Art. 8.
  1.  Per  il  sostegno tecnico alle attivita' del Dipartimento della
protezione civile connessi alle molteplici emergenze sismiche in atto
nel   territorio   nazionale,  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  6
dell'ordinanza  n.  3084/2000  e'  prorogato  al  30 giugno  2001,  e
l'onere,  stimato  in lire 200 milioni, e' posto a carico dell'unita'
previsionale  di  base  20.2.1.3  (cap. 9353 - Fondo della protezione
civile)  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.