Art. 2.
  Entro il 31 gennaio 2001 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare  il contributo provvisorio relativo all'anno 2001 determinato
applicando l'aliquota del 4% sui premi incassati per l'esercizio 1999
al  netto  della  detrazione  per  gli  oneri  di  gestione di cui al
precedente art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Letta