Art. 2.
  1. Annualmente  entro il mese di marzo di ciascun anno il Ministero
delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette -
Direzione  centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi - provvedera' a determinare ai sensi del comma 2 dell'art. 12
del  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sulla base dei dati
disponibili,  dandone  comunicazione  alle  regioni  interessate,  le
differenze  tra  le  quantita' espresse in litri delle benzine, con e
senza  piombo,  vendute  in  ciascun  anno  precedente nella parte di
territorio della regione ove e' stata applicata la riduzione rispetto
a  quelle  corrispondenti relative all'anno precedente all'attuazione
della normativa regionale.
  2.  Nel  caso  in  cui  le  quantita' complessive vendute risultino
superiori    rispetto   a   quelle   vendute   nell'anno   precedente
all'attuazione  della normativa regionale, il Ministero delle finanze
-  Dipartimento  delle  dogane  e delle imposte indirette - Direzione
centrale  dell'imposizione  indiretta  sulla produzione e sui consumi
provvede  a  determinare, entro il mese di aprile, la somma pari alla
quantita' differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari
ai  nove  decimi  della  media delle aliquote delle accise vigenti in
ciascun  periodo considerato dell'anno di competenza da corrispondere
alle  regioni  Lombardia  e  Piemonte.  Detto importo viene, entro lo
stesso  termine,  comunicato  al Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione  economica  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  - I.Ge.P.A. che provvede a rettificarlo sulla
base  di  quanto  gia'  attribuito alle medesime regioni ai sensi del
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di concerto con il Ministro delle finanze del 1 marzo 1996.
  3. In  sede  di  prima  applicazione  delle disposizioni recate dai
commi  precedenti il periodo di riferimento precedente all'attuazione
della normativa regionale e' rapportato al medesimo periodo in cui la
stessa e' stata resa operativa.