IL DIRETTORE
dell'ufficio   VII  del  Dipartimento  delle  professioni  sanitarie,
risorse  umane  e  tecnologiche  in sanita' e assistenza sanitaria di
                         competenza statale
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
U.L.S.S.  n.  9  di  Treviso,  in  data  12 settembre 2000, intesa ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
trapianto  di segmenti ossei, tendini e legamenti da cadavere a scopo
terapeutico;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 29 dicembre 2000,in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409,
che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694,
che  approva  il  regolamento recante norme sulla semplificazione del
procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze  31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro
della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno   1999   del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione  fino  alle  determinazioni che la regione Veneto
adottera'  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1, legge 1o aprile 1999, n.
91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, e' autorizzata all'espletamento
delle  attivita'  di trapianto di segmenti ossei, tendini e legamenti
da  cadavere  a  scopo  terapeutico,  prelevati in Italia o importati
gratuitamente dall'estero.