Art. 2. 1. Annualmente entro il mese di marzo di ciascun anno il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi - provvedera' a determinare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sulla base dei dati disponibili, dandone comunicazione alle regioni interessate, le differenze tra le quantita' espresse in litri delle benzine, con e senza piombo, vendute in ciascun anno precedente nella parte di territorio della regione ove e' stata applicata la riduzione rispetto a quelle corrispondenti relative all'anno precedente all'attuazione della normativa regionale. 2. Nel caso in cui le quantita' complessive vendute risultino superiori rispetto a quelle vendute nell'anno precedente all'attuazione della normativa regionale, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi provvede a determinare, entro il mese di aprile, la somma pari alla quantita' differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari ai nove decimi della media delle aliquote delle accise vigenti in ciascun periodo considerato dell'anno di competenza da corrispondere alle regioni Lombardia e Piemonte. Detto importo viene, entro lo stesso termine, comunicato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. che provvede a rettificarlo sulla base di quanto gia' attribuito alle medesime regioni ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 1 marzo 1996. 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dai commi precedenti il periodo di riferimento precedente all'attuazione della normativa regionale e' rapportato al medesimo periodo in cui la stessa e' stata resa operativa.