Art. 2.
  I  comuni,  al  fine  di  pervenire alla sottoscrizione dei singoli
accordi  di programma, devono presentare, entro il termine perentorio
di  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
in   Gazzetta   Ufficiale,  il  progetto  definitivo  dell'intervento
relativo alla proposta oggetto del contributo.