Art. 3. P e r s o n a l e 1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente decreto il Centro tecnico si avvale, oltre che del direttore, delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro di diritto privato di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19, il cui impiego puo' essere ridefinito in relazione alle nuove esigenze operative. 2. Il Centro tecnico si avvale, per le esigenze connesse all'attuazione del programma di lavoro del piano di azione di e government, anche di risorse umane acquisite con le modalita' e secondo le norme concernenti la Presidenza del Consiglio.