Art. 89.

(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni
erogate  ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di
                              natanti)

   1.  Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
   2.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  11-bis  della  legge 24
dicembre  1969,  n.  990,  introdotto  dall'articolo  126 del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n. 175, relativamente agli intestatari
delle  carte  di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e
nelle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla
rispettiva  regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto
contributo  e'  attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e
due terzi.
   3.  Gli  assicuratori  sono  tenuti  a  scorporare  dal totale dei
contributi  di  cui  al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del
1969  le  somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a
favore  della  regione  Valle  d'Aosta  e  di  ogni singola provincia
autonoma  con  le  stesse modalita' previste dal decreto del Ministro
delle   finanze   14   dicembre  1998,  n.  457,  per  il  versamento
dell'imposta   sulle  assicurazioni  per  la  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
   4.  I  commi  2  e  3  si  applicano  alla regione Valle d'Aosta a
decorrere dal 2002. Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di
cui  al comma 2 e' attribuito alla regione Valle d'Aosta nella misura
di due terzi.
 
          Note all'art. 89:
              -  Il testo dell'art. 38, della citata legge n. 449 del
          1997,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  38  (Contributo  assicurativo  sostitutivo delle
          azioni  di  rivalsa).  1.  L'aliquota del contributo di cui
          all'art.  11-bis  della  legge  24  dicembre  1969  n.  990
          introdotto  dall'art.  126 del decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 175, e' elevata alla misura del 10,5 per cento con
          decorrenza dal 1 gennaio 1998.
              2. (comma abrogato)
              3. (comma abrogato)
              4. (comma abrogato).".
              -  L'art.  11-bis  della legge 24 dicembre 1969, n. 990
          (Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei
          natanti), e' il seguente:
              "Art. 11-bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per la
          responsabilita'   civile   per   i   danni   causati  dalla
          circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti si applica
          un  contributo  sostitutivo  delle  azioni  spettanti  alle
          regioni  e  agli altri enti che erogano prestazioni facenti
          carico   al  Servizio  sanitario  nazionale  nei  confronti
          dell'assicuratore,    del   responsabile   o   dell'impresa
          designata  a  norma  dell'art.  20  della legge 24 dicembre
          1969,  n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai
          danneggiati  dalla  circolazione  dei  medesimi  veicoli  a
          motore e dei natanti.
              2.  Il  contributo si applica, con aliquota del 6,5 per
          cento,  sui  premi  incassati  e  deve essere distintamente
          indicato  in  polizza  e nelle quietanze. L'assicuratore ha
          diritto  di  rivalersi  nei  confronti  del  contraente per
          l'importo del contributo.
              3.   Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei  premi
          soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e
          per  le  relative  sanzioni  si applica la legge 29 ottobre
          1961, n. 1216 e successive modificazioni.".
              - Il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175 reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/49/CEE  in  materia  di
          assicurazione diretta sulla vita".
              -  L'art.  126  del citato decreto legislativo 17 marzo
          1995,   n.   175  reca:  "Modifiche  ed  integrazioni  alla
          legislazione    sull'assicurazione    obbligatoria    della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli a motore e dei natanti".
              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 14 dicembre
          1998,   n.   457   reca:  "Regolamento  recante  norme  per
          l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle
          imposte  sulle  assicurazioni,  ai  sensi  dell'art. 60 del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44".