Art. 3
                (riparto delle risorse tra i comuni)

  1.	Le risorse finanziarie da trasferire ai comuni, ripartite tra le
regioni,  province  e  comuni  in  base alle percentuali previste nei
decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri recanti i criteri
di  riparto  ed  i  riparti  tra  le  regioni e gli enti locali delle
risorse  individuate  per  l'esercizio delle funzioni conferite nelle
materie di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione
civile e quantificate in complessive £ 59,77 miliardi, sono ripartite
tra  i  singoli  comuni  sulla  base  del  criterio della popolazione
residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'anno
di  attribuzione  secondo i dati ISTAT, o comunque in base all'ultimo
dato  disponibile,  come  indicato  nella  allegata tabella b) che fa
parte integrante del presente provvedimento.
  2. Le 49 unita' di personale da trasferire ai comuni, ripartite tra
regioni,  province  e comuni dal decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   del   14   dicembre   2000  in  materia  di  polizia
amministrativa,  sono ripartite tra i singoli comuni sulla base delle
preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.