IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante  l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  17,  comma  19,  della legge 15 maggio 1997, n. 127,
istitutivo  del  Centro  tecnico  per  l'assistenza  ai  soggetti che
utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;
  Visto  l'art.  24,  comma  6, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
recante  disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme  e  per la
semplificazione  di  procedimenti amministrativi, in base al quale il
Governo  si avvale del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e
funzionale;
  Visto  il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito con legge
30 luglio   1996,   n.   400,   recante   "Disposizioni  urgenti  per
l'utilizzazione   in   conto  residui  dei  fondi  stanziati  per  il
finanziamento    dei    progetti    finalizzati   per   la   pubblica
amministrazione,  nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita'
per l'informatica";
  Visto  l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione
pubblica  del  2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento
del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio in data 5 febbraio
1999,  con  il quale e' stato, tra l'altro, istituito il Comitato dei
Ministri  per  la  societa'  dell'informazione,  con  il  compito  di
assicurare  l'impulso  dell'attivita'  di Governo ed il coordinamento
delle  azioni  delle  diverse amministrazioni dirette a sviluppare la
societa' dell'informazione;
  Vista  la  deliberazione  del  predetto  Comitato  dei  Ministri di
approvazione  del  piano  d'azione e government, assunta nella seduta
del  23 giugno 2000 in coerenza con l'iniziativa e Europe dell'Unione
europea, ed in particolare i punti 3.1.5 e 3.2 di tale piano;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla riorganizzazione del
Centro  tecnico  e  alla disciplina del funzionamento in relazione ai
nuovi  compiti  attribuiti  con  la  legge  n.  340/2000, nonche' per
continuare  ad  assicurare l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
rete  unitariadella  pubblica  amministrazione  e per la gestione del
programma  di lavoro, come definito ai punti 3.1.5 e 3.2 del predetto
piano di azione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            C o m p i t i
  1.  Il  Centro  tecnico  di  cui  all'art. 24, comma 6, della legge
24 novembre   2000,  n.  340,  collocato  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  in  posizione di autonomia amministrativa e
funzionale, svolge i seguenti compiti:
    a) assicura la definizione e l'attuazione del programma di lavoro
come  specificato  ai  punti  3.1.5  e  3.2  del  piano  di azione di
e government  ed  il  coordinamento  e  la  gestione  dei progetti di
informatizzazione integrata delle pubbliche amministrazioni;
    b) assicura  i  servizi e l'assistenza ai soggetti che utilizzano
la rete unitaria della pubblica amministrazione.