Art. 2.
               Rimborsi relativi al periodo pregresso
  1.  Per  il  rimborso  dell'importo  del  beneficio  relativo  alle
forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo,
in  cui e' sorto il diritto all'agevolazione fino al giorno in cui ha
avuto  inizio  l'applicazione  della  riduzione di prezzo, secondo le
previsioni dell'art. 1 della presente determinazione, si osservano le
disposizioni  di  cui  all'art.  2  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1999. Il termine per la presentazione, da parte
dei   fornitori,   delle   istanze   di   accredito   e'  fissato  in
centocinquanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
determinazione.  Le  suddette  istanze si riferiscono solo a cessioni
per  le  quali  risulti  emessa  fattura  e  sia  stata  acquisita la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nei casi previsti, e
riportano  i  quantitativi complessivamente ceduti, suddividendoli in
funzione degli importi unitari del beneficio spettante, che ammontano
a L. 200 per litro di gasolio ed a L. 258 per chilogrammo di GPL, per
il  periodo  antecedente  al 3 ottobre 2000, ed a L. 250 per litro di
gasolio   ed  a  L. 308  per  chilogrammo  di  GPL,  per  il  periodo
successivo,  fino  al  30 giugno  2001. Il beneficio e' trasferito ai
consumatori  finali  entro  novanta  giorni dalla data d'accredito al
fornitore, mediante conguagli sui corrispettivi delle prime forniture
successive  al  suddetto  accredito; in mancanza, il trasferimento e'
effettuato,  entro cento giorni dalla suddetta data di accredito, con
i normali mezzi di pagamento.