Art. 2. Rimborsi relativi al periodo pregresso 1. Per il rimborso dell'importo del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo, in cui e' sorto il diritto all'agevolazione fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni dell'art. 1 della presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999. Il termine per la presentazione, da parte dei fornitori, delle istanze di accredito e' fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Le suddette istanze si riferiscono solo a cessioni per le quali risulti emessa fattura e sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nei casi previsti, e riportano i quantitativi complessivamente ceduti, suddividendoli in funzione degli importi unitari del beneficio spettante, che ammontano a L. 200 per litro di gasolio ed a L. 258 per chilogrammo di GPL, per il periodo antecedente al 3 ottobre 2000, ed a L. 250 per litro di gasolio ed a L. 308 per chilogrammo di GPL, per il periodo successivo, fino al 30 giugno 2001. Il beneficio e' trasferito ai consumatori finali entro novanta giorni dalla data d'accredito al fornitore, mediante conguagli sui corrispettivi delle prime forniture successive al suddetto accredito; in mancanza, il trasferimento e' effettuato, entro cento giorni dalla suddetta data di accredito, con i normali mezzi di pagamento.