IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, istitutivo del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione; Visto l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, in base al quale il Governo si avvale del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito con legge 30 luglio 1996, n. 400, recante "Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica"; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 5 febbraio 1999, con il quale e' stato, tra l'altro, istituito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, con il compito di assicurare l'impulso dell'attivita' di Governo ed il coordinamento delle azioni delle diverse amministrazioni dirette a sviluppare la societa' dell'informazione; Vista la deliberazione del predetto Comitato dei Ministri di approvazione del piano d'azione e government, assunta nella seduta del 23 giugno 2000 in coerenza con l'iniziativa e Europe dell'Unione europea, ed in particolare i punti 3.1.5 e 3.2 di tale piano; Ritenuta la necessita' di provvedere alla riorganizzazione del Centro tecnico e alla disciplina del funzionamento in relazione ai nuovi compiti attribuiti con la legge n. 340/2000, nonche' per continuare ad assicurare l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitariadella pubblica amministrazione e per la gestione del programma di lavoro, come definito ai punti 3.1.5 e 3.2 del predetto piano di azione; Decreta: Art. 1. C o m p i t i 1. Il Centro tecnico di cui all'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, svolge i seguenti compiti: a) assicura la definizione e l'attuazione del programma di lavoro come specificato ai punti 3.1.5 e 3.2 del piano di azione di e government ed il coordinamento e la gestione dei progetti di informatizzazione integrata delle pubbliche amministrazioni; b) assicura i servizi e l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione.