Art. 62.

                          (Affitti passivi)

   1.  Al  comma  1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  le  parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della
presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  con  il
supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata
dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  che  puo'  avvalersi  eventualmente  di fornitori esterni
specializzati  scelti  con  le modalita' di cui all'articolo 26 della
presente  legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse.
   2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999,
le  parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio
di  cui  al  medesimo comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla
base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili
in  uso,  definiti  di  concerto  con  l'Agenzia  del  demanio  o con
l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1".
   3.  Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani
di  razionalizzazione  e  riduzione  degli  spazi  adibiti a pubblici
uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui
al  comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come
modificato  dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani
di  razionalizzazione  avviene  in  deroga  alla normativa vigente in
materia  di  contratti  di  locazione  passiva per le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
   4.  Per  la  stipula  dei  contratti  di locazione sottoscritti in
attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo
non  sono  richiesti il parere di congruita' del canone di locazione,
ne'  la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed
il  nulla  osta  alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento
sui  servizi  del  Provveditorato generale dello Stato, approvato con
regio  decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi
ubicate  nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma
Capitale  di  cui  alla  legge  15 dicembre 1990, n. 396, deve essere
preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro
e  non  oltre  trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il
nulla osta si intende concesso.
   5.  Entro  il  31  dicembre  2001  le  amministrazioni  centrali e
periferiche  dello Stato, nonche' le altre pubbliche amministrazioni,
devono  pervenire  al  conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20
per cento della spesa annua per affitti e locazioni.
 
          Note all'art. 62:
              -  Il  testo  dell'art.  24,  commi 1 e 3, della citata
          legge  n. 488/1999, a seguito delle modifiche apportate dal
          presente articolo, e' il seguente:
              "Art. 24 (Affitti e fitti figurativi). - 1. Il Ministro
          del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione, con il
          supporto  dell'Agenzia  del demanio o di apposita struttura
          individuata  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  che puo' avvalersi eventualmente
          di  fornitori esterni specializzati scelti con le modalita'
          di cui all'art. 26 della presente legge, adotta con proprio
          decreto,  anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate
          ed  attuate  ai  sensi  dell'art.  55, comma 9, della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  misure  finalizzate a ridurre
          gradualmente,  almeno  del  3 per cento nel corso dell'anno
          2000  e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001
          e   2002,  l'ammontare  dei  metri  quadri  degli  immobili
          utilizzati  dall'insieme  delle  amministrazioni centrali e
          periferiche dello Stato.
              2. (Omissis).
              3.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  previa
          predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e
          dei  sistemi  di manutenzione, sulla base di piani di piani
          di  razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in
          uso,  definiti  di concerto con l'Agenzia del demanio o con
          l'apposita   struttura   di   cui   al  medesimo  comma  1,
          rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  i  contratti  di affitto di locali
          attualmente  in essere allo scopo di contenerne la relativa
          spesa".
              - Il testo dell'art. 34 del regolamento sui servizi del
          Provveditorato  generale  dello  Stato cosi' come approvato
          dal regio decreto n. 1058 del 1929 e' il seguente:
              "Art.  34.  - Le amministrazioni centrali e provinciali
          che  debbono  rinnovare  o  stipulare ex novo contratti per
          locazione  di  stabili  privati  per uso di uffici statali,
          debbono  chiedere anzitutto all'intendenza di finanza se vi
          siano  locali  demaniali  disponibili  che  possano  essere
          adibiti   all'ufficio   alla   cui   sistemazione   occorre
          provvedere  ed  indicare  il  canone  di affitto in corso o
          quello  che  dovrebbe  essere  corrisposto in caso di nuova
          locazione o di rinnovazione.
              L'intendenza,  sentito  l'ufficio  tecnico  di finanza,
          verifica  se vi siano locali adatti allo scopo, e, nel caso
          negativo,   fa  analoga  dichiarazione  all'amministrazione
          interessata,  la  quale  in  seguito  potra'  proseguire le
          trattative  per  l'affitto  di locali privati, stipulare ed
          approvare il contratto.
              Il  decreto di approvazione deve essere trasmesso prima
          dell'invio alla Corte dei conti, al Provveditorato generale
          per il nulla osta.
              Dovendosi   rescindere  un  contratto  di  affitto  per
          soppressione  di  ufficio  o  per  qualunque  altra  causa,
          l'amministrazione interessata ne informera' l'intendenza di
          finanza".
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 (Decentramento di servizi
          del Ministero delle finanze), e' il seguente:
              "Art.  4.  -  All'intendente  di finanza e' deferita la
          competenza  a  concedere  il nulla osta relativo alle spese
          conseguenti   ai  contratti,  inerenti  alla  locazione  di
          stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati
          ed  approvati  dalle  amministrazioni  interessate, sino al
          limite di somma di L. 2.400.000".
              - Il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n.
          396  (Interventi  per  Roma,  capitale  della  Repubblica),
          relativamente  all'ufficio  del programma per Roma capitale
          e' il seguente:     "Art. 5 (Ufficio del programma per Roma
          capitale).-  1.  E'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri, Dipartimento per i problemi delle
          aree urbane, l'ufficio del programma per Roma capitale.
              2.   L'ufficio  del  programma  per  Roma  capitale  e'
          costituito  da non piu' di trentacinque unita', compreso il
          coordinatore,  di grado non inferiore a dirigente generale,
          tre  dirigenti  tecnici e due dirigenti amministrativi, con
          specifiche  e  comprovate  esperienze nelle materie oggetto
          della  presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra
          persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante
          personale  e' scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti
          locali  e  altri  enti  pubblici, collocati in posizione di
          comando  o  fuori  ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri.
              3.  Il  personale  di  cui  al  comma 2 e' nominato con
          decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  ed  e' dispensato, per tutto il periodo di
          svolgimento  dell'incarico,  da ogni attivita' dell'ufficio
          di provenienza.
              4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio
          del   programma   per   Roma   capitale   si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400".