Art. 7. 1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati, e' assegnata al prefetto di Caltanissetta commissario delegato, l'ulteriore somma di lire 410 milioni. 2. Per le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2862/1998 e' assegnata al prefetto di Caltanissetta, commissario delegato, la somma di lire 280 milioni. 3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 690 milioni, si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Per gli interventi urgenti attribuiti da ordinanze di protezione civile al prefetto di Caltanissetta in qualita' di commissario delegato, e' autorizzata la deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, collegate alle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per le quali e' gia' stata prevista la possibilita' di deroga.