Art. 7.
                               Residui

   1.  La  quota  da  attribuire  a ciascun ente interessato a valere
sulle  risorse  finanziarie in conto residui previste dai decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  richiamati  in premessa e'
determinata  sulla  base  della  rilevazione  degli stessi residui al
momento  dell'effettivo  esercizio  delle  funzioni  da  parte  della
regione e degli enti locali.