Art. 7.
  1.  Per  l'autonoma  sistemazione dei nuclei familiari evacuati, e'
assegnata   al   prefetto   di  Caltanissetta  commissario  delegato,
l'ulteriore somma di lire 410 milioni.
  2.  Per  le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.
2862/1998  e'  assegnata  al  prefetto  di Caltanissetta, commissario
delegato, la somma di lire 280 milioni.
  3.  All'onere  derivante  dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a
lire  690  milioni,  si  provvede  con  le disponibilita' dell'unita'
previsionale  di  base  20.2.1.3  (cap. 9353 - Fondo della protezione
civile)  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  4. Per gli interventi urgenti attribuiti da ordinanze di protezione
civile  al  prefetto  di  Caltanissetta  in  qualita'  di commissario
delegato,  e' autorizzata la deroga alle disposizioni del Decreto del
Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, collegate alle
norme  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, per le quali e' gia'
stata prevista la possibilita' di deroga.