Art. 2. Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza 3100 del 22 dicembre 2000, e' soppresso e sostituito dal seguente: 1. "Il prefetto di Napoli delegato, in caso di mancata realizzazione delle attivita' di cui al precedente comma 1, puo' disporre anche nelle altre province - avvalendosi del soggetto individuata dall'esito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata nonche' della struttura commissariale regionale per l'istruttoria tecnico amministrativa, - la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 o di impianti di stoccaggio, per un periodo di trenta giorni, di rifiuti urbani, nelle more dell'entrata in funzione degli impianti di vagliatura, con provvedimento, anche in deroga alle procedure di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, costituente dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere. A tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, esegue le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica e di appalti, autorizza l'esercizio affidandone la titolarita' a soggetti pubblici e la gestione a soggetti pubblici o all'affidataria del servizio definitivo di smaltimento. L'onere della spesa relativa alle attivita' ed agli interventi di cui al presente articolo fara' carico sui fondi assegnati al regione Campania - Commissario delegato ai sensi comma 5 dall'art. 8 della presente ordinanza".