Art. 75.

         (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)

   1.   Per   favorire  l'occupabilita'  dei  lavoratori  anziani,  a
decorrere  dal  1  aprile  2001, ai lavoratori dipendenti del settore
privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B
allegata  alla  legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi
dell'articolo  59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e   successive  modificazioni,  per  l'accesso  al  pensionamento  di
anzianita',  e'  attribuita  la  facolta' di rinunciare all'accredito
contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e   alle   forme   sostitutive   della   medesima.   In   conseguenza
dell'esercizio  della  predetta facolta' e per il periodo considerato
ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da
parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
   2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che:
   a)  il  lavoratore  si  impegni,  al  momento dell'esercizio della
facolta'  medesima,  a  posticipare l'accesso al pensionamento per un
periodo  di  almeno  due  anni  rispetto  alla  prima  scadenza utile
prevista   dalla   normativa   vigente   e   successiva   alla   data
dell'esercizio della predetta facolta';
   b)  il  lavoratore  e il datore di lavoro stipulino un contratto a
tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
   3.  La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo
il  primo  periodo,  tale  facolta'  puo' essere esercitata anche per
periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
   4.  All'atto  del  pensionamento il trattamento liquidato a favore
del  lavoratore  che  abbia  perfezionato il diritto al pensionamento
esercitando  la  facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che
sarebbe  spettato  alla data di inizio del periodo di cui al comma 2,
sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in
ogni   caso  salvi  gli  adeguamenti  del  trattamento  pensionistico
spettanti  per  effetto della rivalutazione automatica al costo della
vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
   5.  Per  i  lavoratori  i  quali  abbiano  raggiunto un'anzianita'
contributiva  non  inferiore  ai  40  anni,  prima del raggiungimento
dell'eta'  di  60  anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di
restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul
reddito   di  attivita'  lavorativa  e'  destinato  alle  regioni  di
residenza   ed  e'  finalizzato  al  finanziamento  di  attivita'  di
assistenza  agli  anziani  non  autosufficienti  e  alle famiglie; il
restante  60  per  cento concorre all'incremento dell'ammontare della
pensione,  calcolato  secondo il metodo contributivo, a decorrere dal
compimento dell'eta' di quiescenza.
   6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica,  sono  stabilite  le
modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo,  con  particolare
riferimento  all'esercizio  della  facolta'  di  cui al comma 1, alla
verifica  della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla
reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.
 
          Note all'art. 75:
              - Si  riporta  la  tabella  B  allegata  alla  legge n.
          335/1995:

=====================================================================
           |                          |    Colonna 2 - Anzianità
   Anno    |Colonna 1 - Età anagrafica|         contributiva
=====================================================================
   1996    |            52            |              36
---------------------------------------------------------------------
   1997    |            52            |              36
---------------------------------------------------------------------
   1998    |            53            |              36
---------------------------------------------------------------------
   1999    |            53            |              37
---------------------------------------------------------------------
   2000    |            54            |              37
---------------------------------------------------------------------
   2001    |            54            |              37
---------------------------------------------------------------------
   2002    |            55            |              37
---------------------------------------------------------------------
   2003    |            55            |              37
---------------------------------------------------------------------
   2004    |            56            |              38
---------------------------------------------------------------------
   2005    |            56            |              38
---------------------------------------------------------------------
   2006    |            57            |              39
---------------------------------------------------------------------
   2007    |            57            |              39
---------------------------------------------------------------------
2008 in poi|            57            |              40

                                                            Tabella C
                                               (articolo 59, comma 6)

=====================================================================
      Anno       |      Età e anzianità       |      Anzianità
=====================================================================
      1998       |          54 e 35           |          36
      1999       |          55 e 35           |          37
      2000       |          55 e 35           |          37
      2001       |          56 e 35           |          37
      2002       |          57 e 35           |          37
      2003       |          57 e 35           |          37
      2004       |          57 e 35           |          38
      2005       |          57 e 35           |          38
      2006       |          57 e 35           |          39
      2007       |          57 e 35           |          39
      2008       |          57 e 35           |          40

                                                            Tabella D
                                               (articolo 59, comma 6)

=====================================================================
      Anno       |      Età e anzianità       |      Anzianità
=====================================================================
      1998       |          53 e 35           |          36
      1999       |          53 e 35           |          37
      2000       |          54 e 35           |          37
      2001       |          55 e 35           |          37
      2002       |          55 e 35           |          37
      2003       |          56 e 35           |          37
      2004       |          57 e 35           |          38
      2005       |          57 e 35           |          38
      2006       |          57 e 35           |          39
      2007       |          57 e 35           |          39
      2008       |          57 e 35           |          40

              - i  commi  6 e 7 dell'art. 59 della legge n. 449/1997,
          sono i seguenti:
              6. Con   effetto   sui   trattamenti  pensionistici  di
          anzianita'   decorrenti   dal   1 gennaio  1998,  a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e
          autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il
          diritto  per  l'accesso  al  trattamento si consegue, salvo
          quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti
          di   eta'  anagrafica  e  di  anzianita',  ovvero  di  sola
          anzianita'  contributiva  indicati nella tabella C allegata
          alla  presente  legge  per i lavoratori dipendenti iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  ed alle forme di
          essa  sostitutive  e nella tabella D allegata alla presente
          legge  per  i  lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle
          forme  esclusive  dell'assicurazione generale obbligatoria;
          per  i  lavoratori  autonomi  l'accesso  al  trattamento si
          consegue  al  raggiungimento  di un'anzianita' contributiva
          non  inferiore  a  trentacinque  anni  e  al compimento del
          cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal 1 gennaio
          1998   al   31 dicembre   2000  resta  fermo  il  requisito
          anagrafico  di  cinquantasette anni ed i termini di accesso
          di  cui  al  comma 8  sono differiti di quattro mesi. E' in
          ogni   caso   consentito   l'accesso  al  pensionamento  al
          raggiungimento    del    solo   requisito   di   anzianita'
          contributiva  di  quaranta  anni.  Al  fine  di favorire la
          riorganizzazione  ed  il  risanamento  delle Ferrovie dello
          Stato    S.p.a.   in   considerazione   del   processo   di
          ristrutturazione   e  sviluppo  del  sistema  di  trasporto
          ferroviario,  con accordo collettivo da stipulare entro tre
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          con  le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito
          un  Fondo  a  gestione  bilaterale  con  le finalita di cui
          all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
          Decorso  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge e, successivamente, con cadenza annuale, si
          procede   ad   una   verifica   degli   effetti  sul  piano
          occupazionale    degli   interventi   attuati   anche   con
          riferimento  alle  misure,  a  carico  del  medesimo fondo,
          istituito  per perseguimento di politiche attive del lavoro
          e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario,
          da  individuare  anche  sulla  base  di criteri che tengano
          conto  della  anzianita'  contributiva o anagrafica; a tale
          personale,  nei  cui  confronti operino le predette misure,
          trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di
          decorrenza  dei trattamenti pensionistici non oltre quattro
          anni  dalla  medesima  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Sull'esito  delle  verifiche  il  Governo
          riferisce alle competenti commissioni parlamentari.
              7. Le   disposizioni   in   materia  di  requisiti  per
          l'accesso  al trattamento pensionistico di cui alla tabella
          B  allegata  alla  legge  8 agosto  1995,  n.  335, trovano
          applicazione nei confronti:
                a) dei   lavoratori  dipendenti  pubblici  e  privati
          qualificati  dai  contratti  collettivi come operai e per i
          lavoratori  ad  essi equivalenti, come individuati ai sensi
          del comma 10;
                b) dei  lavoratori  dipendenti  che  risultino essere
          stati  iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non
          meno  di  un  anno  in eta' compresa tra i quattordici ed i
          diciannove  anni  a  seguito  di  effettivo  svolgimento di
          attivita lavorativa;
                c) dei   lavoratori  che  siano  stati  collocati  in
          mobilita'    ovvero    in   cassa   integrazione   guadagni
          straordinar:a  per  effetto di accordi collettivi stipulati
          entro   il  3 novembre  1997,  ivi  compresi  i  lavoratori
          dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi
          dell'art.  3  del  decreto-legge  19 maggio  1997,  n. 129,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,
          n.  229,  per  il  numero  di  lavoratori  da  collocare in
          mobilita'    indicato   nella   domanda   medesima,   anche
          considerando   complessivamente  i  numeri  indicati  nelle
          domande  presentate  dalle imprese appartenenti al medesimo
          gruppo,   e   per   i   quali   l'accordo   collettivo   di
          individuazione  del numero delle eccedenze intervenga entro
          il  31 marzo  1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il
          3 novembre  1997  alla prosecuzione volontaria, che in base
          ai   predetti   requisiti   di  accesso  alle  pensioni  di
          anzianita'  di  cui  alla  citata  legge  n.  335  del 1995
          conseguano  il  trattamento  pensionistico di anzianita' al
          termine  della  fruizione  della  mobilita' del trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  ovvero,  per  i
          prosecutori  volontari,  durante il periodo di prosecuzione
          volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per
          i  prepensionamenti  autorizzati  in base a disposizioni di
          legge  anteriori  al  3 novembre  1997 continuano a trovare
          applicazione le disposizioni medesime".