Art. 68.

                      (Gestioni previdenziali)

   1.   L'adeguamento   dei   trasferimenti   dovuti   dallo   Stato,
rispettivamente ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge  9  marzo  1989,  n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi
dell'articolo  59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
stabilito per l'anno 2001:
   a)  in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti,  delle  gestioni  dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale   minatori,   nonche'   in  favore  dell'Ente  nazionale  di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
   b)  in  lire  258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della  gestione  esercenti  attivita'  commerciali  e  della gestione
artigiani.
   2.  Conseguentemente  a  quanto  previsto  al  comma 1 gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001
in  lire  26.431  miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera
a),  e  in  lire  6.531  miliardi  per le gestioni di cui al comma 1,
lettera b).
   3.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
alla  lettera  a)  del  comma  1,  della somma di lire 2.255 miliardi
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzioni  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo    a   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989; nonche' al netto delle somme di lire
4  miliardi  e  di  lire  92 miliardi di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
   4.  Con  effetto  dal 1 gennaio 2003 e' soppresso il contributo di
cui  all'articolo  37  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai
dipendenti   iscritti   alla   gestione  speciale  presso  l'Istituto
postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della
legge  27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto
contributo  e'  rispettivamente  stabilito nella misura dell'1,75 per
cento e dell'1 per cento.
   5.  L'articolo  3,  comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863,  e  successive  modificazioni,  si  interpreta  nel senso che ai
contratti  di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.
   6.  L'articolo  8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta  nel  senso che il beneficio contributivo ivi previsto non
si applica ai premi INAIL.
   7.  Il  comma  3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo
straordinario  va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine
del  mese  antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime,
abbiano  in  servizio  lavoratori che risultavano gia' iscritti al 31
dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al
numero  dei  lavoratori  stessi, ponderato con le relative anzianita'
contributive medie risultanti a detta data.
   8.   Al   fine   di   migliorare  la  trasparenza  delle  gestioni
previdenziali  l'eventuale differenza tra l'indennita' di buonuscita,
spettante  ai  dipendenti  della societa' Poste italiane spa maturata
fino  al  27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in
atto  posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP
e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale
dell'IPOST, dall'altro, e' posta a carico del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 68:
              Al comma 1:
              - La  lettera  c),  comma 3, dell'art. 37 della legge 9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della   previdenza   sociale  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro) e' la
          seguente:
              3. Sono a carico della gestione:
                a) (Omissis);
                b) (Omissis);
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
          3,  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale.
              - Il  comma  34  dell'art.  59  della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica) e' il seguente:
              "34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera  c),  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'
          incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
          dall'anno  1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
          pensionistico   derivante  dalle  pensioni  di  invalidita'
          liquidate  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore
          della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata
          per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
          per  lire  560  miliardi  alla gestione esercenti attivita'
          commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
          cui  al  predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere
          dall'anno  1998,  in attuazione dell'art. 3, comma 2, della
          legge  8 agosto  1995,  n.  335  con il procedimento di cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
          degli    elementi    amministrativi   relativi   all'ultimo
          consuntivo  approvato,  sono  definite  le  percentuali  di
          riparto,  fra le gestioni interessate, del predetto importo
          al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
          tale  procedimento  di  ripartizione  le quote dell'importo
          assegnato   alla  gestione  speciale  minatori  e  all'Ente
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori
          dello   spettacolo  (ENPALS).  Sono  altresi'  escluse  dal
          predetto  procedimento  le quote assegnate alle gestioni di
          cui  agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          per  un importo pari al 50 per cento di quello definito con
          legge   23 dicembre  1996,  n.  663.  Resta  in  ogni  caso
          confermato  che  per  il pagamento delle pensioni INPS sono
          autorizzate,   ove   occorra,  anticipazioni  di  tesoreria
          all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
          pagabili   mensilmente   da  quest'ultimo  Ente  per  conto
          dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di
          interessi".
              Al comma 3:
              - L'art.  14  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere  indetta anche
          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
              2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In  caso  di  inutile decorso del termine l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
              2-ter  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 2-bis si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
              3.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non
          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato
          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
              3-bis.  Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni
          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga
          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza
          e' sciolta.
              4.  Qualora  il  motivato dissenso alla conclusione del
          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche'  noti  vi  sia  stata una precedente valutazione di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
          del  5 gennaio  1989, una determinazione di conclusione del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              4-bis.  La  conferenza di servizi puo' essere convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e'   indetta  dalla  amministrazione  o,  previa  informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente
          a   concludere  ilprocedimento  che  cronologicamente  deve
          precedere  gli altri connessi. L'indizione della conferenza
          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione
          coinvolta".
              Al comma 4:
              - L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  dicembre  1973,  n.  1032 (Approvazione del testo unico
          delle  norme  sulle  prestazioni previdenziali a favore dei
          dipendenti civili e militari dello Stato) e' il seguente:
              "Art.  37  (Contributo  previdenziale  obbligatorio). -
          L'amministrazione  cui l'iscritto appartiene versa al Fondo
          di   previdenza   e  credito  un  contributo  previdenziale
          obbligatorio  in  misura  pari al 7,10 per cento della base
          contributiva   indicata  nell'art.  38;  il  contributo  e'
          elevato al 7,60 per cento dal 1 gennaio 1976 e all'8,10 per
          cento  dal  1 gennaio  1978;  ciascuna  amministrazione  si
          rivale  a  carico del dipendente iscritto in misura pari al
          2,50 per cento della base contributiva predetta.
              Il  contributo  obbligatorio  per  il credito, a carico
          degli  iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie,
          e'  pari  allo  0,50  per  cento  dello  stipendio,  paga o
          retribuzione   mensili  considerati  al  lordo  in  ragione
          dell'80% per cento.
              I  contributi  indicati  nei  commi precedenti non sono
          rimborsabili    ancorche'    non    siano   state   erogate
          prestazioni".
              - Il comma 6 dell'art. 53 della legge n. 449/1997 e' il
          seguente:
              "6.  A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente
          poste italiane in societa' per azioni ai sensi dell'art. 2,
          comma   27,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  al
          personale dipendente dalla societa' medesima spettano:
                a) il  trattamento  di  fine rapporto di cui all'art.
          2120  del  codice  civile  e,  per  il  periodo  lavorativo
          antecedente, l'indennita' di buonuscita maturata, calcolata
          secondo  la  normativa  vigente  prima  della  data  di cui
          all'alinea   del  presente  comma.  Dalla  stessa  data  e'
          soppresso   il  contributo  dovuto  dal  datore  di  lavoro
          all'Istituto  postelegrafonici  ai  sensi  dell'art. 37 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  29 dicembre  1973,  n.  1032.  A  decorrere dal
          1 gennaio  del  secondo anno successivo alla trasformazione
          in   societa'   per  azioni  dell'Ente  poste  italiane  e'
          soppressa   la   gestione   separata,   istituita  in  seno
          all'Istituto  postelegrafonici  ai  sensi  dell'art. 15 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n.
          542,   per   l'erogazione   dell'indennita'  di  buonuscita
          spettante,   dal   1 agosto  1994,  a  tutto  il  personale
          dipendente  dell'Ente  in  base  all'art.  6,  comma 7, del
          decreto-legge  1 dicembre  1993,  n.  487,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua
          liquidazione   provvede  il  commissario  nominato  per  la
          gestione  stessa,  che  cura il trasferimento alla societa'
          "Poste  italiane"  del  patrimonio  di detta gestione e dei
          rapporti  attivi  e  passivi  ad  essa  facenti capo. Dalla
          liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti
          l'erogazione delle prestazioni creditizie;
                b) le  prestazioni  di assistenza e mutualita', sulla
          base   di   leggi,   regolamenti   e   patti  stipulati  in
          applicazione  di  accordi  di  lavoro, che restano affidate
          all'Istituto postelegrafonici;
                c) le  prestazioni  creditizie  secondo  la normativa
          vigente, da rilevare in apposita gestione;
                d) il  trattamento  di  quiescenza  sulla  base della
          normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere
          l'Istituto postelegrafonici".
              Al comma 5:
              - Il  comma  6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre  1984,  n.  863  (Misure  urgenti  a sostegno e ad
          incremento dei livelli occupazionali) cosi' recita:
              "6.  Per  i  lavoratori  assunti  con  il  contratto di
          formazione  e lavoro la quota di contribuzione a carico del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.".
              Al comma 6:
              - Il comma 2 dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n.
          223  (norme  in  materia  di cassa integrazione, mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttiva
          della  comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni  in  materia  del  mercato  del  lavoro) cosi'
          recita:
              "2.  I  lavoratori  in mobilita' possono essere assunti
          con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
          dodici  mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
          di  lavoro  e'  pari  a quella prevista per gli apprendisti
          dalla   legge   19 gennaio   1955,   n.  25,  e  successive
          modificazioni.   Nel   caso  in  cui,  nel  corso  del  suo
          svolgimento,  il  predetto  contratto  venga  trasformato a
          tempo  indeterminato,  il beneficio contributivo spetta per
          ulteriori  dodici  mesi  in  aggiunta a quello previsto dal
          comma 4".
              Al comma 7:
              - Il  comma  3 dell'art. 41 della legge n. 488/1999, e'
          il seguente:
              "3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a
          carico  delle  aziende  dei  versamenti  di cui al comma 2,
          nonche'   le   modalita'  di  corresponsione  degli  stessi
          all'INPS.".