Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo dal 16 maggio 2000 al 15
novembre  2000  unita'  di  Macchiareddu  Grogastu, per un massimo di
centoquattordici unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il 22 maggio 2000 con decorrenza 16
maggio 2000.
  L'Istituto  nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi