Art. 2. Entro il 31 gennaio 2001 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2001 determinato applicando l'aliquota del 4% sui premi incassati per l'esercizio 1999 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2001 Il Ministro: Letta