  finanza  pubblica  per  il  triennio 2001-2003, garantendo che il
fabbisogno  finanziario  da essi complessivamente generato in ciascun
anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo
nell'esercizio  precedente  incrementato  del 5 per cento per ciascun
anno.
   3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato
degli  effetti  derivanti  dall'approvazione  di  nuove  disposizioni
normative nel triennio 2001-2003.
   4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo
e  per  ciascun ente di ricerca e' effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   5.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  tenuto  conto  delle esigenze finanziarie rappresentate
nei   programmi   triennali  presentati  dalle  Scuole  superiori  ad
ordinamento  speciale,  determina  annualmente,  con proprio decreto,
sentito   il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario,  le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo
di  finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e
sul  fondo  per  la programmazione. In sede di prima applicazione del
presente  comma,  il  finanziamento  ordinano  aggiuntivo  di importo
complessivo  non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003,
da  destinare  alle  Scuole  superiori  ad  ordinamento speciale, ivi
comprese  quelle  di  Catania,  Lecce e Pavia in via di costituzione,
viene  assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di
finanziamento  ordinario  delle  universita'  in  ragione  di  lire 7
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per
l'anno 2003.
   6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al
comma  3  dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1993, n. 341, sono
assimilati ai cosorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini
del   loro   finanziamento   ordinario   di  funzionamento  a  valere
sull'apposito  stanziamento  dello  stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
 
          Note all'art. 56:
              - Il  testo  dell'art.  51,  commi  1 e 2, della citata
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
              "1.    Il    sistema    universitario   concorre   alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il
          triennio    1998-2000,   garantendo   che   il   fabbisogno
          finanziario,   riferito   alle   universita'   statali,  ai
          policlinici    universitari    a   gestione   diretta,   ai
          dipartimenti  ed  a  tutti  gli  altri centri con autonomia
          finanziaria  e contabile, da esso complessivamente generato
          nel  1998  non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
          per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
          quello    dell'anno   precedente   maggiorato   del   tasso
          programmato  di  inflazione. Il Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
          alla  determinazione del fabbisogno finanziario programmato
          per  ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza permanente dei
          rettori  delle  universita'  italiane,  tenendo conto degli
          obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
          e  delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
          universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
          aggiuntive  esigenze  di  fabbisogno  finanziario  per  gli
          insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
              2.  Il  Consiglio  nazionale  delle ricerche, l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
          nuove  tecnologie,  l'energia  e l'ambiente concorrono alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il
          triennio    1998-2000,   garantendo   che   il   fabbisogno
          finanziario  da essi complessivamente generato nel 1998 non
          sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
          e  2000  non  sia  superiore  a quello dell'anno precedente
          maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          sentiti   i   Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  procede  annualmente alla determinazione
          del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente".
              - Il   testo   dell'art.   11,  comma  3,  della  legge
          19 novembre   1990,   n.  341  (Riforma  degli  ordinamenti
          didattici universitari) e' il seguente:     "3. Nell'ambito
          del  piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto
          delle  proposte  delle universita', deliberate dagli organi
          competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad
          iniziative  di  istruzione universitaria a distanza attuate
          dalle universita' anche in forma consortile con il concorso
          di  altri  enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a
          strutture   nazionali   di  ricerca  relativi  al  medesimo
          settore.  Tali  strutture  possono  essere  costituite  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica di concerto con il Ministro del
          tesoro".