IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  legislativo  30 gennaio  1993,  n.  27  recante
attuazione  della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza
tra  autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione
della legislazione veterinaria e zootecnica;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 gennaio  1993  n.  28  recante
attuazione  delle  direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE  relative  ai
controlli  veterinari  negli  scambi  intracomunitari  di prodotti di
origine animale e di animali vivi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 18 febbraio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  46  del  25 febbraio 1993, recante determinazione di
funzioni  e  compiti  degli  Uffici  veterinari  del  ministero della
sanita';
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  24  marzo  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale   -   n.   72  del  27 marzo  1993,  recante  convenzioni  e
registrazioni  da  effettuarsi  presso  gli uffici veterinari per gli
adempimenti CEE;
  Vista la legge 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria 1995-1997),
e  in  particolare  l'art.  56  recante  apparato  sanzionatorio alle
violazioni  delle  disposizioni  di cui al citato decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  181, recante
modifiche  e  integrazioni al medesimo decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28;
  Ritenuto  necessario  stabilire  le  prescrizioni  che  i  soggetti
obbligati  alla  registrazione  e  alla  convenzione  sono  tenuti ad
osservare  quali  primi destinatari di animali e prodotti derivati di
origine comunitaria, tenuto anche conto delle intervenute modifiche e
integrazioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Considerato che la fissazione delle su citate prescrizioni consente
il  miglioramento  delle  modalita' di controllo veterinario previste
in via  ordinaria  dal citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28,  come modificato e integrato, nonche' di assicurare tempestivita'
ed   efficacia  agli  interventi  cautelari  disposti  a  seguito  di
eventuali  emergenze  sanitarie che interessano animali e prodotti di
origine  animale  provenienti  da  altri Stati membri, a tutela della
salute  pubblica e della sanita' animale e quale contestuale garanzia
per gli stessi operatori nazionali destinatari delle indicate merci;
  Considerato che l'informatizzazione delle modalita' operative degli
uffici   veterinari  per  gli  adempimenti  comunitari  consente  sia
l'accorpamento    della    modulistica   relativa   alle   richiamate
registrazioni  e  convenzioni  che  la  correlata  unificazione delle
registrazioni  dei destinatari materiali degli animali e dei prodotti
di  origine  animale  effettuate  dagli  uffici  veterinari  per  gli
adempimenti CEE;
  Considerato,  che  la  richiamata  informatizzazione rende altresi'
opportuno  prevedere  l'utilizzo  di modelli standard anche per altre
operazioni  afferenti le citate merci comunitarie anche ai fini della
successiva elaborazione dei dati relativi ai controlli sanitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  registrazioni di cui agli articoli 5, comma 4, lettera a) e
11,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30 gennaio  1993, n. 28, e
successive  modifiche  e  integrazioni,  sono effettuate dagli uffici
veterinari   per   gli  adempimenti  comunitari  di  cui  al  decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in conformita' all'allegato A) al
presente decreto.
  2.  Le  convenzioni  di  cui  agli articoli 5, comma 1, lettera c),
numeri 2) e 3) e 11, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), del decreto
legislativo   30 gennaio  1993,  n.  28,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,   sono  effettuate  dagli  uffici  veterinari  per  gli
adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 27, in conformita' all'allegato B) al presente decreto.
  3.   Gli   obblighi  previsti  dalle  registrazioni  e  convenzioni
effettuate  in  base  al  decreto del Ministro della sanita' 24 marzo
1993,  sono  sostituiti da quelli contenuti negli allegati A) e B) al
presente decreto.
  4.  Gli  uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al
decreto  legislativo  30 gennaio 1993, n. 27, convertono i dati delle
registrazioni  e  convenzioni  effettuate  in  base  al  decreto  del
Ministro  della  sanita' 24 marzo 1993, secondo le modalita' previste
dagli  allegati A) e B) al presente decreto, sempre che sia possibile
identificare  i  soggetti  obbligati ai sensi del decreto legislativo
30 gennaio  1993,  n.  28,  e successive modifiche e integrazioni, in
collegamento  con  una struttura di destinazione delle merci; in caso
contrario occorre richiedere una nuova registrazione e convenzione in
conformita' al presente decreto.
  5.  Il Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanita'
pubblica  veterinaria,  anche  ai  fini  della  elaborazione dei dati
relativi  ai  controlli sanitari sugli animali vivi e sui prodotti di
origine animale comunitari, predispone e dirama, per il tramite degli
uffici  veterinari  per  gli adempimenti comunitari di cui al decreto
legislativo  30 gennaio  1993,  n.  27,  l'elenco delle relative voci
merceologiche  da utilizzare nonche' la modulistica necessaria per le
altre  operazioni  connesse  al controllo e alla verifica delle merci
citate, diversa da quella di cui agli allegati A) e B).
  6.  Gli  uffici veterinari per gli adempimenti comunitari mettono a
disposizione  degli  assessorati regionali alla sanita' e dei servizi
veterinari  delle  aziende  sanitarie locali l'elenco degli operatori
registrati  e  convenzionati  in  base  alle  modalita'  previste dal
presente decreto.