Art. 7. Residui 1. La quota da attribuire a ciascun ente interessato a valere sulle risorse finanziarie in conto residui previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa e' determinata sulla base della rilevazione degli stessi residui al momento dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte della regione e degli enti locali.