Art. 88.

(Disposizioni  per  l'appropriatezza  nell'erogazione dell'assistenza
                             sanitaria)

   1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera,  le  regioni  ove siano assicurati adeguati programmi di
assistenza  domiciliare  integrata  e centri residenziali per le cure
palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i
ricoveri  ordinari  nei  reparti  di  lungodegenza, oltre il quale si
applica  una  riduzione  della  tariffa  giornaliera,  fatta salva la
garanzia  della  continuita'  dell'assistenza.  Il  valore  soglia e'
fissato  in  un  massimo  di sessanta giorni di degenza; la riduzione
tariffaria   e'  pari  ad  almeno  il  30  per  cento  della  tariffa
giornaliera piena.
   2.  Al  fine  di  realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72,
comma  3,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di
appropriatezza,   le   regioni   assicurano,   per  ciascun  soggetto
erogatore,  un  controllo  analitico  annuo  di almeno il 2 per cento
delle  cartelle  cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione
in    conformita'    a    specifici    protocolli   di   valutazione.
L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata
secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.
   3.   Le   regioni   applicano   abbattimenti  sulla  remunerazione
complessiva  dei  soggetti  erogatori  presso  i  quali si registrino
frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti
dalla regione stessa.
 
          Nota all'art. 88:
              -  L'art.  72,  comma  3, della citata legge n. 448 del
          1998, e' il seguente:
              "3.  in  attuazione  di  quanto  disposto dall'art. 32,
          comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e
          le  province  autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni
          2000   e   2001,  assicurano  l'effettiva  vigilanza  e  il
          controllo  sull'uso  corretto  ed efficace delle risorse in
          modo    da   realizzare   una   riduzione   dell'assistenza
          ospedaliera  erogata in regime di ricovero ordinario, anche
          attraverso  il  potenziamento  di  forme  alternative  alla
          degenza  ordinaria,  nella  misura  annuale  non  inferiore
          all'2,5  per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a
          tal fine registrata nell'anno precedente".