Art. 2.
  Il   presente  decreto  ha  validita'  fino  a  quando  la  regione
Emilia-Romagna  non  adottera'  le  determinazioni  di competenza, ai
sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91 e, puo'
essere  revocato  in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in
tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.