Art. 82. (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1 gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno bianca". Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale. 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997. 4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono; nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. 5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1967. 6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora piu' favorevoli. 7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ", anche di natura colposa,". 8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima. 9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata"; b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata".
Note all'art. 82: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche): "Art. 3. - Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico". - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata): "Art. 1 - 1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Art. 2 (Aumento della speciale elargizione). - 1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni". - La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata". - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note al presente articolo), come modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi). - 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, e' irrilevante l'eventuale involontario concorso anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonche' l'uso legittimo delle armi". - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note al presente articolo), come modificati dalla presente legge: "Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalita' organizzata e' concesso oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (4), e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998 di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998". Note all'art. 83: - L'art. 10, comma 1, lettera g) della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a-f) (Omissis); g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione e' vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;". - Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e' il seguente: "Art. 8 (Vincolo di destinazione delle spese sanitarie). - 1. Al fine di assicurare in ogni regione i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per gli anni dal 2001 al 2003, ciascuna regione e' vincolata a destinare, per l'erogazione delle tipologie di assistenza, delle prestazioni e dei servizi individuati dal Piano sanitario nazionale, una spesa corrente pari al fabbisogno finanziario per il Servizio sanitario regionale, definito in funzione della quota capitaria di finanziamento di cui all'art. 1, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche e socio-sanitarie di ciascuna regione secondo i criteri generali e le modalita' indicate nell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.". - L'art. 10, comma 1, lettera a), della citata legge n. 133 del 1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attivita' degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'art. 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita' assistenziali;". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1 e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento della Croce rossa italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle previste dalle seguenti norme: legge 5 giugno 1990, n. 135; legge 6 marzo 1998, n. 40; legge 27 ottobre 1993, n. 433; legge 23 dicembre 1993, n. 548; legge 2 giugno 1988, n. 218; decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256; decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 153.". - L'art. 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla quota di cui all'art. 12, comma 2.". - Il testo dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, n. 56 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del rispetto della programmazione sanitaria regionale e della specificita' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel rapporto tra attivita' di ricerca e attivita' assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attivita' degli stessi Istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione e verifica dei programmi di attivita' assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento.". - L'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 1988", e' il seguente: "Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.". - Il testo dell'art. 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilita' finanziarie per l'anno 1999. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.". Note all'art. 84: - Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 concerne: "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - L'art. 1, comma 2 e comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "2. In armonia con i princi'pi e le finalita' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalita' di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonche' i criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia. 3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica della spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a partecipazione, e' riconosciuta agli assistiti l'esenzione dalla partecipazione in relazione a: a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4;". - L'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalita' dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti prestazioni: a-b) (Omissis); c) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e quindi con l'esclusione dei ricoveri diurni individuati nell'allegato 1; d) (Omissis); e) prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale.". - Il testo dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "Art. 3 (Modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni). - 1. Le modalita' di partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal 1 gennaio 2000. 2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera b), e' dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo art. 4. I farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. E' abrogato l'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale e' dovuta una partecipazione al costo pari all'85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000 lire. Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di due o piu' prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 22 luglio 1996 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale superamento dei limiti di prescrivibilita' per ricetta di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, di semplificare l'accesso alle prestazioni da parte degli assistiti, nonche' di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere l'utilizzo dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanita' con proprio decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di forme agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte di determinate condizioni cliniche, identificati sulla base dei percorsi, consentendo la prescrivibilita' in un'unica ricetta di prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse e prevedendo la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa per ricetta. 4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici, e quindi con l'esclusione di quelli individuati nell'allegato 1, e' dovuta una partecipazione forfetaria pari a 150.000 lire; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale partecipazione e' pari a 75.000 lire. 5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta una partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione e' pari a 100.000 lire. 6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime semiresidenziale e residenziale, e' dovuta una partecipazione forfetaria, differenziata in base al costo delle diverse modalita' di erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un massimo di spesa di 80.000 lire a settimana. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 40.000 lire. La partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera semi-residenziale e residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in favore di soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un massimo di spesa di 20.000 lire per giornata; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 10.000 lire. La partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 6.000 lire per giornata. Il valore massimo della partecipazione alla spesa mensile non puo' essere superiore a 100.000 lire e, per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, a lire 60.000. 7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 60.000 lire. 8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo' comunque essere inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire. 9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3.000 lire per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000 lire per le prescrizioni di piu' confezioni di farmaci. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 5, il limite massimo di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate negli stessi regolamenti. La quota fissa per ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000 lire.". - Il testo degli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "Art. 4 (Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare). - 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della esenzione parziale o totale e' effettuata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a fini IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Al fine di favorire l'autonomia dell'anziano convivente, i soggetti di eta' superiore ai 65 anni conviventi possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere l'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni con riferimento alla propria situazione economica; in tal caso l'anziano non e' incluso nel nucleo familiare come definito nel presente comma. L'anziano non puo' comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato. 2. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla combinazione dei redditi complessivi dei membri del nucleo familiare e dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti con il coefficiente di cui all'allegato 2. Dal calcolo del patrimonio immobiliare e' esclusa la casa di abitazione. Per ogni componente del nucleo familiare di eta' inferiore ai sei anni o di eta' compresa tra sessantacinque e settantacinque anni dall'indicatore della situazione economica e' detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre settantacinque anni e' detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire. L'allegato 2 specifica le modalita' di calcolo del reddito e del patrimonio. 3. L'indicatore della situazione economica equivalente, utile ai fini dell'individuazione delle soglie di cui ai commi 4 e 5, e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'allegato 2. 4. L'esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 2 e' garantita qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 18 milioni di lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto valore e' elevato di 5 milioni di lire. 5. Il diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 3, e' riconosciuto qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni di lire. 6. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le regioni possono incrementare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i valori soglia della situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro un margine del 20%. 7. Il diritto all'esenzione, totale o parziale, e' riconosciuto dalle aziende unita' sanitarie locali di residenza, che rilasciano per ciascun componente il nucleo familiare un documento individuale attestanteil diritto stesso. A tale fine l'assistito deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il richiedente dichiara inoltre di avere conoscenza che, nel caso di riconoscimento del diritto, possono essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Ministero della sanita' definisce i contenuti del modello uniforme relativo alla dichiarazione sostitutiva e alle altre dichiarazioni di cui al presente comma. 8. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione parziale o totale, in sede di prima dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto al diritto all'esenzione. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali attivano sistemi, anche campionari, di accertamento della permanenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione. Qualora si verifichino modifiche della composizione del nucleo familiare o della situazione economica, e' possibile richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione economica ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni. Le regioni individuano gli organismi incaricati di valutare i singoli casi di composizione del nucleo familiare o di situazione economica, nonche' le relative modifiche, di particolare complessita'. 9. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, rimangono confermati i criteri di esenzione dalla partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Art. 6 (Procedure e tempi). - 1. Con uno o piu' regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di accertamento e di verifica della situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla partecipazione in misura ridotta, nonche' le misure per semplificare le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di partecipazione, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei dati personali comunque effettuato in applicazione del presente decreto, con particolare riferimento alle modalita' di utilizzazione dei dati, ai soggetti che possono accedervi e al tempo di conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n. 676, nonche' di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione di quest'ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, individua le regioni nelle quali avviare, a partire dal 1 novembre 1998, la sperimentazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle procedure amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei risultati della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma. 2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano: a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e 5, o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 4; b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali o di altri enti eroganti prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicita' della situazione familiare dichiarata, nonche' confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, sulla scorta di convenzioni stipulate con il Ministero stesso; d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche mediante l'avvio di sperimentazioni di modalita' innovative, ivi incluso l'utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria elettronica; e) le modalita' di controllo sul comportamento dei singoli soggetti erogatori relativamente alla riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni dagli assistiti ed alla relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unita' sanitaria locale; f) le modalita' di controllo del ricorso alle prestazioni nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime ordinario. 3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli. 4. La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.". - L'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 2 del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "1. Il gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione al costo delle prestazioni dovute dagli assistiti del Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente decreto concorre alle disponibilita' finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota a tal fine annualmente predeterminata in base: a) (Omissis); b) al numero di assistiti esentati dalla partecipazione in relazione sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia a particolari condizioni di malattia. 2. Le regioni possono modificare le soglie di cui all'art. 4, comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di ogni onere finanziario a carico dello Stato.". - L'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' il seguente: "4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per il 2000 disciplinano l'eventuale revisione delle soglie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e del regime delle esenzioni.". - Il testo dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita'). - 1. Per l'anno 1994, le unita' sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1 luglio 1993, e non coperti. 2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonche' dopo aver esperito le procedure di mobilita' per documentate situazioni familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorita' al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attivita' necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonche' al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili. 3. Per il comparto della sanita', a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non puo' eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unita' sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 4. Gli organi di amministrazione delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonche', ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo. 5. La corresponsione delle indennita' di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'art. 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennita' di collaborazione informatica di cui all'art. 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990. n. 315, e' sospesa a far data dal 1 gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. 6. A far data dal 1 gennaio 1995, e' soppressa l'indennita' mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennita' di rischio da radiazione e' ricondotta nell'ambito delle indennita' professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici. 7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo. 8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1994, e' abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialita' medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 10. Entro il 31 dicembre 1993, la commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b). 11. La riclassificazione di cui al comma 10 e' effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1 settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1 gennaio 1994, la classificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 e' effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione. 12. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunita' europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potra' avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialita' medicinali. 13. La commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La commissione decide entro i successivi quindici giorni. 14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), e' dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. 15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. 16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. 16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'art. 5 del citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991. 16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15. 16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale. 16-quinquies. (Sostituisce l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 5, legge 29 dicembre 1990, n. 407 "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993"). 17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 18. (Comma abrogato dall'art. 1, decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382). 19. L'importo previsto dall'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo art. 31 della legge n. 41 del 1986, e' determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994. 20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalita' di attuazione". - Il testo dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: Art. 70 (Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, nei casi in cui e' ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di piu' di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la prescrizione di piu' confezioni, e' sostituita da una quota di partecipazione di lire 1.000 a confezione. 2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in "note" a tal fine approvate dalla stessa commissione, i medicinali ai quali si applicano le "note" predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della "nota", controfirmata, di riferimento. Il medico e' responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 3. La commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, puo' prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale. 4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonche' ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo e' determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione gia' autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unita' posologiche piu' prossime. L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi e' effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo. 5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perche' privi di riferimenti, e per i medicinali gia' classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilita', l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo. 6. (Aggiunge tre periodi al comma 4 dell'art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449).". - Il testo dell'art. 68 della medesima legge e' riportato nelle note all'art. 85.