Art. 67.

  (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)

   1.  I  decreti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni,
relativi    all'aliquota    di   compartecipazione   dell'addizionale
provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
per  la  parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato
decreto  legislativo,  ovvero  relativamente  alla parte non connessa
all'effettivo   trasferimento   di   compiti  e  funzioni,  ai  sensi
dell'articolo  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro
il 30 novembre 2001.
   2.  All'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)   nel   primo   periodo,   dopo  le  parole:  "conseguentemente
determinata" sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti,";
   b)  nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917",  sono  aggiunte  le
seguenti:   ",  nonche'  eventualmente  la  percentuale  dell'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  relativamente al
periodo  di  imposta  da  cui  decorre  la  suddetta  riduzione delle
aliquote".
   3.  Per  l'anno  2002  e'  istituita, per i comuni delle regioni a
statuto ordinario, una compartecipazione. al gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del
riscosso  in  conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per
l'esercizio  finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attivita'
ordinaria  di  gestione  iscritte  al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione,  attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo
stesso  Ministero  a  ciascun  comune  in  proporzione all'ammontare,
fornito  dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili,
dell'imposta    netta,    dovuta    dai   contribuenti,   distribuito
territorialmente  in funzione del domicilio fiscale risultante presso
l'anagrafe tributaria.
   4.  I  trasferimenti  erariali  sono  ridotti  a ciascun comune in
misura  pari  al  gettito spettante dalla compartecipazione di cui al
comma 3.
   5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a
comunicare  al  Ministero  dell'interno, i dati previsionali relativi
all'ammontare  del gettito della compartecipazione di cui al comma 3,
ripartito  per  ciascun  comune in base ai criteri di cui al medesimo
comma  3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell'interno comunica
ai  comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione
spettante   e  il  correlato  ammontare  previsto  di  riduzione  dei
trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione
di  cui  al  comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso
dell'anno  2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate
sono  erogate  sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e
la  quarta  rata  sono  calcolate  sulla  base dei dati di consuntivo
relativi  all'esercizio  finanziario  2001  comunicati  dal Ministero
delle  finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da
questo  ai  comuni  e  su  tali  rate sono operati i dovuti conguagli
rispetto alle somme gia' erogate.
   6.  Per  i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione
del  comma  3  si provvede in conformita' alle disposizioni contenute
nei  rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni e comuni.
 
          Note all'art. 67:
              Si  riporta il testo dell'art. 1, cosi' come modificato
          dal presente articolo nonche' dell'art. 2, comma 3-bis, del
          decreto  legislativo  28 settembre  1998,  n. 360, recante:
          "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma
          dell'art.  48,  comma  10, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  come  modificato  dall'art.  1, comma 10, della legge
          16 giugno   1998,   n.   191",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998:
              "Art.  1.  - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio
          1999,  l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche.
              2.  Con  uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e dell'interno, da emanare entro
          il     15 dicembre,     e'    stabilita    l'aliquota    di
          compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire
          dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata con
          i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote
          di  cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente
          la  percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche relativamente al periodo di imposta da cui
          decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
          compartecipazione  dovra'  cumulare la parte specificamente
          indicata  per  i  comuni  e  quella relativa alle province,
          quest'ultima  finalizzata  esclusivamente  al finanziamento
          delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
              3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la
          variazione      dell'aliquota      di     compartecipazione
          dell'addizionale   da   applicare   a   partire   dall'anno
          successivo,  con  provvedimento  da pubblicare entro trenta
          giorni  nella  Gazzetta  Ufficiale.  La variazione non puo'
          eccedere  complessivamente  0,5  punti  percentuali, con un
          incremento  annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
          suddetta  deliberazione  puo'  essere  adottata  dai comuni
          anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.
              4.  L'addizionale  e' determinata applicando al reddito
          complessivo  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  al  netto  degli oneri deducibili
          riconosciuti  ai  fini di tale imposta l'aliquota stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al  netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute e dei
          crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              5.  Relativamente  ai redditi di lavoro dipendente e ai
          redditi  assimilati  a  quelli  di lavoro dipendente di cui
          agli  articoli  46  e  47 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, per le modalita' di
          determinazione  dell'addizionale  provinciale  e comunale e
          per  l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei
          sostituti  di imposta si applicano le disposizioni previste
          per  l'addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  di  cui all'art. 50, comma 4, del decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
              6.  L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune
          nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
          del  31 dicembre  dell'anno  cui si riferisce l'addizionale
          stessa,  per  le  parti spettanti, ovvero, relativamente ai
          redditi  di  lavoro  dipendente  e  a  quelli assimilati ai
          medesimi  redditi,  al  comune  in  cui il sostituito ha il
          domicilio   fiscale   alla   data  di  effettuazione  delle
          operazioni  di  conguaglio  relative a detti redditi, ed e'
          versata,  unitamente  all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          dell'interno.
              7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle
          somme  versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo
          quanto  previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a
          titolo  di  acconto sull'intero importo delle somme versate
          entro  lo  stesso  anno in cui e' effettuato il versamento,
          sulla  base  dei  dati  forniti dal Ministero delle finanze
          concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e
          dei  sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a
          quello   cui   si  riferisce  l'addizionale.  Entro  l'anno
          successivo  a quello in cui e' effettuato il versamento, il
          Ministero    dell'interno   provvede   ad   effettuare   il
          conguaglio,  mediante compensazione con le somme spettanti,
          a  titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei
          dati  forniti  dal  Ministero  delle finanze concernenti le
          risultanze  delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
          d'imposta   presentate   per   l'anno   cui   si  riferisce
          l'addizionale.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  i  Ministri  delle finanze e del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica possono essere
          stabilite    ulteriori    modalita'   per   effettuare   la
          ripartizione.  Per  le  province  e i comuni l'accertamento
          contabile    dei   proventi   derivanti   dall'applicazione
          dell'addizionale  avviene  sulla  base  delle comunicazioni
          annuali  del  Ministero dell'interno delle somme spettanti.
          Per  il  primo  anno di applicazione delle disposizioni del
          presente  articolo l'addizionale comunale di cui al comma 3
          e'  ripartita  entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
          versamento,  a  titolo  di  acconto  per  l'intero  importo
          versato,  sulla  base  dei dati forniti dal Ministero delle
          finanze,  concernenti  il  numero  dei  contribuenti aventi
          domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
          imponibili   medi   quali  risultanti  dalle  piu'  recenti
          statistiche   generali   pubblicate   dal  Ministero  delle
          finanze.
              8.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 44 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale, le
          province   ed   i   comuni  forniscono  all'amministrazione
          finanziaria  informazioni e notizie utili. Le province ed i
          comuni   provvedono,   altresi',  agli  eventuali  rimborsi
          richiesti  dagli interessati con le modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  dell'interno,  sentita la Conferenza Stato-Citta'
          ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
          legislativo   28 agosto   1997,  n.  281.  Per  quanto  non
          disciplinato   dal   presente   decreto,  si  applicano  le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche.
              9.  Al  termine  delle  attivita'  di liquidazione e di
          accertamento,   le maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
          province  e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
          decreto di cui al comma 6.
              10.  All'art.  17,  comma  2,  del  decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  recante norme di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti   riguardanti   la
          dichiarazione   dei   redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   e   i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di
          unificazione  degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nella  lettera  a),  dopo le parole: "alle imposte
          sui  redditi"  sono  inserite le seguenti: ", alle relative
          addizionali";
                b) la  lettera 4-bis), introdotta dall'art. 50, comma
          7,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,
          concernente    l'istituzione   dell'addizionale   regionale
          all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche,  e'
          soppressa.
              11.  I  decreti  di  cui  ai  commi  6 e 7 sono emanati
          sentita  la  Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
          cui  all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.".
              - Il  testo  dell'art.  7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e' riportato in nota all'art. 52.