Art. 6.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Il  Centro tecnico mantiene tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
24 novembre  2000,  n. 340, ivi compresi quelli relativi al personale
di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19.
  2.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del provvedimento di cui
all'art.  5,  comma  1, in materia di personale con contratto a tempo
indeterminato  e  di gestione dei fondi trovano applicazione le norme
di   cui  agli  articoli 5  e 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. Le indicazioni testuali relative
all'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica amministrazione ivi
contenute  si  intendono  riferite  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
    Roma, 9 dicembre 2000
                                                 Il Presidente: Amato