Art. 8. 1. Per il sostegno tecnico alle attivita' del Dipartimento della protezione civile connessi alle molteplici emergenze sismiche in atto nel territorio nazionale, l'autorizzazione di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3084/2000 e' prorogato al 30 giugno 2001, e l'onere, stimato in lire 200 milioni, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.