Art. 75. (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani) 1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1 aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianita', e' attribuita la facolta' di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative. 2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che: a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facolta' medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'; b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a). 3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il primo periodo, tale facolta' puo' essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a). 4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3. 5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attivita' lavorativa e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza. 6. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.
Note all'art. 75: - Si riporta la tabella B allegata alla legge n. 335/1995: ===================================================================== | | Colonna 2 - Anzianità Anno |Colonna 1 - Età anagrafica| contributiva ===================================================================== 1996 | 52 | 36 --------------------------------------------------------------------- 1997 | 52 | 36 --------------------------------------------------------------------- 1998 | 53 | 36 --------------------------------------------------------------------- 1999 | 53 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2000 | 54 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2001 | 54 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2002 | 55 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2003 | 55 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2004 | 56 | 38 --------------------------------------------------------------------- 2005 | 56 | 38 --------------------------------------------------------------------- 2006 | 57 | 39 --------------------------------------------------------------------- 2007 | 57 | 39 --------------------------------------------------------------------- 2008 in poi| 57 | 40 Tabella C (articolo 59, comma 6) ===================================================================== Anno | Età e anzianità | Anzianità ===================================================================== 1998 | 54 e 35 | 36 1999 | 55 e 35 | 37 2000 | 55 e 35 | 37 2001 | 56 e 35 | 37 2002 | 57 e 35 | 37 2003 | 57 e 35 | 37 2004 | 57 e 35 | 38 2005 | 57 e 35 | 38 2006 | 57 e 35 | 39 2007 | 57 e 35 | 39 2008 | 57 e 35 | 40 Tabella D (articolo 59, comma 6) ===================================================================== Anno | Età e anzianità | Anzianità ===================================================================== 1998 | 53 e 35 | 36 1999 | 53 e 35 | 37 2000 | 54 e 35 | 37 2001 | 55 e 35 | 37 2002 | 55 e 35 | 37 2003 | 56 e 35 | 37 2004 | 57 e 35 | 38 2005 | 57 e 35 | 38 2006 | 57 e 35 | 39 2007 | 57 e 35 | 39 2008 | 57 e 35 | 40 - i commi 6 e 7 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, sono i seguenti: 6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianita' decorrenti dal 1 gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica e di anzianita', ovvero di sola anzianita' contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e al compimento del cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di cinquantasette anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianita' contributiva di quaranta anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito un Fondo a gestione bilaterale con le finalita di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianita' contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti commissioni parlamentari. 7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti: a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10; b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni a seguito di effettivo svolgimento di attivita lavorativa; c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita' ovvero in cassa integrazione guadagni straordinar:a per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilita' indicato nella domanda medesima, anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l'accordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianita' al termine della fruizione della mobilita' del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime".