Art. 73.

(Revisione  della  normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e
                 trattamento di reversibilita' INPS)

   1.  A  decorrere  dal  1  luglio 2001, il divieto di cumulo di cui
all'articolo  1,  comma  43,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, non
opera    tra    il    trattamento    di   reversibilita'   a   carico
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative
e  sostitutive  della  medesima,  e  la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   (INAIL)   spettante   in  caso  di  decesso  del  lavoratore
conseguente  ad  infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale ai
sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124.  Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano  alle  rate  di  pensione di reversibilita' successive alla
data  del  30  giugno  2001,  anche  se  la  pensione stessa e' stata
liquidata in data anteriore.
   2.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 66, comma 1,
della  legge  17  maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 58 miliardi
per  l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
   3.  All'articolo  13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2000,   n.  38,  le  parole  da:  "In  caso  di  danno  biologico"  a
"denunciati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "In  caso  di danno
biologico,  i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi,
nonche' a malattie professionali denunciate".
 
          Note all'art. 73:
              Al comma 1:
              - Il  comma  43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, e'
          il seguente:
              "43.  Le  pensioni  di  inabilita', di reversibilita' o
          l'assegno     ordinario    di    invalidita'    a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti, liquidati in conseguenza di
          infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale, non sono
          cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso
          evento   invalidante,   a   norma  del  testo  unico  delle
          disposizioni  per  l'assicurazione contro gli infortuni sul
          lavoro  e  le malattie professionali, approvato con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
          fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i
          trattamenti  previdenziali  piu''  favorevoli  in godimento
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge con
          riassorbimento  sui  futuri miglioramenti".     - L'art. 85
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali) cosi' recita:
              "Art.  85.  -  Se  l'infortunio  ha  per conseguenza la
          morte,  spetta  a  favore  dei superstiti sottoindicati una
          rendita   nella   misura   di   cui   ai  numeri  seguenti,
          ragguagliata   al   cento   per  cento  della  retribuzione
          calcolata  secondo  le disposizioni degli articoli da 116 a
          120;
                1) il  cinquanta per cento al coniuge superstite fino
          alla  morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e'
          corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita;
                2)  il  venti  per  cento a ciascun figlio legittimo,
          naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
          raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta
          per  cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori e,
          nel  caso  di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi
          gli  adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore
          infortunato  al  momento  del  decesso  e  che non prestino
          lavoro  retribuito,  dette  quote  sono corrisposte fino al
          raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di
          scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
          del  corso,  ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se
          studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
          lavoro   la   rendita  e'  loro  corrisposta  finche'  dura
          l'inabilita'.  Sono  compresi  tra  i  superstiti di cui al
          presente   numero,   dal  giorno  della  nascita,  i  figli
          concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,
          si  presumono  concepiti  alla  data dell'infortunio i nati
          entro trecento giorni da tale data;
                3)  in  mancanza  di superstiti di cui ai numeri 1) e
          2),  il  venti  per cento a ciascuno degli ascendenti e dei
          genitori  adottanti  se viventi a carico del defunto e fino
          alla loro morte;
                4)  in  mancanza  di superstiti di cui ai numeri 1) e
          2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se
          conviventi  con  l'infortunato  e a suo carico nei limiti e
          nelle condizioni stabiliti per i figli.
              La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti
          nelle  misure  a  ciascuno  come  sopra  assegnate non puo'
          superare  l'importo dell'intera retribuzione calcolata come
          sopra.  Nel  caso  in  cui  la  somma  predetta  superi  la
          retribuzione,  le  singole  rendite  sono proporzionalmente
          ridotte  entro  tale  limite.  Qualora  una  o piu' rendite
          abbiano   in   seguito   a   cessare,   le  rimanenti  sono
          proporzionalmente  reintegrate  sino  alla  concorrenza  di
          detto  limite.  Nella  reintegrazione delle singole rendite
          non  puo'  peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno
          degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
              Oltre  alle  rendite  di  cui  sopra e' corrisposto una
          volta  tanto  un  assegno  di  lire  un  milione al coniuge
          superstite  o,  in  mancanza,  ai  figli, o, in mancanza di
          questi,  agli  ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi,
          ai  fratelli  e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti
          di  cui  ai  precedenti  numeri  2),  3)  e 4). Qualora non
          esistano  i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a
          chiunque  dimostri  di  aver  sostenuto  spese in occasione
          della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla
          spesa  sostenuta,  entro  il  limite  massimo  dell'importo
          previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
              Per  gli  addetti  alla  navigazione  marittima ed alla
          pesca  marittima  l'assegno  di cui al precedente comma non
          puo'   essere   comunque  inferiore  ad  un  mensilita'  di
          retribuzione.
              Agli  effetti  del presente articolo sono equiparati ai
          figli  gli  altri  discendenti viventi a carico del defunto
          che  siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori
          inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
          affidati,  e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti
          e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati".
              Al comma 2:
              - Il  comma  1 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999,
          n.  144  (Misure  in  materia  di  investimenti,  delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per  il riordino degli anti previdenziali) e'
          il seguente:
              "1.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'
          incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire
          800 miliardi a decorrere dall'anno 2000".
              Al comma 3:
              - Il  comma  2  dell'art.  13  del  decreto legislativo
          23 febbraio   2000,  n.  38  (Disposizioni  in  materia  di
          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali,  a  norma dell'art. 55, comma 1, della legge
          17 maggio   1999,  n.  144)  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "2. In  caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
          infortuni  sul  lavoro  verificatisi,  nonche'  a  malattie
          professionali  denunciate a decorrere dalla data di entrata
          in  vigore  del  decreto  ministeriale  di  cui al comma 3,
          l'INAIL  nell'ambito  del  sistema  d'indennizzo e sostegno
          sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66,
          primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
          previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
                a) le    menomazioni    conseguenti    alle   lesioni
          dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
          in base a specifica tabella delle menomazioni , comprensiva
          degli   aspetti  dinamico-relazionali.  L'indennizzo  delle
          menomazioni  di  grado  pari  o superiore al 6 per cento ed
          inferiore  al  16  per cento e' erogato in capitale, dal 16
          per  cento  e'  erogato  in  rendita, nella misura indicata
          nell'apposita  "tabella  indennizzo  danno  biologico". Per
          l'applicazione  di  tale tabella si fa riferimento all'eta'
          dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si
          applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
                b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per
          cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di
          rendita  per  l'indennizzo  delle conseguenze delle stesse,
          commisurata  al  grado della menomazione, alla retribuzione
          dell'assicurato  e  al  coefficiente  di  cui  all'apposita
          "tabella  dei  coefficienti",  che  costituiscono indici di
          determinazione   della   percentuale   di  retribuzione  da
          prendere  in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze
          patrimoniali,  in  relazione  alla  categoria  di attivita'
          lavorativa   di   appartenenza   dell'assicurato   e   alla
          ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata
          con  le  modalita'  e  i  criteri previsti dal testo unico,
          viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella
          dei  coefficienti".  La  corrispondente  quota  di rendita,
          rapportata  al  grado  di  menomazione, e' liquidata con le
          modalita'  e  i  criteri  di  cui all'articolo 74 del testo
          unico".