Art. 3 (riparto delle risorse tra i comuni) 1. Le risorse finanziarie da trasferire ai comuni, ripartite tra le regioni, province e comuni in base alle percentuali previste nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti i criteri di riparto ed i riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile e quantificate in complessive £ 59,77 miliardi, sono ripartite tra i singoli comuni sulla base del criterio della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'anno di attribuzione secondo i dati ISTAT, o comunque in base all'ultimo dato disponibile, come indicato nella allegata tabella b) che fa parte integrante del presente provvedimento. 2. Le 49 unita' di personale da trasferire ai comuni, ripartite tra regioni, province e comuni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 in materia di polizia amministrativa, sono ripartite tra i singoli comuni sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.