Art. 2. 1. Le disposizioni del presente decreto di attuazione della direttiva 1999/103/CE, che modifica la direttiva 90/181/CEE, entrano in vigore l'8 febbraio 2001. 2. Fatto salvo il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e' autorizzato posteriormente al 31 dicembre 1999 l'impiego delle indicazioni supplementari previste all'art. 3 del succitato decreto. Roma, 29 gennaio 2001 Il Ministro: Letta