Art. 8. Disposizione transitoria 1. Entro il 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse finanziarie tra la regione, le province ed i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1o gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno. 2. Entro il 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse umane tra la regione, le province ed i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1o gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro competente d'intesa con il Ministro della funzione pubblica. 3. Dopo la data del 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse finanziarie ed umane provvede direttamente la regione. Roma, 22 dicembre 2000 p. Il Presidente: BASSANINI