Art. 6.
                            Beni immobili

   1.  I  beni  immobili  previsti  dal  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione
dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative  da  trasferire  alle  regioni  per  l'esercizio  delle
funzioni  e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche"
da  trasferire  alle  regioni  e/o  agli enti locali alla data del 1o
gennaio  2001  per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di
opere  pubbliche,  sono  individuati entro il 31 dicembre 2000, sulla
base di un contraddittorio fra la singola regione e l'amministrazione
competente,  anche sulla base dei dati di cui alla tabella E allegata
al citato decreto.