(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                                            (Sostituisce l'allegato 3
                                             del d.m. 7 gennaio 2000)
                               Parte I
       Criteri del programma di sorveglianza annuale della BSE
    1.   La   sorveglianza  deve  essere  effettuata  sulle  seguenti
categorie di animali:
      a) tutti  i bovini di eta' superiore a trenta mesi sottoposti a
macellazione  speciale  di  urgenza  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1,
lettera   n)   del  decreto  legislativo  n.  286/1994  e  successive
modifiche;
      b) tutti  i  bovini  di  eta'  superiore  a  trenta mesi di cui
all'allegato  I,  capitolo  VI,  punto  28,  lettera  c)  del decreto
legislativo  n.  286/1994  e successive modifiche (animali soggetti a
macellazione   differita   perche'  sospetti  di  malattie  infettive
trasmissibili all'uomo o agli animali o perche' presentano sintomi di
patologie che possono rendere le carni non idonee al consumo umano);
      c) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi soggetti alla
normale macellazione per il consumo umano;
      d) i   bovini   di  eta'  superiore  a  trenta  mesi  morti  in
allevamento  o durante il trasporto ma che non siano macellati per il
consumo  umano,  da  campionare  secondo  quanto  riportato  per ogni
singola regione e provincia autonoma nella tabella A;
      e) tutti  i  bovini  di eta' superiore ai trenta mesi che hanno
avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne.

                                                            Tabella A

                 Vedere TABELLA a Pag. 11 della G.U.

    2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali provvedono all'invio
informatizzato  dei  dati  relativi ai campionamenti pervenuti e agli
esami   effettuati,   al   Centro   nazionale   di   referenza  sulle
encefalopatie  animali e neuropatologie comparate secondo modalita' e
cadenze definite di concerto con il Dipartimento degli alimenti della
nutrizione  e  della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della
sanita'  e  il  Centro  operativo  veterinario  per  l'epidemiologia,
programmazione e informzione.
                              Parte II
            Metodiche diagnostiche utilizzabili nel piano
                  di sorveglianza annuale della BSE
    1. Test di immunocolorazione secondo il metodo "Western blotting"
per  l'individuazione  del  frammento resistente alle proteasi PrPres
(test Prionics Check).
    2.  ELISA  chimilluminescente  consistente  in un procedimento di
estrazione  associato  alla  tecnica  ELISA  con l'uso di un reagente
chimilluminescente potenziato (test Enfer).
    3.  Immunodosaggio  a  sandwich  per  la  rilevazione  di  PrPres
effettuato  dopo  una  fase  di denaturazione e una di concentrazione
(Bio-Rad).
                              Parte III
        Criteri minimi del programma di sorveglianza annuale
della scrapie negli ovicaprini
    1.  La  selezione  delle  sottopopolazioni deve essere effettuata
secondo i seguenti criteri:
      animali  che  presentano  segni  comportamentali  o neurologici
persistenti  per  un  periodo  minimo di quindici giorni e resistenti
alla terapia;
      animali  moribondi  che  non  presentano  segni  di malattie di
natura infettiva o traumatica;
      animali recanti altri sintomi di malattia ingravescente.
    2.  Il  campione  degli  animali  da esaminare deve comprendere i
soggetti  piu'  anziani  della  sottopopolazione; tuttavia, tutti gli
animali selezionati devono essere di eta' superiore ai dodici mesi.
  3.  Il  numero  minimo  di  animali  da  esaminare annualmente deve
corrispondere  alle dimensioni del campione indicate nella tabella B.
Possono essere inclusi nella dimensione minima del campione anche gli
animali  esaminati  nell'ambito delle attivita' di cui al decreto del
Ministro della sanita' 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi
della  scrapie  negli allevamenti ovini e caprini (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 25 maggio 1999, serie generale n. 120).

                                                            Tabella B
---->  Vedere TABELLE da Pag. 11 a Pag. 15 della G.U.  <----