Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Il Centro tecnico mantiene tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, ivi compresi quelli relativi al personale di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19. 2. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, in materia di personale con contratto a tempo indeterminato e di gestione dei fondi trovano applicazione le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. Le indicazioni testuali relative all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ivi contenute si intendono riferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 9 dicembre 2000 Il Presidente: Amato