Art. 2.

  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Jungheinrich  italiana,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. l, foglio n. 237.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi