Art. 94.

       (Disposizioni in materia di oneri di utilita' sociale)

   1.  All'articolo  65,  comma  2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di   utilita'   sociale,   dopo   la  lettera  c-decies),  introdotta
dall'articolo 6 della presente legge, e' aggiunta la seguente:
   "c-undecies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore dello
Stato,  delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche,  di  fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per  la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore
della  sanita'  autorizzate  dal  Ministro della sanita' con apposito
decreto  che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare  delle  predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina  altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
indicate,   l'ammontare   delle  erogazioni  deducibili  per  ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della  sanita' vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro
il  31  marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro
informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze,   l'elenco   dei  soggetti  erogatori  e  l'ammontare  delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".
   2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
   3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma 1, il Ministro della
sanita'  determina  l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura
complessivamente  non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001
e a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
 
          Note all'art. 94:
              - Il  testo  dell'art.  65,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 e' riportato
          nelle note all'art. 6.
              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali),  e'  il
          seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stata-citta' ed autonamie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".