Art. 62. (Affitti passivi) 1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'articolo 26 della presente legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1". 3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruita' del canone di locazione, ne' la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso. 5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.
Note all'art. 62: - Il testo dell'art. 24, commi 1 e 3, della citata legge n. 488/1999, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 24 (Affitti e fitti figurativi). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'art. 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 2. (Omissis). 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa". - Il testo dell'art. 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato cosi' come approvato dal regio decreto n. 1058 del 1929 e' il seguente: "Art. 34. - Le amministrazioni centrali e provinciali che debbono rinnovare o stipulare ex novo contratti per locazione di stabili privati per uso di uffici statali, debbono chiedere anzitutto all'intendenza di finanza se vi siano locali demaniali disponibili che possano essere adibiti all'ufficio alla cui sistemazione occorre provvedere ed indicare il canone di affitto in corso o quello che dovrebbe essere corrisposto in caso di nuova locazione o di rinnovazione. L'intendenza, sentito l'ufficio tecnico di finanza, verifica se vi siano locali adatti allo scopo, e, nel caso negativo, fa analoga dichiarazione all'amministrazione interessata, la quale in seguito potra' proseguire le trattative per l'affitto di locali privati, stipulare ed approvare il contratto. Il decreto di approvazione deve essere trasmesso prima dell'invio alla Corte dei conti, al Provveditorato generale per il nulla osta. Dovendosi rescindere un contratto di affitto per soppressione di ufficio o per qualunque altra causa, l'amministrazione interessata ne informera' l'intendenza di finanza". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 (Decentramento di servizi del Ministero delle finanze), e' il seguente: "Art. 4. - All'intendente di finanza e' deferita la competenza a concedere il nulla osta relativo alle spese conseguenti ai contratti, inerenti alla locazione di stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati ed approvati dalle amministrazioni interessate, sino al limite di somma di L. 2.400.000". - Il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica), relativamente all'ufficio del programma per Roma capitale e' il seguente: "Art. 5 (Ufficio del programma per Roma capitale).- 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'ufficio del programma per Roma capitale. 2. L'ufficio del programma per Roma capitale e' costituito da non piu' di trentacinque unita', compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale e' scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il personale di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza. 4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio del programma per Roma capitale si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400".