Art. 91.

(Disposizioni  per  l'assolvimento  dei  compiti  del Ministero della
                              sanita')

   1.  Al  fine  di  consentire  al  dipartimento  competente  per la
valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita'  e  all'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei medicinali
l'espletamento  delle funzioni connesse alle attivita' di promozione,
valutazione  e  controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonche' di
permettere   l'attiva  partecipazione  dell'Italia,  quale  Paese  di
riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei
medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero
della  sanita' e' autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e
2003,  del  personale non appartenente alla pubblica amministrazione,
in  servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre
2000, entro il limite massimo di cinquanta unita' di medici, chimici,
farmacisti,  economisti,  informatici,  amministrativi. La misura dei
compensi  per  i  predetti  incarichi  e' determinata con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  tenuto  conto  della
professionalita'  richiesta.  Ai  relativi  oneri,  che  non  possono
eccedere  lire  cinque  miliardi  per  anno,  si  fa  fronte mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche
e  di  quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali,
nonche'  per  altri  specifici  adempimenti  di  alta  qualificazione
tecnico-scientifica  previsti dalla normativa dell'Unione europea, il
Ministero  della  sanita'  puo'  stipulare specifiche convenzioni con
l'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei  medicinali  (EMEA) con
istituti   di  ricerca,  societa'  o  associazioni  scientifiche,  di
verifica  o  di  controllo  di qualita' o altri organismi nazionali e
internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonche' con esperti
di elevata professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di
lire  per  anno,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 
          Note all'art. 91:
              - Il  testo  dell'art. 36, comma 14, della citata legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
              "14.   Per   iniziative   di   farmacovigilanza   e  di
          informazione  degli  operatori  sanitari  sulle proprieta',
          sull'impiego  e  sugli effetti indesiderati dei medicinali,
          nonche'  per  le  campagne  di  educazione  sanitaria nella
          stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
          la  spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
          apposita   unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della sanita' ed e' utilizzato,
          per  una  quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
          province  autonome,  che  si  avvalgono  a  tal  fine delle
          aziende  unita'  sanitarie locali, e per il restante 50 per
          cento  direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
          medicinali   e  la  farmacovigilanza  del  Ministero  della
          sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
          cui al comma 13".
                -  Per  il testo dell'art. 68, comma 11, della citata
          legge  23 dicembre  1998,  n. 448, si veda in nota all'art.
          85.