Articolo 4
                    (Regioni a statuto speciale)

  1.  Nelle  regioni  a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento  e  Bolzano  le  risorse individuate dal presente decreto sono
trasferite  ai comuni e alle province contestualmente al conferimento
delle  funzioni,  salvo  diversa disposizione prevista dai rispettivi
statuti.