Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  di  attuazione  della
direttiva  1999/103/CE, che modifica la direttiva 90/181/CEE, entrano
in vigore l'8 febbraio 2001.
  2. Fatto salvo il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982,  n.  802,  e'  autorizzato  posteriormente  al 31 dicembre 1999
l'impiego  delle  indicazioni  supplementari  previste all'art. 3 del
succitato decreto.
    Roma, 29 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Letta