Art. 91. (Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanita') 1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita' e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attivita' di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonche' di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unita' di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita' richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonche' per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanita' puo' stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) con istituti di ricerca, societa' o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualita' o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonche' con esperti di elevata professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 91: - Il testo dell'art. 36, comma 14, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprieta', sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13". - Per il testo dell'art. 68, comma 11, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda in nota all'art. 85.