Art. 82.

(Disposizioni   in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della
                      criminalita' organizzata)

   1.  Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n.  466,  ferito  nell'adempimento  del  dovere  a  causa  di  azioni
criminose,  ed  ai  superstiti  dello  stesso personale, ucciso nelle
medesime  circostanze,  nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre
1990,  n.  302,  e'  assicurata,  a  decorrere  dal  1  gennaio 1990,
l'applicazione  dei  benefici  previsti dalla citata legge n. 302 del
1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
   2.  Non  sono  ripetibili  le somme gia' corrisposte dal Ministero
dell'interno  a  titolo  di  risarcimento dei danni, in esecuzione di
sentenze,  anche  non  definitive,  in  favore  delle persone fisiche
costituitesi  nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale
denominato  "Banda  della  Uno  bianca". Il Ministero dell'interno e'
autorizzato,  fino  al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a
definire  consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in  materia,  ogni  altra  lite  in  corso  con  le  persone  fisiche
danneggiate  dai  fatti  criminosi  commessi  dagli  appartenenti  al
medesimo gruppo criminale.
   3.  Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  fino al limite
complessivo  di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire
per  ciascuno  degli  anni  2001  e 2002, a definire consensualmente,
anche  in  deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in
corso  con  le  persone  fisiche che hanno subito danni a seguito del
naufragio  della  nave  "Kaider  I Rades A451" avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
   4.  Gli  importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione
di  cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni
ai  superstiti  di  atti  di  terrorismo, che per effetto di ferite o
lesioni  abbiano  subito  una  invalidita'  permanente  non inferiore
all'80  per  cento  della  capacita'  lavorativa o che comunque abbia
comportato  la  cessazione dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a
riliquidazione  tenendo  conto  dell'aumento previsto dall'articolo 2
della  legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima
legge  n.  302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti
di  terrorismo,  in  assenza  dei  soggetti  indicati  al primo comma
dell'articolo  6  della  legge  13  agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, competono; nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto
unici  superstiti:  orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in
linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
   5.  I  benefici  previsti  dalla  legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
dalla  legge  23  novembre  1998, n. 407, in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1967.
   6.  Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita'
organizzata  si  applicano le norme vigenti in materia per le vittime
del terrorismo, qualora piu' favorevoli.
   7.  All'articolo  11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma
1,  dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite
le seguenti: ", anche di natura colposa,".
   8.  Le  disposizioni  della  legge  20  ottobre  1990,  n. 302, si
applicano  anche  in presenza di effetti invalidanti o letali causati
da  attivita'  di  tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al
rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2
dell'articolo 1 della legge medesima.
   9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai superstiti
delle  vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e
della criminalita' organizzata";
   b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli orfani e
ai  figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e
della criminalita' organizzata".
 
          Note all'art. 82:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 3 e 6, comma 1,
          della  legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a
          favore  di  categorie di dipendenti pubblici e di cittadini
          vittime del dovere o di azioni terroristiche):
              "Art.   3.   -  Ai  magistrati  ordinari,  ai  militari
          dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di
          finanza,  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del
          Corpo  degli  agenti  di  custodia,  al personale del Corpo
          forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza,
          al  personale  del Corpo di polizia femminile, al personale
          civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e
          di  pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze
          armate  dello  Stato  in  servizio  di ordine pubblico o di
          soccorso,  i  quali,  in attivita' di servizio, per diretto
          effetto  di  ferite  o  lesioni subite nelle circostanze ed
          alle  condizioni  di cui agli articoli 1 e 2 della presente
          legge  abbiano  riportato  una  invalidita'  permanente non
          inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che
          comporti,  comunque,  la cessazione del rapporto d'impiego,
          e'   concessa  un'elargizione  nella  misura  di  lire  100
          milioni.
              Art.  6. - La speciale elargizione di cui alla presente
          legge  ed  alle  altre  in essa richiamate, nei casi in cui
          compete  alle  famiglie, e' corrisposta secondo il seguente
          ordine:
                1) coniuge superstite e figli se a carico;
                2)  figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo
          stesso non abbia diritto a pensione;
                3) genitori;
                4) fratelli e sorelle se conviventi a carico".
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 1
          e  2,  e  2,  della  legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata):
              "Art.   1   -  1.  A  chiunque  subisca  un'invalidita'
          permanente,  per  effetto  di ferite o lesioni riportate in
          conseguenza  dello  svolgersi nel territorio dello Stato di
          atti  di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
          a  condizione  che il soggetto leso non abbia concorso alla
          commissione  degli  atti  medesimi ovvero di reati a questi
          connessi  ai  sensi  dell'art.  12  del codice di procedura
          penale,  e'  corrisposta  una  elargizione  fino a lire 150
          milioni,  in  proporzione  alla  percentuale di invalidita'
          riscontrata,  con riferimento alla capacita' lavorativa, in
          ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
              2.   L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
          corrisposta  a  chiunque subisca un'invalidita' permanente,
          per  effetto  di  ferite o lesioni riportate in conseguenza
          dello   svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di  fatti
          delittuosi  commessi  per  il perseguimento delle finalita'
          delle  associazioni  di  cui  all'art.  416-bis  del codice
          penale, a condizione che:
                a) il   soggetto   leso   non   abbia  concorso  alla
          commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
          con  il  medesimo  siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice di procedura penale;
                b) il   soggetto   leso   risulti  essere,  al  tempo
          dell'evento,  del  tutto  estraneo  ad  ambienti e rapporti
          delinquenziali,  salvo che si dimostri l'accidentalita' del
          suo  coinvolgimento  passivo  nell'azione criminosa lesiva,
          ovvero  risulti  che  il medesimo, al tempo dell'evento, si
          era  gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
          dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
              Art.  2  (Aumento  della speciale elargizione). - 1. La
          speciale  elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge
          13  agosto  1980,  n.  466,  e  successive  modificazioni e
          integrazioni,  e'  elevata,  per gli eventi successivi alla
          data  di entrata in vigore della presente legge, a lire 150
          milioni".
              - La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme
          in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
          organizzata".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge
          20 ottobre  1990,  n. 302 (per l'argomento v. nelle note al
          presente articolo), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  11  (Involontario  concorso  nell'evento  e  uso
          legittimo  delle  armi). - 1. Ai fini dell'applicazione dei
          benefici  previsti  dalla  presente  legge,  e' irrilevante
          l'eventuale  involontario concorso anche di natura colposa,
          della   vittima   o   del   soggetto  leso  al  verificarsi
          dell'evento, nonche' l'uso legittimo delle armi".
              -  Si  riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 4,
          della  legge  23 novembre  1998, n. 407 (per l'argomento v.
          nelle  note  al  presente  articolo), come modificati dalla
          presente legge:
              "Art.  2.  -  1.  A  chiunque,  per effetto di ferite o
          lesioni  riportate  in  conseguenza  degli eventi di cui ai
          commi  1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
          n.  302,  come  modificati  dall'art.  1,  comma  1,  della
          presente  legge,  subisca  una  invalidita'  permanente non
          inferiore  ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
          ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
          criminalita' organizzata e' concesso oltre alle elargizioni
          di  cui  alla  citata  legge  n.  302  del 1990, un assegno
          vitalizio,  non  reversibile,  di  lire  500  mila mensili,
          soggetto  alla  perequazione  automatica di cui all'art. 11
          del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 503 (4), e
          successive  modificazioni.  Per  l'attuazione  del presente
          comma  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.993 milioni per
          l'anno  1998 di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire
          2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue
          a decorrere dall'anno 2001.
              Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998
          e  dall'anno  accademico  1997-1998 sono istituite borse di
          studio  riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge
          20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma
          1,  della  presente  legge,  nonche' agli orfani e ai figli
          delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
          organizzata  per ogni anno di scuola secondaria superiore e
          di corso universitario fino al conseguimento del diploma di
          scuola  secondaria  superiore,  del diploma universitario o
          del  diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da
          ogni  imposizione  fiscale.  Per  l'attuazione del presente
          articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 1.000 milioni
          annue a decorrere dall'anno 1998".
          Note all'art. 83:
              - L'art.  10, comma 1, lettera g) della legge 13 maggio
          1999,  n.  133  (Disposizioni  in  materia di perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:
              "Art.   10  (Disposizioni  in  materia  di  federalismo
          fiscale).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro
          nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
          base ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a-f) (Omissis);
                g) previsione di un periodo transitorio non superiore
          al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione e' vincolata ad
          impegnare,  per l'erogazione delle prestazioni del Servizio
          sanitario  nazionale,  una spesa definita in funzione della
          quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la
          rimozione   del   vincolo   e'   comunque   coordinata  con
          l'attivazione  del sistema di controllo di cui alla lettera
          i);  gli  eventuali  risparmi  di spesa sanitaria rimangono
          attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;".
              - Il   testo   dell'art.   8,   comma  1,  del  decreto
          legislativo   18 febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          legge 13 maggio 1999, n. 133), e' il seguente:
              "Art.   8   (Vincolo   di   destinazione   delle  spese
          sanitarie).  -  1.  Al fine di assicurare in ogni regione i
          livelli   essenziali  ed  uniformi  di  assistenza  di  cui
          all'art.  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n. 502, e successive modificazioni, per gli anni dal
          2001  al  2003,  ciascuna regione e' vincolata a destinare,
          per  l'erogazione  delle  tipologie  di  assistenza,  delle
          prestazioni  e  dei servizi individuati dal Piano sanitario
          nazionale,   una   spesa   corrente   pari   al  fabbisogno
          finanziario  per  il Servizio sanitario regionale, definito
          in  funzione  della quota capitaria di finanziamento di cui
          all'art.  1,  comma 10, lettera c), del decreto legislativo
          n.  502  del  1992, e successive modificazioni, determinata
          tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche
          e  socio-sanitarie  di  ciascuna  regione secondo i criteri
          generali  e  le  modalita'  indicate nell'art. 1, comma 34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
              - L'art. 10, comma 1, lettera a), della citata legge n.
          133  del  1999, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "1. Il  Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'    decreti   legislativi   aventi   per   oggetto   il
          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
          base ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a) abolizione  dei  vigenti  trasferimenti erariali a
          favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
          quelli  destinati a finanziare interventi nel settore delle
          calamita'   naturali,   nonche'   di   quelli  a  specifica
          destinazione  per  i  quali sussista un rilevante interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi  quelli  destinati al finanziamento del trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422,  e  della  spesa  sanitaria  corrente; quest'ultima e'
          computata   al  netto  delle  somme  vincolate  da  accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'   degli   istituti   di   ricerca  scientifica  e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali  di interesse e rilievo nazionale e internazionale
          per  ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
          servizi  e  alle  tecnologie  e biotecnologie sanitarie, in
          misura  non  inferiore  alla  relativa spesa storica. Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma 2, dell'art. 121 del
          decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   sono
          determinati,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,   i   criteri  per  il  raccordo
          dell'attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
          nonche'  le  modalita' per il finanziamento delle attivita'
          assistenziali;".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 56 del 2000, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "2. La  spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d)
          del  comma 1 e' computata al netto delle somme vincolate da
          accordi  internazionali  vigenti  all'entrata in vigore del
          presente  decreto,  di  quelle  destinate  al finanziamento
          degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000,
          di  quelle  destinate dal Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE)  al  finanziamento  della
          Croce rossa italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000
          al  finanziamento  dei  progetti  di  cui all'art. 1, comma
          34-bis,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni, nonche' di quelle previste
          dalle seguenti norme:
                legge 5 giugno 1990, n. 135;
                legge 6 marzo 1998, n. 40;
                legge 27 ottobre 1993, n. 433;
                legge 23 dicembre 1993, n. 548;
                legge 2 giugno 1988, n. 218;
                decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;
                decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
                art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 153.".
              - L'art.  12-bis,  comma  3,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della disciplina in
          materia   sanitaria,   a  norma  dell'art.  1  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
              "3. Il  Ministero della sanita', sentita la Commissione
          nazionale  per  la  ricerca  sanitaria,  di cui all'art. 2,
          comma  7,  del  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
          elabora   il  programma  di  ricerca  sanitaria  e  propone
          iniziative  da  inserire nella programmazione della ricerca
          scientifica   nazionale,  di  cui  al  decreto  legislativo
          5 giugno   1998,   n.  204,  e  nei  programmi  di  ricerca
          internazionali  e  comunitari. Il programma e' adottato dal
          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale,  ha  validita'  triennale ed e' finanziato dalla
          quota di cui all'art. 12, comma 2.".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 3, del citato decreto
          legislativo,  n.  56  del 2000, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "3. Con  atto  di  indirizzo e coordinamento emanato ai
          sensi  dell'art.  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente   decreto,   sulla   base   del   rispetto   della
          programmazione  sanitaria  regionale  e  della specificita'
          degli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico
          nel   rapporto   tra   attivita'  di  ricerca  e  attivita'
          assistenziale,  sono  stabiliti  i  criteri per il raccordo
          delle attivita' degli stessi Istituti con la programmazione
          regionale,   in  termini  di  definizione  e  verifica  dei
          programmi  di  attivita' assistenziale e dei corrispondenti
          fabbisogni di finanziamento.".
              - L'art.  20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  "legge  finanziaria 1988", e' il
          seguente:
              "Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo   complessivo   di   lire   30.000  miliardi.  Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.".
              - Il   testo   dell'art.  28,  comma  14,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "14. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica, di concerto con il Ministro della
          sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio
          1999,  le  disponibilita'  finanziarie  per l'anno 1999. In
          caso  di  inerzia  delle amministrazioni regionali rispetto
          all'attuazione  degli  accordi  e/o  del  permanere  di una
          situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni
          e   le  forme  di  intervento  sostitutivo  previste  dalla
          normativa vigente.".
          Note all'art. 84:
              - Il   decreto   legislativo  29 aprile  1998,  n.  124
          concerne:  "Ridefinizione  del sistema di partecipazione al
          costo  delle  prestazioni  sanitarie  e  del  regime  delle
          esenzioni,  a  norma  dell'art.  59,  comma 50, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449".
              - L'art.  1,  comma  2 e comma 3, lettera a) del citato
          decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente:
              "2. In  armonia  con  i  princi'pi  e  le finalita' del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109, il presente
          decreto  fissa  i  criteri,  gli  ambiti  e le modalita' di
          applicazione  del  sistema di partecipazione al costo delle
          prestazioni,  nonche'  i  criteri di esenzione dalla stessa
          per  i  singoli  assistiti  in  relazione  alla  situazione
          economica   del  nucleo  familiare  e  alle  condizioni  di
          malattia.
              3. Nel  rispetto  del  principio  della  sostenibilita'
          economica  della  spesa associata al consumo di prestazioni
          sanitarie  soggette  a partecipazione, e' riconosciuta agli
          assistiti l'esenzione dalla partecipazione in relazione a:
                a) la  situazione  economica del nucleo familiare, ai
          sensi dell'art. 4;".
              - L'art.  2,  comma  1,  lettere  c)  ed  e) del citato
          decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente:
              "1. Nell'ambito  dei  livelli  essenziali di assistenza
          efficaci,  appropriati  ed uniformi, garantiti dal Servizio
          sanitario  nazionale  alla  totalita' dei propri assistiti,
          sono  soggette  alla  partecipazione  al  costo le seguenti
          prestazioni:
                a-b) (Omissis);
                c) prestazioni  erogate  in regime di ricovero diurno
          finalizzato   ad  accertamenti  diagnostici  e  quindi  con
          l'esclusione  dei ricoveri diurni individuati nell'allegato
          1;
                d) (Omissis);
                e) prestazioni     di     assistenza    riabilitativa
          extraospedaliera    erogate    in    regime    domiciliare,
          ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale.".
              - Il  testo dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
          9,  del  citato  decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il
          seguente:
              "Art.  3  (Modalita'  di  partecipazione al costo delle
          prestazioni).  - 1. Le modalita' di partecipazione al costo
          da  parte  degli assistiti non esenti per le prestazioni di
          cui   all'art.   2,  comma  1,  si  applicano  a  decorrere
          dall'introduzione   del  sistema  di  partecipazione  e  di
          esenzione  correlato  alla  situazione economica del nucleo
          familiare,  ai  sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal
          1 gennaio 2000.
              2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'art.
          8,  comma  10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e'  dovuta  una  partecipazione al costo pari a 3.000
          lire  per  ricetta,  per  prescrizione di una confezione, e
          pari  a  6.000  lire  per ricetta, per prescrizioni di piu'
          confezioni.  Per i farmaci collocati nella classe di cui al
          citato  art.  8,  comma  10,  lettera  b),  e'  dovuta  una
          partecipazione  al  costo pari al 50% del prezzo di vendita
          al  pubblico  dagli  assistiti  parzialmente esentati e non
          esentati  dalla partecipazione ai sensi del successivo art.
          4.  I  farmaci collocati nella classe di cui al citato art.
          8,   comma   10,   lettera   c),   sono   a  totale  carico
          dell'assistito. E' abrogato l'art. 1, comma 42, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
              3. Per    le   singole   prestazioni   di   diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio  e per le altre prestazioni
          specialistiche  erogate  in  regime ambulatoriale e' dovuta
          una    partecipazione   al   costo   pari   all'85%   della
          corrispondente   tariffa   determinata   dalla  regione  di
          appartenenza  del  soggetto  erogatore,  fino ad un importo
          massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo
          restando  quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge
          25 gennaio  1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'art. 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al costo
          pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo
          massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000 lire. Le
          regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa
          per  le  ricette  contenenti  accorpamenti  per  profilo di
          trattamento   di   due  o  piu'  prestazioni  eventualmente
          definiti   a  livello  regionale  e  provinciale  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  22 luglio  1996 del
          Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  216  del  14 settembre  1996.  Al  fine di procedere al
          graduale  superamento  dei  limiti  di prescrivibilita' per
          ricetta  di  cui  alla  legge  25 gennaio  1990,  n.  8,  e
          successive  modificazioni,  di  razionalizzare  la  spesa a
          carico  del  Servizio  sanitario nazionale, di semplificare
          l'accesso   alle  prestazioni  da  parte  degli  assistiti,
          nonche'  di  ridurre la spesa a loro carico e di promuovere
          l'utilizzo  dei  percorsi  diagnostici  e  terapeutici,  il
          Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto,  ai  sensi
          dell'art.  59,  comma  50, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  individua  i  criteri per la sperimentazione di forme
          agevolate   di   erogazione  di  pacchetti  di  prestazioni
          predefiniti  a  fronte  di determinate condizioni cliniche,
          identificati   sulla  base  dei  percorsi,  consentendo  la
          prescrivibilita'   in   un'unica   ricetta  di  prestazioni
          afferenti  a branche specialistiche diverse e prevedendo la
          ridefinizione  in  aumento del valore del limite massimo di
          spesa per ricetta.
              4. Per  ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato
          ad  accertamenti  diagnostici, e quindi con l'esclusione di
          quelli   individuati   nell'allegato   1,   e'  dovuta  una
          partecipazione  forfetaria  pari  a  150.000  lire; per gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'art.  4, comma 5, tale partecipazione e' pari a 75.000
          lire.
              5. Per  le  prestazioni di assistenza termale e' dovuta
          una   partecipazione   al   costo   pari   al   75%   della
          corrispondente   tariffa   determinata   dalla  regione  di
          appartenenza  del soggetto erogatore, fino ad un massimo di
          spesa  di  200.000 lire per prescrizione; per gli assistiti
          che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art.
          4,  comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione e'
          pari a 100.000 lire.
              6. Per   le  prestazioni  di  assistenza  riabilitativa
          extraospedaliera   erogate  in  regime  semiresidenziale  e
          residenziale,  e'  dovuta  una  partecipazione  forfetaria,
          differenziata  in  base al costo delle diverse modalita' di
          erogazione,  fissata  dalle  regioni, fino ad un massimo di
          spesa  di  80.000  lire  a settimana. Per gli assistiti che
          hanno  diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,
          comma  5,  tale  limite  massimo  di spesa e' pari a 40.000
          lire.  La partecipazione non puo' comunque essere inferiore
          a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza
          riabilitativa    extraospedaliera    semi-residenziale    e
          residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale
          per  acuti  erogate  in  favore  di  soggetti  direttamente
          inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a
          decorrere  dal  sessantesimo  giorno  di assistenza. Per le
          prestazioni  di  assistenza  riabilitativa extraospedaliera
          erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una
          partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un
          massimo  di  spesa  di  20.000  lire  per giornata; per gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'art.  4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari
          a  10.000  lire. La partecipazione non puo' comunque essere
          inferiore  a  6.000  lire  per  giornata. Il valore massimo
          della  partecipazione  alla  spesa  mensile non puo' essere
          superiore  a  100.000  lire  e, per gli assistiti che hanno
          diritto  all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma
          5, a lire 60.000.
              7. Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di pronto
          soccorso  non  seguite  da ricovero, effettuabili in regime
          ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali
          non  si  riscontra  carattere  di  emergenza  o  urgenza le
          regioni  possono  fissare  una  partecipazione  al costo in
          relazione  alle  prestazioni  erogate,  fino  ad un importo
          massimo  di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che
          hanno  diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,
          comma  5,  tale  limite  massimo  di spesa e' pari a 60.000
          lire.
              8. La  partecipazione al costo da parte degli assistiti
          non  esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo'
          comunque  essere  inferiore  a  6.000 lire per ricetta; gli
          importi  dovuti  per  ricetta si arrotondano, per eccesso o
          per difetto, alle 500 lire.
              9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione
          al  costo delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5,
          sono  tenuti  comunque  al pagamento di una quota fissa per
          ricetta  pari  a  3.000  lire  per  la  prescrizione di una
          confezione  di  farmaci e di 6.000 lire per le prescrizioni
          di  piu'  confezioni  di  farmaci. Dalla data di entrata in
          vigore dei regolamenti di cui all'art. 5, il limite massimo
          di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo
          del  comma  1  dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724,  si  applica ai farmaci destinati al trattamento delle
          patologie indicate negli stessi regolamenti. La quota fissa
          per ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative alle
          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e
          per  le  altre prestazioni specialistiche erogate in regime
          ambulatoriale  di  cui  al  comma  3.  Per  le prescrizioni
          relative  alle  restanti tipologie di prestazioni di cui ai
          commi  4,  5,  6  e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti
          totalmente esenti e' pari a 6.000 lire.".
              - Il  testo  degli  articoli  4  e 6 del citato decreto
          legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente:
              "Art.  4  (Partecipazione al costo delle prestazioni in
          relazione  alla situazione economica del nucleo familiare).
          - 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai
          fini  della  esenzione  parziale o totale e' effettuata con
          riferimento  al  nucleo  familiare composto dal richiedente
          l'esenzione  stessa,  dai soggetti con i quali convive e da
          quelli considerati a suo carico a fini IRPEF secondo quanto
          previsto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Al
          fine  di  favorire  l'autonomia  dell'anziano convivente, i
          soggetti  di  eta'  superiore ai 65 anni conviventi possono
          scegliere  di  costituire  un  nucleo  familiare autonomo e
          richiedere    l'esenzione,   totale   o   parziale,   dalla
          partecipazione  al  costo delle prestazioni con riferimento
          alla  propria  situazione  economica; in tal caso l'anziano
          non  e'  incluso  nel  nucleo  familiare  come definito nel
          presente  comma.  L'anziano non puo' comunque costituire un
          nucleo   familiare   autonomo   rispetto   al  coniuge  non
          legalmente ed effettivamente separato.
              2. L'indicatore  della situazione economica e' definito
          dalla  combinazione  dei redditi complessivi dei membri del
          nucleo  familiare  e  dei valori dei patrimoni mobiliari ed
          immobiliari,   corretti   con   il   coefficiente   di  cui
          all'allegato  2.  Dal calcolo del patrimonio immobiliare e'
          esclusa  la  casa  di  abitazione.  Per ogni componente del
          nucleo  familiare  di  eta' inferiore ai sei anni o di eta'
          compresa   tra   sessantacinque   e   settantacinque   anni
          dall'indicatore  della  situazione economica e' detratto un
          ammontare  pari  a  5 milioni di lire; oltre settantacinque
          anni  e'  detratto  un  ammontare pari a 7 milioni di lire.
          L'allegato  2 specifica le modalita' di calcolo del reddito
          e del patrimonio.
              3. L'indicatore della situazione economica equivalente,
          utile  ai  fini  dell'individuazione delle soglie di cui ai
          commi 4 e 5, e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di
          cui al comma 2 e il parametro corrispondente alla specifica
          composizione  del  nucleo familiare, desunto dalla scala di
          equivalenza riportata all'allegato 2.
              4. L'esenzione  totale  dalla  partecipazione  al costo
          delle  prestazioni  di  cui all'art. 2 e' garantita qualora
          l'indicatore  della  situazione  economica  equivalente sia
          inferiore  a  18 milioni di lire. Per i nuclei familiari di
          un  solo  componente  il  suddetto  valore  e' elevato di 5
          milioni di lire.
              5. Il     diritto    all'esenzione    parziale    dalla
          partecipazione   al   costo  delle  prestazioni,  ai  sensi
          dell'art.  3,  e'  riconosciuto  qualora l'indicatore della
          situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni
          di lire.
              6. A  decorrere  dal  1 gennaio 2002 le regioni possono
          incrementare,    sentite    le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente   rappresentative,   i   valori  soglia  della
          situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro un margine
          del 20%.
              7. Il  diritto  all'esenzione,  totale  o  parziale, e'
          riconosciuto  dalle  aziende  unita'  sanitarie  locali  di
          residenza,  che rilasciano per ciascun componente il nucleo
          familiare  un  documento  individuale  attestanteil diritto
          stesso.   A  tale  fine  l'assistito  deve  presentare  una
          dichiarazione  sostitutiva,  a  norma della legge 4 gennaio
          1968,  n.  15,  e  successive modificazioni, concernente le
          informazioni     necessarie     per    la    determinazione
          dell'indicatore  della situazione economica equivalente. Il
          richiedente  dichiara  inoltre di avere conoscenza che, nel
          caso di riconoscimento del diritto, possono essere eseguiti
          i  controlli  previsti  dalla  normativa vigente diretti ad
          accertare  la  veridicita'  delle  informazioni  fornite ed
          effettuati   presso   le   banche   o   altri  intermediari
          finanziari,    specificando    a   tal   fine   il   codice
          identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
          il  patrimonio mobiliare. Si applica l'art. 4, comma 8, del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 109. Il Ministero
          della  sanita'  definisce  i contenuti del modello uniforme
          relativo   alla  dichiarazione  sostitutiva  e  alle  altre
          dichiarazioni di cui al presente comma.
              8. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione
          parziale  o  totale,  in  sede  di  prima  dichiarazione il
          richiedente  si  impegna  a  comunicare eventuali modifiche
          della  situazione economica e della composizione del nucleo
          familiare  che  comportino  un  cambiamento  della  propria
          posizione  rispetto  al diritto all'esenzione. Le regioni e
          le  aziende unita' sanitarie locali attivano sistemi, anche
          campionari,   di   accertamento   della   permanenza  delle
          condizioni  che  danno  diritto  all'esenzione.  Qualora si
          verifichino   modifiche   della   composizione  del  nucleo
          familiare   o  della  situazione  economica,  e'  possibile
          richiedere  un  aggiornamento  del calcolo della situazione
          economica   ai   fini   del   riconoscimento   del  diritto
          all'esenzione,  totale  o parziale, dalla partecipazione al
          costo   delle   prestazioni.  Le  regioni  individuano  gli
          organismi   incaricati   di  valutare  i  singoli  casi  di
          composizione   del   nucleo   familiare   o  di  situazione
          economica,  nonche'  le  relative modifiche, di particolare
          complessita'.
              9. Fino  all'introduzione  del  sistema di esenzione in
          relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e
          comunque   non   oltre   il   31 dicembre  1999,  rimangono
          confermati  i  criteri di esenzione dalla partecipazione al
          costo   in   relazione  al  reddito  definiti  dalla  legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  come  modificata  dalla legge
          23 dicembre  1994,  n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995,
          n. 549.
              Art.  6  (Procedure  e  tempi).  -  1.  Con  uno o piu'
          regolamenti  emanati  entro  il  31 ottobre  1998  a  norma
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  definite  le  modalita' di accertamento e di verifica
          della  situazione  economica  del  nucleo familiare e delle
          condizioni  di  malattia  che  danno  diritto all'esenzione
          dalla   partecipazione  o  alla  partecipazione  in  misura
          ridotta, nonche' le misure per semplificare le procedure di
          prescrizione  e di pagamento della quota di partecipazione,
          anche   mediante   l'utilizzazione  della  carta  sanitaria
          elettronica.  I  regolamenti  determinano  i criteri per lo
          svolgimento  dei  controlli  sulle esenzioni riconosciute e
          per  il  trattamento dei dati personali comunque effettuato
          in  applicazione  del  presente  decreto,  con  particolare
          riferimento  alle  modalita'  di utilizzazione dei dati, ai
          soggetti  che possono accedervi e al tempo di conservazione
          dei  dati  stessi,  nel  rispetto  delle disposizioni della
          legge  31 dicembre  1996, n. 675, e della legge 31 dicembre
          1996,  n.  676,  nonche'  di  quelle introdotte dai decreti
          legislativi emanati in attuazione di quest'ultima. Entro il
          31 ottobre 1998, il Ministro della sanita', d'intesa con la
          Conferenza  unificata,  individua  le  regioni  nelle quali
          avviare,  a partire dal 1 novembre 1998, la sperimentazione
          del   nuovo   sistema  di  partecipazione  al  costo  delle
          prestazioni  e  delle  esenzioni,  con riferimento sia alle
          procedure  amministrative  sia all'impatto economico. Sulla
          base  dei  risultati  della sperimentazione potranno essere
          emanate   disposizioni   integrative   e   correttive   dei
          regolamenti di cui al presente comma.
              2. Nel   rispetto  di  quanto  stabilito  nei  suddetti
          regolamenti,   entro   il   30 giugno   1999,   le  regioni
          disciplinano:
                a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle
          aziende  unita' sanitarie locali, del diritto all'esenzione
          dalla  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie
          ai  sensi  degli  articoli  4 e 5, o alla partecipazione in
          misura ridotta, ai sensi dell'art. 4;
                b) le  procedure  per  il  rilascio,  da  parte delle
          aziende  unita'  sanitarie locali, del documento attestante
          il  diritto  all'esenzione  o alla partecipazione in misura
          ridotta,   prevedendo   a   tal   fine   anche  l'avvio  di
          sperimentazioni  locali  di  utilizzo della carta sanitaria
          elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell'art. 59
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
                c) le  modalita'  con le quali effettuare i controlli
          sulle  esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi
          uffici  consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali
          o  di altri enti eroganti prestazioni sociali agevolate, in
          ordine   alla   veridicita'   della   situazione  familiare
          dichiarata,   nonche'  confrontando  i  dati  reddituali  e
          patrimoniali  dichiarati con quelli in possesso del sistema
          informativo  del  Ministero  delle finanze, sulla scorta di
          convenzioni stipulate con il Ministero stesso;
                d) le  procedure  per  il  pagamento  delle  quote di
          partecipazione  da  parte  degli  assistiti  a fronte delle
          prestazioni    fruite,    anche    mediante    l'avvio   di
          sperimentazioni   di   modalita'  innovative,  ivi  incluso
          l'utilizzo   a   tal  fine  della  citata  carta  sanitaria
          elettronica;
                e) le  modalita'  di  controllo sul comportamento dei
          singoli  soggetti  erogatori relativamente alla riscossione
          delle  quote  di  partecipazione al costo delle prestazioni
          dagli   assistiti  ed  alla  relativa  rendicontazione  nei
          confronti della propria azienda unita' sanitaria locale;
                f) le   modalita'   di  controllo  del  ricorso  alle
          prestazioni  nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi
          i ricoveri brevi in regime ordinario.
              3. Il  trattamento  dei dati di cui al presente decreto
          e'  svolto  nel  rispetto  delle  disposizioni  della legge
          31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  anche  al  fine  di
          assicurare   la   perdurante   efficacia  del  sistema  dei
          controlli.
              4. La  carta  sanitaria  elettronica  e' sperimentata e
          introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti
          legislativi  emanati  in attuazione della legge 31 dicembre
          1996, n. 676.".
              - L'art.  7,  comma 1, lettera b), e comma 2 del citato
          decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente:
              "1. Il  gettito  annuale  corrispondente  alle quote di
          partecipazione  al  costo  delle  prestazioni  dovute dagli
          assistiti  del  Servizio  sanitario  nazionale ai sensi del
          presente  decreto  concorre alle disponibilita' finanziarie
          complessive  per  il  finanziamento  del Servizio sanitario
          nazionale,  nei  limiti  della quota a tal fine annualmente
          predeterminata in base:
                a) (Omissis);
                b) al    numero    di    assistiti   esentati   dalla
          partecipazione  in  relazione sia alla situazione economica
          del  nucleo  familiare,  sia  a  particolari  condizioni di
          malattia.
              2. Le  regioni  possono  modificare  le  soglie  di cui
          all'art.  4, comma 6, con oneri a proprio carico e comunque
          con  esclusione  di  ogni  onere finanziario a carico dello
          Stato.".
              - L'art.  8,  comma  4,  del citato decreto legislativo
          29 aprile 1998, n. 124, e' il seguente:
              "4.  Le  disposizioni  legislative collegate alla legge
          finanziaria  per il 2000 disciplinano l'eventuale revisione
          delle  soglie  di  cui  all'articolo  4,  commi  4 e 5, con
          riferimento agli esiti della prima fase di applicazione del
          nuovo  sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
          e del regime delle esenzioni.".
              - Il  testo  dell'articolo  8  della  legge 24 dicembre
          1993,  n.  537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
          e' il seguente:
              "Art.  8 (Disposizioni in materia di sanita'). - 1. Per
          l'anno   1994,  le  unita'  sanitarie  locali  non  possono
          procedere  ad  assunzioni di personale, anche per posti che
          si  rendano  vacanti  per cessazioni dal servizio, comunque
          verificatesi dal 1 luglio 1993, e non coperti.
              2. Le   regioni  possono  autorizzare,  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  assunzioni  in deroga nel limite
          massimo,    complessivo   e   comprensivo   del   personale
          amministrativo  e  di quello sanitario a livello regionale,
          del  50  per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni
          dal  servizio,  comunque  verificatesi.  Le  autorizzazioni
          possono  essere  concesse  solamente  dopo aver esperito le
          procedure di mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e
          85  del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
          1990,  n.  384,  nonche' dopo aver esperito le procedure di
          mobilita'  per documentate situazioni familiari e personali
          previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384
          del  1990.  Le  autorizzazioni  sono  date con priorita' al
          personale  addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle
          attivita'  necessarie  all'attuazione  della legge 5 giugno
          1990,   n.   135,  nonche'  al  personale  sanitario  e  in
          particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori
          familiari e materno-infantili.
              3.  Per  il  comparto  della  sanita',  a decorrere dal
          1 gennaio  1994,  l'importo  dei fondi di incentivazione di
          cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28 novembre  1990, n. 384, non puo' eccedere il
          70  per  cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A
          tal  fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione
          dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei
          plus  orari  da assegnare al personale di cui agli articoli
          61   e   127  del  citato  decreto  n.  384  del  1990.  In
          particolare,  le  unita' sanitarie locali e gli istituti di
          ricovero  e  cura  a  carattere scientifico provvedono alla
          ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione
          del  plus  orario  del  personale  medico  dipendente e del
          relativo   fondo  di  cui  all'art.  124  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 novembre  1990,  n.  384,
          utilizzando  la maggiore  disponibilita'  di ore lavorative
          conseguente  al  passaggio  dal  rapporto di lavoro a tempo
          definito  a  quello a tempo pieno ai sensi dell'art. 35 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n.  761,  e  dell'art.  4, comma 7, della legge 30 dicembre
          1991, n. 412.
              4. Gli organi di amministrazione delle unita' sanitarie
          locali  e  degli  istituti  di  ricovero e cura a carattere
          scientifico,   il   coordinatore   amministrativo   ed   il
          coordinatore   sanitario,  i  componenti  il  collegio  dei
          revisori,    nonche',    ove    nominati,    il   direttore
          amministrativo  e il direttore sanitario di cui all'art. 3,
          comma  7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          sono  responsabili  dell'applicazione delle norme di cui al
          comma 3 del presente articolo.
              5. La corresponsione delle indennita' di qualificazione
          dello studio professionale, di collaborazione informatica e
          di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente,
          alle  lettere  L),  M)  ed  N)  del  comma  1  dell'art. 41
          dell'accordo  reso  esecutivo  dal  decreto  del Presidente
          della    Repubblica    28 settembre   1990,   n.   314,   e
          dell'indennita'   di   collaborazione  informatica  di  cui
          all'art.   29,  comma  1,  lettera  L),  dell'accordo  reso
          esecutivo  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 settembre  1990.  n.  315,  e'  sospesa  a  far data dal
          1 gennaio  1994  fino  all'entrata  in vigore degli accordi
          collettivi  nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma
          9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412, e successive
          modificazioni.
              6.   A  far  data  dal  1 gennaio  1995,  e'  soppressa
          l'indennita'  mensile  lorda  prevista dalla legge 28 marzo
          1968,  n.  416,  come  modificata dall'art. 1, commi 2 e 3,
          della  legge  27 ottobre  1988,  n.  460. Dalla stessa data
          l'indennita'   di   rischio  da  radiazione  e'  ricondotta
          nell'ambito delle indennita' professionali previste in sede
          di  accordo  di  lavoro  e correlate a specifiche funzioni.
          Dalla  stessa  data,  al personale sottoposto al rischio di
          radiazioni  ionizzanti  non  spetta  il  congedo  ordinario
          aggiuntivo di giorni quindici.
              7. Restano salve le competenze statutarie della regione
          Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.
              8.   Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono  alle  finalita'  delle  disposizioni  di cui al
          presente  articolo nel rispetto del testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 marzo  1975, n. 474, come
          modificato  e  integrato  dal  decreto del Presidente della
          Repubblica   26 gennaio   1980,   n.  197,  e  dal  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
              9.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1994,  e'  abolito il
          prontuario  terapeutico del Servizio sanitario nazionale di
          cui  all'art.  30  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833. A
          decorrere dalla medesima data, le specialita' medicinali ed
          i  prodotti  galenici  per  i  quali  sia  stata rilasciata
          l'autorizzazione  sono  erogabili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale.
              10. Entro il 31 dicembre 1993, la commissione unica del
          farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno
          1993,   n.   266,   procede  alla  riclassificazione  delle
          specialita'  medicinali  e dei preparati galenici di cui al
          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
          delle seguenti classi:
                a) farmaci   essenziali   e   farmaci   per  malattie
          croniche;
                b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
          di rilevante interesse terapeutico;
                c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
          alle lettere a) e b).
              11.   La  riclassificazione  di  cui  al  comma  10  e'
          effettuata  in  modo  da garantire che l'onere a carico del
          Servizio  sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
          nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi
          sulla  base  dei  consumi  del  periodo 1 settembre 1992-31
          agosto  1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14
          e  16.  A  decorrere dal 1 gennaio 1994, la classificazione
          delle specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle
          classi  di  cui  al  comma  10  e'  effettuata all'atto del
          rilascio dell'autorizzazione.
              12.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1994, i prezzi delle
          specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono
          sottoposti  a  regime  di sorveglianza secondo le modalita'
          indicate  dal  CIPE  e  non  possono  superare la media dei
          prezzi  risultanti  per  prodotti  similari  e  inerenti al
          medesimo  principio nell'ambito della Comunita' europea; se
          inferiori,  l'adeguamento alla media comunitaria non potra'
          avvenire  in  misura  superiore al 20 per cento annuo della
          differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono
          al  CIP competenze in materia di fissazione e revisione del
          prezzo delle specialita' medicinali.
              13.  La  commissione  unica  del farmaco, ai fini della
          riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il
          criterio  delle  categorie  omogenee. Le relative decisioni
          della suddetta commissione sono adottate nel rispetto delle
          direttive  comunitarie  e sono immediatamente esecutive. Le
          aziende   produttrici  possono  proporre  osservazioni  nel
          termine  inderogabile  di  trenta  giorni.  La  commissione
          decide entro i successivi quindici giorni.
              14.  I  farmaci  collocati nella classe di cui al comma
          10, lettera a), sono a totale carico del servizio sanitario
          nazionale  con  la corresponsione, da parte dell'assistito,
          di   una   quota  fissa  per  ricetta  di  lire  3.000  per
          prescrizioni   di  una  confezione  e  di  lire  6.000  per
          prescrizioni  di  piu'  confezioni. Per i farmaci collocati
          nella  classe di cui al comma 10, lettera b), e' dovuta una
          partecipazione  alla  spesa  da  parte dell'assistito nella
          misura  del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
          I  farmaci  collocati  nella  classe  di  cui  al comma 10,
          lettera c), sono a totale carico dell'assistito.
              15.  Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle
          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e
          delle  altre  prestazioni  specialistiche,  ivi comprese le
          prestazioni  di  fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
          all'importo   massimo  di  lire  70.000  per  ricetta,  con
          assunzione  a carico del servizio sanitario nazionale degli
          importi eccedenti tale limite.
              16.  A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          i  cittadini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di eta'
          superiore  a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
          familiare  con  un  reddito  complessivo  riferito all'anno
          precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
          1 gennaio  1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
          alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
          patologie  neoplastiche  maligne,  i  pazienti in attesa di
          trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
          ed  i  familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
          stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
          spesa  sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
          loro  familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
          minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
          a  carico,  purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
          un   reddito  complessivo,  riferito  all'anno  precedente,
          inferiore  a  lire  16 milioni, incrementato fino a lire 22
          milioni  in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di un
          ulteriore  milione  di  lire  per  ogni figlio a carico. Le
          esenzioni   connesse  ai  livelli  di  reddito  operano  su
          dichiarazione  dell'interessato  o  di  un suo familiare da
          apporre  sul  retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
          forme  morbose  e  le  categorie  previste  dal decreto del
          Ministro  della  sanita'  1 febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   sono   esentati  dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          limitatamente  alle  prestazioni  individuate  dallo stesso
          decreto.
              16-bis.    Sono    altresi'   esenti   le   prestazioni
          diagnostiche  e  terapeutiche,  comprese le vaccinazioni di
          comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3
          dell'art.  5  della  legge  29 dicembre  1990, n. 407, come
          sostituito  dal comma 16-quinquies del presente articolo, e
          all'art.  5  del  citato decreto del Ministro della sanita'
          1 febbraio 1991.
              16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera
          esclusivamente  per i farmaci collocati nella classe di cui
          al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per
          le  prestazioni  di cui al comma 15 i cittadini esenti, con
          esclusione  degli  invalidi  di guerra titolari di pensione
          diretta  vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli
          invalidi  civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del
          lavoro,  sono  tenuti  comunque  al  pagamento di una quota
          fissa  per  ricetta  di  lire 3.000 per prescrizioni di una
          confezione  e  di  lire  6.000  per  prescrizioni  di  piu'
          confezioni   nonche'   per   prescrizioni   relative   alle
          prestazioni di cui al comma 15.
              16-quater.   I   direttori   generali  e  i  commissari
          straordinari  delle unita' sanitarie locali e delle aziende
          ospedaliere  dispongono  verifiche  sulla regolarita' delle
          prescrizioni,   in   regime   di   esenzione,   dei  medici
          convenzionati   e   dipendenti   del   Servizio   Sanitario
          Nazionale,  inoltre attivano attraverso gli organi preposti
          controlli   sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni  di
          esenzione  apposte  sul  retro  delle  ricette previste dal
          comma  16.  In caso di violazioni delle disposizioni di cui
          al  presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
          codice penale.
              16-quinquies.  (Sostituisce  l'ultimo periodo del terzo
          comma   dell'art.   5,   legge  29 dicembre  1990,  n.  407
          "Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della manovra di
          finanza pubblica 1991-1993").
              17.  E'  abrogata ogni disposizione precedente relativa
          al  pagamento  della  quota fissa sulle singole prestazioni
          farmaceutiche  e  sulle singole ricette relative alle altre
          prestazioni sanitarie. Sono altresi' abrogati i commi 2, 3,
          4,  5  e 6 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992,
          n.   384,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          14 novembre 1992, n. 438.
              18.   (Comma   abrogato   dall'art.   1,  decreto-legge
          17 maggio 1996, n. 280, nel testo modificato dalla relativa
          legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382).
              19.  L'importo  previsto  dall'art. 31, comma 14, della
          legge  28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni,
          e'  elevato  a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le
          prestazioni  del  servizio  sanitario  nazionale  di cui ai
          commi  8, 9 e 11 del medesimo art. 31 della legge n. 41 del
          1986,  e'  determinato  nella  misura del 5,6 per cento. Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  hanno effetto a
          decorrere dal 1 gennaio 1994.
              20.  Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto
          dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro delle
          finanze  11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'art.
          14  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413, e' effettuato
          tenendo  conto  delle  modificazioni di cui al comma 19 del
          presente  articolo; con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
          modalita' di attuazione".
              -  Il  testo dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
          lo sviluppo), e' il seguente:
              Art.   70   (Misure   per  la  razionalizzazione  e  il
          contenimento  della  spesa  farmaceutica). - 1. A decorrere
          dal   1 gennaio  1999,  nei  casi  in  cui  e'  ammessa  la
          prescrizione  in un'unica ricetta di piu' di due confezioni
          di  farmaci  fino  al  limite  massimo  di sei, la quota di
          partecipazione  da  parte dell'assistito, di lire 3.000 per
          la  prescrizione  di  una confezione e di lire 6.000 per la
          prescrizione di piu' confezioni, e' sostituita da una quota
          di  partecipazione di lire 1.000 a confezione.     2. Nelle
          ipotesi  in  cui  provvedimenti della commissione unica del
          farmaco  stabiliscano che determinati medicinali sono posti
          a  carico  del Servizio sanitario nazionale alle condizioni
          indicate  in  "note"  a  tal  fine  approvate  dalla stessa
          commissione,  i  medicinali ai quali si applicano le "note"
          predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario
          nazionale  se il medico prescrittore non appone al lato del
          nome  del  farmaco  prescritto  l'indicazione della "nota",
          controfirmata,  di riferimento. Il medico e' responsabile a
          tutti  gli  effetti  della  annotazione  di  cui al periodo
          precedente   apposta  senza  che  ricorrano  le  condizioni
          previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta ferma la
          disciplina prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge
          20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
              3. La commissione unica del farmaco, quando sottopone a
          particolari  condizioni  o  limitazioni  l'erogazione di un
          medicinale  a carico del Servizio sanitario nazionale, puo'
          prevedere,   anche   nel   caso  di  prodotti  disciplinati
          dall'art.  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano
          terapeutico   vengano   stabiliti   da   centri   o  medici
          specializzati   e   che   la   prescrizione  delle  singole
          confezioni,   secondo   il  piano  predetto,  possa  essere
          affidata anche al medico di medicina generale.
              4.   Al  fine  di  rendere  compatibili  le  misure  di
          programmazione  e  di contenimento della spesa farmaceutica
          con   quelle   finalizzate   a  consentire  il  progressivo
          adeguamento   dei  prezzi  dei  medicinali  a  quelli  medi
          europei,  nonche'  ad  equilibrare gli aumenti previsti per
          uno  sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui
          all'art. 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          sono  estese  anche  ai  prodotti  di  nuova autorizzazione
          diversi   dai   medicinali   sottoposti   al  regime  della
          contrattazione.  Il  prezzo  e'  determinato utilizzando il
          costo  unitario  del principio attivo della confezione gia'
          autorizzata  avente  la  stessa composizione, analoga forma
          farmaceutica   ed   unita'   posologiche   piu'   prossime.
          L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi
          e'  effettuato  in base alla differenza tra il prezzo medio
          europeo  calcolato  secondo  i criteri ordinari e il prezzo
          individuato ai sensi del precedente periodo.
              5.  Per  i  medicinali  di  nuova  autorizzazione,  non
          sottoposti  al regime della contrattazione, per i quali non
          sia  possibile  applicare  il disposto del comma 4, perche'
          privi  di riferimenti, e per i medicinali gia' classificati
          fra  i  farmaci  non rimborsabili e successivamente ammessi
          per  la  prima  volta  alla  rimborsabilita', l'adeguamento
          avviene  riducendo  in  prima  applicazione il prezzo medio
          europeo  del  15  per cento, con successivo allineamento in
          sei fasi con cadenza annuale di pari importo.
              6. (Aggiunge tre periodi al comma 4 dell'art. 36, legge
          27 dicembre 1997, n. 449).".
              - Il   testo  dell'art.  68  della  medesima  legge  e'
          riportato nelle note all'art. 85.