Art. 6. Beni immobili 1. I beni immobili previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche" da trasferire alle regioni e/o agli enti locali alla data del 1o gennaio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di opere pubbliche, sono individuati entro il 31 dicembre 2000, sulla base di un contraddittorio fra la singola regione e l'amministrazione competente, anche sulla base dei dati di cui alla tabella E allegata al citato decreto.