Art. 3.
                         P e r s o n a l e
  1. Per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla  legge e dal
presente   decreto  il  Centro  tecnico  si  avvale,  oltre  che  del
direttore,  delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro
di diritto privato di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
comma  19,  il  cui  impiego puo' essere ridefinito in relazione alle
nuove esigenze operative.
  2.   Il   Centro  tecnico  si  avvale,  per  le  esigenze  connesse
all'attuazione  del  programma  di  lavoro  del  piano  di  azione di
e government,  anche  di  risorse  umane acquisite con le modalita' e
secondo le norme concernenti la Presidenza del Consiglio.