Art. 8.
                      Disposizione transitoria

   1.  Entro  il  31  dicembre  2001,  alle eventuali modifiche nella
attribuzione delle risorse finanziarie tra la regione, le province ed
i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al
1o  gennaio  2001,  per  le  funzioni trasferite ai sensi del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, si provvede, su proposta della
Conferenza  unificata,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, d'intesa con il Ministro
dell'interno.
   2.  Entro  il  31  dicembre  2001,  alle eventuali modifiche nella
attribuzione  delle  risorse  umane  tra la regione, le province ed i
comuni,  conseguenti  all'emanazione di leggi regionali successive al
1o  gennaio  2001,  per  le  funzioni trasferite ai sensi del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, si provvede, su proposta della
Conferenza  unificata,  con  decreti del Ministro competente d'intesa
con il Ministro della funzione pubblica.
   3.  Dopo  la  data  del 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche
nella  attribuzione  delle  risorse  finanziarie  ed  umane  provvede
direttamente la regione.

   Roma, 22 dicembre 2000

                                        p. Il Presidente: BASSANINI