Art. 9.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente
ordinanza   e   pertanto   eventuali   oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze  o  contenzioso,  a  qualsiasi titolo insorgente, sono a
carico dei bilanci degli enti attuatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 gennaio 2001
                                                  Il Ministro: Bianco