Art. 5.
                             Viabilita'

   1.  Fermi  restando gli importi complessivi stabiliti dall'art. 2,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le
regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di   viabilita'",   le  risorse  finanziarie  sia  per  il  personale
effettivamente trasferito, sia quelle corrispondenti al personale non
dirigenziale  non  trasferito,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del
citato decreto, sono attribuite alle regioni e agli enti locali nella
misura di £. 87.755.102 per unita' di personale.
   2.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'esercizio delle
funzioni,  le  regioni  e  gli  enti  locali  hanno  la  facolta'  di
promuovere  specifici  accordi  con  l'ente  ANAS,  anche prima della
sottoscrizione  dei verbali di consegna di cui all'art. 2 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 21 febbraio 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, serie generale, del 13 giugno
2000, n. 136.