Art. 5. Viabilita' 1. Fermi restando gli importi complessivi stabiliti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'", le risorse finanziarie sia per il personale effettivamente trasferito, sia quelle corrispondenti al personale non dirigenziale non trasferito, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto, sono attribuite alle regioni e agli enti locali nella misura di £. 87.755.102 per unita' di personale. 2. Al fine di garantire la continuita' dell'esercizio delle funzioni, le regioni e gli enti locali hanno la facolta' di promuovere specifici accordi con l'ente ANAS, anche prima della sottoscrizione dei verbali di consegna di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 13 giugno 2000, n. 136.