Art. 76.

                      (Previdenza giornalisti)

   1.  L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  38.  - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi
20  dicembre  1951,  n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio
1987,  n.  67,  gestisce  in  regime  di  sostitutivita'  le forme di
previdenza  obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti
e  praticanti  e  provvede,  altresi',  ad  analoga gestione anche in
favore  dei  giornalisti  pubblicisti  di  cui  all'articolo 1, commi
secondo  e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un
rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti
pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso
l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale. Resta confermata per
il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in
materia   di   fiscalizzazione   degli  oneri  sociali  e  di  sgravi
contributivi.
   2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
   a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto
dall'articolo 35;
   b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
   3.  Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a
totale carico dell'INPGI.
   4.   Le  forme  previdenziali  gestite  dall'INPGI  devono  essere
coordinate  con  le  norme che regolano il regime delle prestazioni e
dei  contributi  delle  forme di previdenza sociale obbligatoria, sia
generali che sostitutive".
   2.  L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n.
416,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere
esercitata  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge.