Art. 2.
  Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza 3100 del 22 dicembre 2000, e'
soppresso e sostituito dal seguente:
  1.   "Il   prefetto   di   Napoli  delegato,  in  caso  di  mancata
realizzazione  delle  attivita'  di  cui  al precedente comma 1, puo'
disporre  anche  nelle  altre  province  -  avvalendosi  del soggetto
individuata  dall'esito  dell'espletamento  della  procedura  di  cui
all'art.  1,  comma 5, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, come
modificato  dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo
1998,  affidatario  del  servizio  di gestione dei rifiuti urbani che
residuano   dalla  raccolta  differenziata  nonche'  della  struttura
commissariale  regionale  per l'istruttoria tecnico amministrativa, -
la  realizzazione  degli  impianti di cui al comma 1 o di impianti di
stoccaggio, per un periodo di trenta giorni, di rifiuti urbani, nelle
more  dell'entrata  in  funzione  degli  impianti  di vagliatura, con
provvedimento, anche in deroga alle procedure di cui agli articoli 27
e  28  del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, costituente
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle
opere.  A  tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce
le  aree  mediante  provvedimento  di  occupazione  di  urgenza  e di
esproprio,  esegue  le  opere,  anche  in deroga alle disposizioni in
materia   di   urbanistica   e   di  appalti,  autorizza  l'esercizio
affidandone  la  titolarita'  a  soggetti  pubblici  e  la gestione a
soggetti  pubblici  o  all'affidataria  del  servizio  definitivo  di
smaltimento.  L'onere  della  spesa  relativa  alle attivita' ed agli
interventi  di  cui  al  presente  articolo  fara'  carico  sui fondi
assegnati al regione Campania - Commissario delegato ai sensi comma 5
dall'art. 8 della presente ordinanza".