Art. 2
               (riparto delle risorse tra le province)

  1.	Le  risorse  finanziarie  da trasferire alle province, ripartite
tra  le  regioni, province e comuni in base alle percentuali previste
nei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri recanti i
criteri  di  riparto  ed  i  riparti tra le regioni e gli enti locali
delle  risorse  individuate  per l'esercizio delle funzioni conferite
nelle  materie  di  polizia  amministrativa,  istruzione scolastica e
protezione   civile,   di  cui  all'articolo  1,  e  quantificate  in
complessive  £ 47,27 miliardi, sono ripartite tra le singole province
sulla  base  del criterio della popolazione residente, calcolata alla
fine del penultimo anno precedente all'anno di attribuzione secondo i
dati  ISTAT,  o  comunque  in  base all'ultimo anno disponibile, come
indicato  nella  allegata  tabella  a)  che  fa  parte integrante del
presente provvedimento.
  2.	Le 37 unita' di personale da trasferire alle province, ripartite
in  base  alle  percentuali  stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  14 dicembre 2000 in materia di polizia
amministrativa,  sono  ripartite  tra  le singole province sulla base
delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.
  3. Le 103 unita' di personale da trasferire alle province, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  13  novembre 2000 in materia di istruzione scolastica,
sono  ripartite uno per ogni provincia, indipendentemente dal livello
di  appartenenza.  Le unita' rimanenti sono ripartite tra le province
sulla  base  delle  preferenze di destinazione espresse dal personale
interessato.