(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              PREMESSA
Conil  presente  provvedimento  la  Banca  d'Italia,  sentito l'UIC,
   d'intesa  con  l'Isvap  e  la  Consob, detta istruzioni - ai sensi
   dell'art.  3-bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197, come
   modificata  e  integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e dalla
   legge  23  dicembre  2000,  n.  388  -agli  operatori  dei settori
   bancario,  finanziario  e  assicurativo  tenuti  alla segnalazione
   delle operazioni sospette di riciclaggio.
L'atto aggiorna le indicazioni diffuse a partire dal febbraio 1993 in
   relazione   alle   modifiche   nel   frattempo  intervenute  nella
   regolamentazione  nazionale  e  internazionale e nell'operativita'
   degli intermediari bancari e finanziari; esso ricomprende anche le
   indicazioni specificamente indirizzate al settore assicurativo nel
   gennaio 1999.
Le "Istruzioni" contengono regole operative volte a ridurre i margini
   di   incertezza   connessi   con   valutazioni  soggettive  o  con
   comportamenti  discrezionali,  a contribuire al contenimento degli
   oneri  e  ad  assicurare  la piena collaborazione con le autorita'
   preposte  alla  prevenzione  del riciclaggio. La prospettazione di
   indicazioni  uniformi  per  tutti gli intermediari tende a evitare
   forme  di  arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di
   legge.
Il documento  comprende una introduzione, nella quale viene descritto
   l'obbligo   di  segnalazione  delle  operazioni  sospette  e  sono
   indicati  i  destinatari  delle  disposizioni,  e  un compendio di
   istruzioni  operative  articolato in due parti. La prima prescrive
   canoni  e  linee di comportamento per gli organi decisionali e per
   le  strutture  di  controllo  interno  di  ciascun intermediario e
   indica   la   procedura   di  segnalazione,  ponendo  in  evidenza
   l'importanza  della  conoscenza  della  clientela  e l'esigenza di
   disporre  di  adeguati  strumenti  organizzativi e di procedure di
   riscontro.   Nella   seconda  parte  e'  riportata  una  casistica
   esemplificativa  di  indici  di anomalia, in presenza dei quali si
   deve  prestare particolare attenzione all'operazione e valutare se
   procedere alla segnalazione.
                            INTRODUZIONE
1. La segnalazione delle operazioni sospette
Il riciclaggio  di  denaro proveniente da azioni illegali rappresenta
   uno  dei  piu' gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed
   e'   un   settore  di  specifico  interesse  per  la  criminalita'
   organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per
   l'intero   sistema   economico:  il  reinvestimento  dei  proventi
   illeciti  in  attivita'  legali  e  la  presenza di operatori e di
   organismi   economici   collusi   con   la  criminalita'  alterano
   profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la
   correttezza  dell'attivita'  finanziaria,  indeboliscono lo stesso
   sistema economico.
La globalizzazione  dell'attivita'  finanziaria  e il rapido sviluppo
   delle   tecnologie  dell'informazione  aprono  nuove  opportunita'
   operative  e  possibilita' di crescita dell'economia, ma aumentano
   nel  contempo i rischi di inquinamento connessi con il riciclaggio
   di capitali illeciti.
Alla  complessita'  e  pericolosita'  del  fenomeno  gli intermediari
   devono   rispondere   in  modo  responsabile,  dedicando  maggiore
   attenzione  agli  strumenti di contrasto, nella consapevolezza che
   la  ricerca  della redditivita' e dell'efficienza va coniugata con
   il  presidio  continuo ed efficace dell'integrita' della struttura
   aziendale.
Impedire  che  gli  intermediari  bancari,  finanziari e assicurativi
   siano coinvolti in operazioni che originano da attivita' criminose
   e'  coerente  con  la  tutela della sana e prudente gestione degli
   operatori,  della  trasparenza  e  correttezza dei comportamenti e
   della  stabilita'  complessiva,  del  buon  funzionamento  e della
   competitivita' del sistema.
Le norme  di  vigilanza  di settore mirano ad assicurare l'efficienza
   dei  mercati,  la promozione della concorrenza, la correttezza dei
   comportamenti,   l'onorabilita'   degli  esponenti  aziendali,  la
   trasparenza  degli  assetti  proprietari  e  dei  rapporti  con la
   clientela,  l'efficacia dell'assetto organizzativo e dei controlli
   interni,  contribuendo  a  ostacolare  l'utilizzo  dei  meccanismi
   finanziari per operazioni di riciclaggio.
Glioneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio si
   inseriscono  nel  solco dei presidi organizzativi per una corretta
   gestione   aziendale   e  costituiscono  elementi  importanti  per
   l'esercizio  dell'impresa;  essi  vanno  valutati  alla stregua di
   investimenti in grado di generare risultati positivi in termini di
   stabilita' e di reputazione.
L'evoluzione  dell'ordinamento  bancario  e  finanziario  - culminata
   nell'emanazione del d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385 ("Testo unico
   bancario")  e  del  d.lgs.  24  febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico
   della   intermediazione   finanziaria")   -   valorizza   i   temi
   organizzativi  e  dei  controlli  interni  ai  fini  della  sana e
   prudente   gestione  degli  operatori.  In  tale  ambito,  risulta
   fondamentale  che  l'organizzazione  operativa  e  il  sistema dei
   controlli   sia   in  grado  di  preservare  gli  intermediari  da
   commistioni  e  da  comportamenti  di  tolleranza  verso  forme di
   illegalita' che possono pregiudicarne la stabilita'.
In mercati  sempre  piu'  aperti  la  criminalita'  puo' con maggiore
   facilita'   approfittare  dei  varchi  nella  rete  di  protezione
   predisposta  dai  vari paesi. L'esigenza di attirare capitali puo'
   indurre  ad  adottare regolamentazioni permissive determinando, in
   tal modo, una impropria concorrenza tra sistemi. Si rende, quindi,
   necessaria  l'adozione  di  una comune regolamentazione di base da
   parte di tutti i paesi.
L'attenzione    della    comunita'    internazionale   alla   materia
   dell'antiriciclaggio  e'  testimoniata da numerosi atti emanati in
   diverse   sedi.   L'Unione  Europea  ha  approvato  una  direttiva
   (91/308/CEE del 10 giugno 1991) che indica i presidi minimali atti
   a   prevenire  l'utilizzo  del  sistema  finanziario  a  scopi  di
   riciclaggio;   e'   allo   studio   una  proposta  di  modifica  e
   integrazione  della disciplina tesa a estendere l'ambito oggettivo
   delle  operazioni  da segnalare e il novero dei soggetti tenuti al
   rispetto degli obblighi.
Il passaggio alla moneta unica appare, in se', neutrale in termini di
   rispetto  della  normativa  antiriciclaggio,  anche  se la fase di
   conversione   delle   banconote  potrebbe  comunque  rappresentare
   l'occasione per "ripulire" proventi illeciti.
Un'essenziale  opera  di sensibilizzazione e di indirizzo e' condotta
   dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito
   dal  vertice  dei  G7  nel  1989.  Le raccomandazioni adottate dal
   Gruppo  individuano i presidi fondamentali: l'identificazione e la
   conoscenza  della  clientela, la conservazione delle informazioni,
   la  valutazione attenta di tutte le operazioni, la segnalazione di
   quelle   sospette.   Il   GAFI  ha  poi  avviato  un'attivita'  di
   valutazione delle diverse soluzioni ordinamentali.
La globalita' dell'azione di prevenzione del riciclaggio richiede una
   particolare  attenzione  all'attivita'  che coinvolge intermediari
   insediati    in   paesi   caratterizzati   da   basso   grado   di
   regolamentazione,  ridotta  efficacia dei controlli e forte tutela
   della   riservatezza   accompagnata  da  una  imposizione  fiscale
   contenuta.   L'esigenza   di  una  risposta  congiunta  a  livello
   internazionale  ha  indotto il GAFI a identificare i paesi che non
   cooperano adeguatamente all'azione di contrasto ( 1 ).
---------
          1 Nel  giugno 2000 il GAFI ha individuato i seguenti "Paesi
             e  territori  non cooperativi": Bahamas, Cayman Islands,
             Cook  Islands, Dominica, Israel, Lebanon, Liechtenstein,
             Marshall  Islands,  Nauru,  Niue,  Panama,  Philippines,
             Russia,  St.  Kitts  and  Nevis,  St.  Vincent  and  the
             Grenadines.  Il  Gafi  si  e'  riservato  di valutare le
             iniziative assunte da tali Paesi per superare le carenze
             rilevate e di esaminare altre giurisdizioni.

Alle  valutazioni  del  GAFI  sara' data adeguata diffusione da parte
   delle Autorita' nazionali.
La normativa  italiana  in  tema  di  prevenzione  del riciclaggio e'
   incentrata  nella  legge  5 luglio 1991, n. 197, che prevede norme
   tese   a   ostacolare   le   pratiche   di  riciclaggio,  vietando
   l'effettuazione   di  operazioni  di  trasferimento  di  ammontare
   rilevante  con  strumenti  anonimi  e assicurando la ricostruzione
   delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la
   registrazione dei dati in appositi archivi informatici.
L'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni che destano
   sospetto  circa  la  provenienza  illecita dei fondi trasferiti ha
   introdotto  il  principio di "collaborazione attiva", che richiede
   un  impegno  concreto  e  costante  in  termini  di formazione del
   personale   e   di   adeguamento  delle  strutture  organizzative.
   L'esperienza  mostra  come tale impegno si traduca in una migliore
   conoscenza della clientela e in minori rischi di coinvolgimento in
   operazioni  illecite,  che  hanno  gravi  ripercussioni, oltre che
   sulla reputazione, anche sulla regolare operativita' aziendale.
La novita'    dell'obbligo    ha   determinato   alcune   difficolta'
   applicative,  superate  con l'estensione dei reati presupposto del
   riciclaggio  a  tutti i delitti non colposi disposta dalla legge 9
   agosto 1993, n. 328, e con l'introduzione di misure a tutela della
   riservatezza  della  fonte  e  l'eliminazione del transito diretto
   della  segnalazione  dall'intermediario  agli organi investigativi
   operata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
La segnalazione dell'operazione sospetta, dopo la valutazione interna
   dell'intermediario, viene oggi indirizzata all'UIC, che la esamina
   tenendo   anche   conto   delle   possibili   ragioni   economiche
   sottostanti: in tale contesto, l'Ufficio acquisisce ulteriori dati
   e informazioni presso gli intermediari, utilizza i risultati delle
   analisi   dei  flussi  finanziari,  scambia  informazioni  con  le
   autorita'  di vigilanza e le omologhe autorita' estere. Al termine
   degli  approfondimenti, le segnalazioni sono trasmesse, unitamente
   a una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria  della  Guardia  di  Finanza e alla Direzione Investigativa
   Antimafia,  competenti  a effettuare gli eventuali accertamenti di
   carattere  investigativo.  La  procedura  rappresenta un opportuno
   "filtro",  che  contribuisce  ad accentuare il carattere oggettivo
   della segnalazione e consente di sfruttare appieno le opportunita'
   offerte dall'analisi finanziaria.
Perassicurare   l'adempimento  dell'obbligo  di  segnalazione  delle
   operazioni  sospette occorre garantire l'anonimato del segnalante,
   a  tutela  dell'immagine dell'intermediario e di possibili effetti
   ritorsivi sul personale.
Questa    finalita'   e'   perseguita   dal   d.lgs.   n.   153/1997.
   L'interposizione  dell'UIC  contribuisce a sfumare il collegamento
   tra  la  segnalazione  e  la relativa fonte; gli intermediari sono
   tenuti   ad   adottare  misure  volte  ad  assicurare  la  massima
   riservatezza   dell'identita'  delle  persone  che  effettuano  le
   segnalazioni.  Gli  organi  investigativi  sono tenuti a omettere,
   nella  denuncia eventualmente trasmessa all'autorita' giudiziaria,
   ogni  indicazione  delle  persone  e  dell'intermediario che hanno
   inviato  la  segnalazione.  In tal modo dagli atti processuali non
   dovra'   emergere   la  fonte  da  cui  promana  l'informativa  di
   un'operazione sospetta.
Solo  all'autorita'  giudiziaria e' attribuito il potere di chiedere,
   con    decreto    motivato,    l'identita'    della    persona   e
   dell'intermediario segnalanti; tale misura e' volutamente limitata
   a  casi  del tutto eccezionali, in quanto il giudice deve ritenere
   l'acquisizione    della    notizia    "indispensabile    ai   fini
   dell'accertamento  dei  reati  per i quali si procede". Specifiche
   cautele   sono   previste  anche  relativamente  alle  ipotesi  di
   sequestro di atti e documenti.
Il d.lgs.  25  settembre  1999, n. 374 ha esteso l'applicazione delle
   disposizioni in tema di identificazione e registrazione nonche' di
   segnalazione  delle  operazioni  sospette  alle attivita' ritenute
   suscettibili  di  utilizzo  a  fini di riciclaggio per il fatto di
   realizzare   l'accumulazione   o   il   trasferimento  di  ingenti
   disponibilita'  economiche  o  finanziarie o di risultare comunque
   esposte a infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata.
Tali  attivita' possono essere ripartite in due gruppi: a) quelle non
   finanziarie   il   cui   esercizio   e'   sottoposto   a  licenze,
   autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri ovvero dichiarazioni
   di  inizio  di  attivita'  ai  sensi  di leggi in tema di pubblica
   sicurezza  o  di altre norme di settore. In tale ambito rientrano:
   il  recupero  di  crediti;  la  custodia e il trasporto valori; il
   commercio  di cose antiche; la fabbricazione e il commercio di oro
   e  oggetti preziosi; la gestione di case d'asta, gallerie d'arte o
   di  case  da gioco; la mediazione immobiliare; b) quelle di natura
   finanziaria,   quali  la  mediazione  creditizia  e  l'agenzia  in
   attivita' finanziaria.
In materia tributaria, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rivisitando le
   sanzioni penali, ha ridotto il novero dei "delitti fiscali" - che,
   in  quanto tali, configurano reati presupposto del riciclaggio - a
   un  ristretto  numero  di fattispecie gravi. Il rinnovato impianto
   repressivo  e'  incentrato  su tre fattispecie criminose che fanno
   riferimento  alle  imposte  sui  redditi  e all'IVA: dichiarazione
   fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione; a esse
   si  affiancano altre figure di rilevante attitudine lesiva, tra le
   quali  l'emissione  di  fatture  o  altri documenti per operazioni
   inesistenti.
Le violazioni  delle  norme  tributarie sono strumento utilizzato per
   precostituire  fondi  di  provenienza  illecita  da reinserire nel
   circuito   economico   ovvero   possono  rappresentare  una  delle
   manifestazioni  di  piu'  articolate  condotte  criminose  volte a
   immettere    in   attivita'   economiche   apparentemente   lecite
   disponibilita'  derivanti da altri illeciti. Operazioni connesse a
   condotte  che  non  costituiscono delitto sotto il profilo fiscale
   possono  comunque  costituire  strumento  per  occultare attivita'
   criminose di altra natura.
2. I destinatari del provvedimento
Le "Istruzioni"   sono  rivolte  ai  seguenti  soggetti  tenuti  agli
   obblighi di segnalazione delle operazioni sospette:
- le banche
- le imprese di assicurazione
- le Poste Italiane S.p.A.
- le imprese di investimento
- le societa' di gestione del risparmio e le SICAV
- gli intermediari finanziari
- isoggetti  operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni
   dell'elenco  generale degli intermediari finanziari previste dagli
   artt. 113 e 155 del d.lgs. n. 385 del 1993
- gli agenti di cambio
- le societa' fiduciarie
- la  societa'  Montetitoli  e  le societa' di gestione accentrata di
   strumenti finanziari
- gli  uffici  della pubblica amministrazione che svolgono operazioni
   di  contenuto  finanziario;  in  tale  contesto, rilevano anche le
   societa' che svolgono attivita' in regime di concessione, quali le
   societa'  di riscossione dei tributi. Tutti questi operatori - nel
   provvedimento    indicati    riassuntivamente   con   il   termine
   "intermediari"  -  sono  tenuti  ad attivarsi al fine di adempiere
   correttamente  agli  obblighi  segnaletici,  a  prescindere  dalle
   peculiarita' dell'attivita' svolta. Il documento fornisce, in ogni
   caso,  indicazioni utili per l'individuazione e la segnalazione di
   operazioni  sospette  da  parte  di soggetti diversi, ivi compresi
   quelli che svolgono le attivita' individuate dal d.lgs. n. 374/99.

                             PARTE PRIMA
                 Regole organizzative e procedurali
1. L'adempimento degli obblighi segnaletici
Gliintermediari  adottano politiche aziendali coerenti con le regole
   e  i  principi della disciplina antiriciclaggio, che costituiscono
   un  aspetto  rilevante  dell'affidabilita' nella presentazione sul
   mercato e nei rapporti con la clientela.
Al fine   di  assicurare  il  corretto  adempimento  dell'obbligo  di
   segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:
- si   rifiutano   di  effettuare  operazioni  ritenute  anomale  per
   tipologia,  oggetto,  frequenza  o  dimensioni  e  di instaurare o
   mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- prestano  particolare  attenzione  a  tentativi  di  operazioni e a
   operazioni  proposte  da  utenti  occasionali, specie qualora esse
   siano  di rilevante ammontare o presentino modalita' di esecuzione
   anomale;
- inoltrano  una  segnalazione  all'UIC  anche  con  riferimento alle
   operazioni rifiutate o comunque non concluse;
- considerano  che  l'obbligo  di effettuare le segnalazioni vige per
   l'intera  durata della relazione con il cliente e non e' limitato,
   quindi,  alle  sole  fasi  di  instaurazione  o  di  chiusura  del
   rapporto; la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non
   rappresenta, di per se', elemento di sospetto;
- valutano  i  profili  di  eventuale  anomalia anche con riferimento
   all'operativita'  di  altri  intermediari, nazionali ed esteri; in
   tale  contesto,  particolare  attenzione va prestata all'attivita'
   che  interessa  intermediari  di  non  elevata  reputazione ovvero
   soggetti operanti in Paesi segnalati come "non cooperativi".
L'obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento a operazioni
   prive  di  importo.  Per  le  operazioni  che comportano movimenti
   finanziari, gli intermediari possono individuare una soglia minima
   di  attenzione in base a criteri di funzionalita', economicita' ed
   efficacia. Specifico rilievo e' attribuito alla movimentazione del
   contante per importi non usuali.
La segnalazione   e'   un  atto  distinto  dalla  denuncia  di  fatti
   penalmente  rilevanti  e  costituisce una comunicazione funzionale
   all'avvio  di approfondimenti sul piano economico e finanziario e,
   successivamente, di eventuali indagini investigative.
L'adempimento  degli  obblighi  segnaletici  non esclude, quindi, che
   l'intermediario   denunci   fatti  ritenuti  penalmente  rilevanti
   all'Autorita' Giudiziaria.
Le operazioni  di  natura  illecita  che  non  presentano  profili di
   sospetto  su  una connessione con fenomeni di riciclaggio, ma sono
   finalizzate  a  procurare un danno all'intermediario sono valutate
   ai fini di una segnalazione alla sola Autorita' Giudiziaria.
Particolare     attenzione    e'    richiesta    nella    valutazione
   dell'operativita' anomala riconducibile a soggetti in relazione ai
   quali  sono  pervenute  richieste  di  informazioni  nel quadro di
   indagini  penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. In
   tale  ambito,  gli intermediari valutano se integrare il contenuto
   delle   informazioni   trasmesse   all'Autorita'  Giudiziaria  con
   riferimento   a   tali   nominativi   ovvero   se  procedere  alla
   segnalazione   di   una   operazione   sospetta   con  la  massima
   tempestivita' (cfr. infra, 4.3.).
Gliintermediari  si  dotano  di  adeguate  procedure  interne atte a
   evitare  il  coinvolgimento,  anche  inconsapevole,  in  fatti  di
   riciclaggio.  Il "rischio di riciclaggio" aumenta quando e' minore
   la  conoscenza  del  cliente  e  risultano  inadeguati i controlli
   interni:   tali   elementi   pregiudicano   la   capacita'   degli
   intermediari  di  assolvere correttamente agli obblighi in materia
   di  segnalazione  delle  operazioni  sospette e possono, in ultima
   analisi, minare la reputazione dell'intermediario.
2. La conoscenza della clientela
2.1. L'importanza di una approfondita conoscenza della clientela
Gliintermediari  effettuano  l'analisi  del grado di anomalia di una
   operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la
   pone  in  essere  (  2  ).  Il  dato oggettivo va integrato con le
   informazioni  sul  cliente  in  possesso  dell'intermediario,  nel
   valutare  la  coerenza  e la compatibilita' dell'operazione con il
   profilo  economico-finanziario  che  deve  essere  dichiarato  dal
   cliente  medesimo;  particolare  attenzione  e'  richiesta qualora
   risulti che il cliente non svolge attivita' con rilievo economico.
Ingiustificate  incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive
   del cliente e alla sua normale operativita' - sia sotto il profilo
   quantitativo,   sia   sotto   quello   degli  schemi  contrattuali
   utilizzati   -   richiedono   l'attivazione   della  procedura  di
   segnalazione.
La valutazione  delle  operazioni e' effettuata in base al patrimonio
   informativo  sulle  capacita'  e  sulle  necessita' economiche del
   cliente  in  possesso degli intermediari; questi ultimi, pertanto,
   non devono farsi carico di ulteriori attivita' di accertamento, di
   competenza delle Autorita' di cio' istituzionalmente incaricate.
Unaapprofondita  conoscenza  del cliente costituisce, da un lato, un
   momento   fondamentale   del   percorso   logico  che  porta  alla
   valutazione   dell'operazione   ai   fini   dell'inoltro   di  una
   segnalazione  di  operazione  sospetta,  dall'altro,  un requisito
   essenziale  dell'attivita'  di intermediazione, in quanto consente
   di  individuare i profili di rischio e le possibilita' di sviluppo
   della relazione d'affari.
Gliintermediari  assumono  ogni opportuna iniziativa per affinare la
   conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra
   il  profilo  economico  del  cliente  e  le  prestazioni da questo
   richieste.
Gliintermediari  si  adoperano  per  instaurare  con la clientela un
   rapporto  di  comunicazione  in  un  clima di reciproca fiducia. I
   clienti   sono   resi   edotti   degli  obblighi  della  normativa
   antiriciclaggio,  delle  finalita'  che questa si prefigge e della
   riservatezza   nell'utilizzo  delle  informazioni  raccolte;  cio'
   favorisce  la  collaborazione nelle procedure di identificazione e
   nell'ottenere   chiarimenti,   ulteriori   informazioni  ovvero  i
   documenti necessari. In tale contesto, qualora un cliente proponga
   modalita'   operative   poco   trasparenti   l'intermediario  deve
   illustrarne i possibili rischi e prospettare modalita' corrette.
---------
          2 Nel documento con le locuzioni "clienti" o "clientela" si
             ricomprendono  tutti  i  soggetti che hanno rapporti con
             gli  intermediari  bancari,  finanziari  e  assicurativi
             nonche'  con  gli  altri  destinatari  degli obblighi di
             segnalazione, normalmente individuati con altri termini,
             quali   utenti,   investitori,  assicurati,  contraenti,
             acquirenti, affidati, ecc.

Gliorgani aziendali devono predisporre misure atte ad assicurare che
   alla    corretta    identificazione   anagrafica   si   accompagni
   l'acquisizione   di  informazioni  esaurienti  e  veritiere  sulla
   situazione  economica  e  finanziaria  del  cliente  nonche' sulle
   motivazioni  economiche  sottostanti  alle  operazioni richieste o
   eseguite   e  alla  relazione  finanziaria  nella  quale  esse  si
   iscrivono.
Particolari   cautele   devono   essere   adottate   nelle  relazioni
   intrattenute  mediante  il  canale  telefonico o telematico per le
   operazioni che si configurano come particolarmente irrituali o che
   comportano  rilevanti  movimentazioni;  in  tali  ipotesi andranno
   previsti specifici oneri informativi a carico della clientela.
La normativa antiriciclaggio prevede che, qualora la segnalazione non
   abbia   ulteriore   corso,   gli  organi  investigativi  informino
   l'Ufficio  italiano  dei  cambi  che,  a sua volta, ne da' notizia
   all'intermediario segnalante.
La conoscenza  dell'eventuale  esito  negativo  di  una  segnalazione
   consente  all'intermediario  di  rimuovere  i  motivi  di sospetto
   sull'operativita'   del  cliente,  preservando  cosi'  le  proprie
   relazioni  commerciali  con  il  medesimo. Il processo di feedback
   produce   anche  effetti  positivi  di  carattere  piu'  generale,
   consentendo di affinare i processi valutativi in essere presso gli
   intermediari.
2.2. Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela
La rilevazione  e  l'organizzazione  accentrata  dei dati relativi ai
   rapporti  con  il  cliente  costituiscono  il  presupposto  per un
   compiuto esame del suo profilo economico - finanziario. Oggetto di
   rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine
   all'attivita'  svolta, al contesto economico in cui si colloca, al
   fabbisogno  di  servizi  finanziari,  agli  eventuali rapporti con
   altri intermediari.
Il necessario  punto  di partenza e' rappresentato dai dati contenuti
   nell'anagrafe,  che ricomprendono informazioni su tutti i rapporti
   direttamente  e/o indirettamente intrattenuti con l'intermediario,
   le  garanzie prestate e ricevute e le deleghe a operare rilasciate
   a  terzi.  Su  tale  livello di base si innestano, a seconda della
   complessita'  e  dell'articolazione  operativa degli intermediari,
   ulteriori livelli informativi attinenti alla situazione economica,
   finanziaria e patrimoniale.
Nell'organizzare   le   proprie   evidenze   sulla   clientela,   gli
   intermediari  tengono  conto  delle  informazioni sui collegamenti
   significativi  che i clienti intrattengono tra di loro e con altri
   soggetti.
Assumono  in  proposito  rilievo  non  solo  l'esistenza di relazioni
   societarie  di gruppo, ma anche i legami contrattuali, finanziari,
   commerciali  o  di  altra  natura  che  consentono  di cogliere la
   giustificazione  di  operazioni che devono essere inquadrate in un
   contesto piu' ampio.
Elementi   di   giudizio  sulla  clientela  devono  essere  acquisiti
   attraverso  lo  scambio  di  informazioni  con  altri intermediari
   appartenenti  al  medesimo  gruppo  o rientranti nell'ambito della
   vigilanza consolidata.
Gliintermediari   tenuti   alle  segnalazioni  devono  acquisire  le
   informazioni  anche  da  soggetti  esterni che gestiscono funzioni
   aziendali   in   outsourcing  ovvero  che  svolgono  attivita'  di
   provider;   la   delega   di   funzioni  aziendali  a  societa'  o
   collaboratori esterni non puo' in ogni caso incidere negativamente
   sulla conoscenza della clientela da parte di ciascun intermediario
   e  non  puo'  giustificare  la  mancata  percezione  di sintomi di
   anomalia di una operazione o di un rapporto.
Adeguate  procedure  assicurano  l'utilizzo delle informazioni che la
   clientela  e'  tenuta  a  fornire  con  riferimento  alla  propria
   situazione  finanziaria  e alla propensione al rischio nell'ambito
   della   prestazione  di  servizi  di  investimento  nonche'  delle
   comunicazioni    che    i    clienti    effettuano   relativamente
   all'operativita' con l'estero.
Il quadro  conoscitivo  deve  essere  costantemente aggiornato con le
   evidenze relative alle operazioni progressivamente poste in essere
   e  con  le informazioni provenienti dai vari punti della struttura
   operativa dell'intermediario.
Gliaccertamenti  bancari  e  gli  ulteriori  provvedimenti  disposti
   dall'Autorita'   Giudiziaria  (misure  di  prevenzione,  rinvii  a
   giudizio,  ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualita'
   dei  clienti cosi' come le notizie di stampa, specie se relative a
   operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni
   pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale e tutte le altre informazioni
   desumibili sulla piazza.
Nella  tenuta e nell'aggiornamento delle evidenze sulla clientela gli
   intermediari si avvalgono di idonei sistemi informatici.
Le evidenze    devono    consentire   di   individuare   il   profilo
   economico-finanziario  del  cliente e di determinare una fascia di
   operativita'   normale   che   abbia   riguardo  a  parametri  sia
   quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, sia
   qualitativi,  come  la  tipologia e le condizioni di utilizzazione
   dei  servizi:  in  tale  ambito particolare attenzione e' prestata
   alle operazioni concluse con il canale telefonico o telematico.
La gestione  accentrata delle evidenze integrate provenienti da tutti
   i  settori operativi consente di soddisfare con un unico strumento
   sia  le  tradizionali  esigenze  di  cautela e di contenimento dei
   rischi verso la clientela, sia quelle di sviluppo dell'attivita' e
   di  marketing, sia infine quelle connesse a un ordinato e corretto
   svolgimento  dell'attivita',  tra  cui  si  collocano i compiti di
   contrasto al riciclaggio.
L'estensione  su  scala  internazionale  del fenomeno del riciclaggio
   richiede  che gli intermediari coinvolgano anche i punti operativi
   esteri,  assoggettati  alla normativa antiriciclaggio del Paese di
   insediamento, nella formazione del patrimonio informativo relativo
   alle persone che hanno relazioni d'affari con l'intermediario.
Gliintermediari  devono pertanto favorire lo scambio di informazioni
   utili  per  la  compiuta  conoscenza della clientela, sia fornendo
   alle  strutture  insediate  all'estero  notizie  sui  clienti  che
   intendono   svolgere   oltre  frontiera  la  loro  attivita',  sia
   richiedendo   alle   strutture   estere  informazioni  sulla  loro
   operativita';  inoltre,  i  sistemi  informatici  devono garantire
   l'utilizzo  di  un  patrimonio informativo adeguato e aggiornato e
   consentire la possibilita' di trarre evidenze integrate.
Ciascun intermediario e' invitato a valutare se le iniziative assunte
   dai   clienti   per   ampliare  la  propria  attivita'  a  livello
   internazionale siano coerenti con l'attivita' economica svolta e i
   suoi  possibili  sviluppi;  in tale ambito va prestata particolare
   attenzione  alle  operazioni che coinvolgono soggetti insediati in
   Paesi  segnalati come "non cooperativi" ovvero realizzate mediante
   transazioni commerciali o finanziarie non giustificate.
Pergarantire  l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva,
   particolare  rilievo  assume l'ordinata tenuta dell'Archivio Unico
   Informatico  previsto dalla normativa antiriciclaggio. Un archivio
   nel  quale siano correttamente registrate le informazioni previste
   dalla   legge   costituisce   il  presupposto  per  consentire  la
   ricostruibilita' dell'operativita' della clientela.
Eventuali  categorie  di  operazioni  segnalate  nell'Archivio  Unico
   Informatico   ancora   manualmente   devono  essere  inserite  con
   procedure   automatizzate  nel  piu'  breve  tempo  possibile.  Le
   procedure  di  registrazione  devono consentire in ogni momento di
   effettuare ricerche.
3. I controlli interni
3.1. Il sistema dei controlli interni
Al fine  di  assicurare l'integrita' e l'autonomia gestionale, alcune
   discipline  di  settore  richiedono agli intermediari sottoposti a
   vigilanza di predisporre un efficace sistema dei controlli interni
   per  la  rilevazione  e  la  gestione  dei  rischi; in tale ambito
   rientra anche il "rischio di riciclaggio".
Il sistema dei controlli interni costituisce in ogni caso un presidio
   insostituibile per difendere l'integrita' e l'autonomia aziendale.
La predisposizione  di  adeguate  misure  organizzative e la corretta
   attuazione  delle  procedure  di analisi delle operazioni sospette
   forma  oggetto  dei  controlli,  anche  ispettivi,  da parte delle
   autorita' di vigilanza di settore e dell'UIC ( 3 ).
I controlli  maggiormente  coinvolti  ai  fini  antiriciclaggio  sono
   quelli  di linea, diretti a garantire la corretta esecuzione delle
   operazioni  e  l'affidabilita'  dei  flussi  informativi, e quelli
   periodici,  affidati al collegio sindacale e, laddove presenti, ai
   revisori interni ed esterni.
I controlli  di  linea  devono  individuare  i  presidi necessari per
   garantire  la  presenza  di  adeguate procedure di acquisizione ed
   elaborazione  di  tali  informazioni. Tali procedure devono essere
   periodicamente verificate.
Flussi  informativi tempestivi ed esaurienti, capaci di rappresentare
   correttamente   i   fatti   di  gestione,  risultano  di  cruciale
   importanza  per  il  rispetto  della normativa antiriciclaggio. Il
   patrimonio  dei dati raccolto nell'anagrafe dei clienti - primario
   archivio  elementare  che  censisce gli utenti, anche occasionali,
   degli  intermediari  -  deve  essere  attentamente  tutelato; ogni
   intervento  suscettibile  di  inficiare  il  mantenimento dei dati
   nell'archivio  va  precedentemente  sottoposto  al  vaglio  di una
   struttura di controllo.
Il crescente  utilizzo  in  campo  finanziario di canali distributivi
   basati  su  forme di comunicazione a distanza, tra i quali la rete
   Internet,  puo'  aumentare  il  rischio di un coinvolgimento degli
   intermediari  in  fenomeni  di  riciclaggio;  la  delocalizzazione
   geografica  e  la  spersonalizzazione  del  rapporto  rendono piu'
   difficile  conoscere le condizioni economiche della clientela e le
   motivazioni delle operazioni richieste.
Gliintermediari   verificano  che  i  sistemi  informativi  adottati
   consentano    l'immediato   aggiornamento   dell'andamento   della
   relazione  con il cliente, la tempestiva informazione degli organi
   decisionali   e  una  tendenziale  condivisione  delle  conoscenze
   all'interno    dell'azienda.    Gli   intermediari   che   operano
   diffusamente   in  tali  comparti  devono  pertanto  attivare  gli
   opportuni  controlli  per  verificare,  specie  in caso di importi
   significativi,  la  provenienza delle disponibilita' finanziarie e
   acquisire le informazioni di base sulla natura dell'operazione.
Il collegio  sindacale  e'  chiamato  a  svolgere  un  ruolo attivo e
   propositivo  nella  formulazione di adeguati programmi e procedure
   di  accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa
   antiriciclaggio  e, in particolare, degli obblighi di segnalazione
   di   operazioni   sospette.   I   sindaci   devono  periodicamente
   controllare  la  funzionalita' e l'efficienza di tali meccanismi e
   valutare  il  permanere  delle condizioni di qualita' in relazione
   all'evoluzione   dell'operativita'   aziendale,   della  struttura
   organizzativa e dell'articolazione dei canali distributivi.
          -----------
          3 Per   gli   intermediari   non   abilitati  a  effettuare
             operazioni  di  trasferimento  di  importo  rilevante  i
             controlli  sono  svolti  dal  Nucleo Speciale di Polizia
             Valutaria della Guardia di Finanza.

Perlo  svolgimento  delle  proprie  funzioni in materia, il collegio
   sindacale   deve   avvalersi  di  tutte  le  unita'  organizzative
   deputate,    all'interno   dell'organizzazione   aziendale,   allo
   svolgimento  di  funzioni di controllo, prima tra tutte l'internal
   audit.
Anche  i  revisori  esterni,  laddove  presenti,  rivestono  un ruolo
   essenziale;  per  programmare  e svolgere efficacemente le proprie
   valutazioni  sull'attendibilita' delle informazioni contabili e di
   bilancio,  infatti, essi devono conoscere il sistema dei controlli
   interni  dell'azienda  presso  la  quale  svolgono  l'incarico. Il
   collegio  sindacale  stabilisce  collegamenti  funzionali con tali
   soggetti  al  fine  di essere informato su eventuali disfunzioni e
   anomalie  gestionali  che  dovessero emergere nell'esercizio delle
   loro  funzioni  e  che  potrebbero costituire un utile elemento di
   valutazione per i sindaci ai fini dello svolgimento dei compiti di
   pertinenza.
3.2. La formazione del personale
Gliintermediari pongono in essere una attenta opera di addestramento
   e  di  formazione del personale sugli obblighi di segnalazione. Le
   presenti  "Istruzioni"  devono  essere  divulgate e opportunamente
   illustrate   a  tutto  il  personale,  a  prescindere  dal  titolo
   giuridico  in  base  al  quale  presta l'attivita' lavorativa o la
   collaborazione.
Un'efficace  applicazione  della normativa antiriciclaggio presuppone
   la  piena  consapevolezza  delle  finalita'  e dei principi che ne
   sorreggono   l'impianto.   Il  personale  deve  essere  portato  a
   conoscenza  degli  obblighi  e delle responsabilita' aziendali che
   possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.
L'addestramento  e  la  formazione  del  personale  devono  riservare
   particolare  cura  allo sviluppo di una specifica preparazione dei
   dipendenti  e  dei  collaboratori che sono a piu' diretto contatto
   con  la  clientela. Tale attivita' deve essere estesa, su un piano
   piu'  generale,  all'importanza del principio della conoscenza del
   cliente,   per   consentire   la  ricostruzione  del  suo  profilo
   finanziario.
Specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale
   appartenente  alla  struttura  deputata  a  tenere  i rapporti con
   l'UIC.  A tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in
   merito  all'evoluzione  dei  rischi  di  riciclaggio e agli schemi
   tipici delle operazioni finanziarie criminali.
L'attivita'  di qualificazione del personale deve rivestire carattere
   di  continuita'  e  di  sistematicita'  e va svolta nell'ambito di
   programmi   organici,  che  tengano  conto  dell'evoluzione  della
   normativa   e  delle  procedure  predisposte  dagli  intermediari.
   Annualmente deve essere sottoposta al Consiglio di amministrazione
   di  ciascun intermediario una relazione in ordine all'attivita' di
   addestramento    e    formazione    in    materia   di   normativa
   antiriciclaggio.
Gliintermediari   invitano  il  personale  a  verificare,  prima  di
   instaurare    nuovi   rapporti,   l'effettiva   iscrizione   delle
   controparti  negli albi previsti dalla legge per le varie forme di
   operativita'.
Nondevono  essere  intrattenuti rapporti con soggetti abusivi, anche
   per  la  concorrenza  sleale  svolta nei confronti degli operatori
   legali; particolare attenzione va prestata al fenomeno dell'usura.
   In  tale contesto va richiamata l'attenzione sulla figura di reato
   introdotto  dall'art.  16,  comma  9, della legge 7 marzo 1996, n.
   108,  che  punisce  i  dipendenti che indirizzano una persona, per
   operazioni  bancarie  o  finanziarie,  a un soggetto non abilitato
   all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria.
Il personale   deve  essere  sensibilizzato  affinche'  nell'anagrafe
   clienti   e  nell'Archivio  Unico  Informatico  siano  esattamente
   inseriti  tutti  i dati anagrafici della clientela e correttamente
   riportata l'indicazione dell'attivita' economica svolta.
Gliintermediari devono diffondere l'informativa ricevuta dall'UIC in
   merito  all'eventuale  esito  negativo  della segnalazione tra gli
   addetti  alla  struttura  delegata  a  scambiare  informazioni con
   l'UIC.   Possono  inoltre  prevedere  canali  informativi  interni
   diretti  ai  dipendenti  che  hanno  contribuito  alla valutazione
   preliminare alla segnalazione.
Un supporto  all'azione  di  formazione del personale e di diffusione
   della   complessiva   disciplina   puo'   essere   fornito   dalle
   associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso
   iniziative  volte  ad  approfondire  la  normativa, a studiarne le
   modalita'  di  applicazione  e a diffonderne la conoscenza in modo
   chiaro ed efficace.
3.3. I controlli sull'operato di dipendenti e di collaboratori
I competenti  organi  aziendali delineano una struttura dei controlli
   volta  a  prevenire  o  a  far  emergere tempestivamente eventuali
   episodi  di  infedelta'  da  parte  dei  dipendenti  o degli altri
   collaboratori.
Conriferimento a singole strutture operative o aree di lavoro devono
   essere  poste in evidenza operazioni ripetitive riconducibili agli
   indici di anomalia.
Vanno  rilevate  eventuali  anomalie  connesse  alla  assidua  e  non
   giustificabile  presenza  in  azienda  dei responsabili di settori
   considerati   nevralgici  ovvero  al  tenore  di  vita  del  tutto
   incoerente con i redditi percepiti.
Opportuni  controlli devono essere previsti nel caso di trasferimento
   dei rapporti presso altra succursale del medesimo intermediario in
   occasione    di    correlati   trasferimenti   di   dipendenti   o
   collaboratori.  Nel  caso  di  clientela  acquisita  in  relazione
   all'assunzione  di  dipendenti  o  alla  stipula  di  contratti di
   collaborazione  con  personale  proveniente  da altri intermediari
   deve  essere  assicurato  un  attento ed esaustivo vaglio iniziale
   della clientela eventualmente acquisita.
La mancata  comunicazione  ai  competenti organi aziendali di nuovi e
   significativi  elementi negativi di valutazione della clientela va
   inquadrata  come  fenomeno di infedelta' da parte dei dipendenti o
   dei collaboratori, specie se con funzioni a rilevanza esterna.
Devono  essere  poi  monitorate  le ipotesi in cui singole succursali
   degli    intermediari    richiedano    alla   direzione   generale
   approvvigionamento   di   contante  o  presentino  transazioni  in
   contante  per  importi non proporzionati rispetto alle presumibili
   esigenze dell'area di insediamento o della clientela servita.
Gliintermediari  adottano  strumenti  atti  a consentire la costante
   verifica  dell'attivita' che transita per i collaboratori esterni,
   anche  in  un'ottica tesa a rilevare eventuali operazioni sospette
   poste  in  essere  dai  loro  clienti,  e prestano attenzione alla
   regolarita'  del  comportamento  dei  promotori  finanziari, degli
   agenti assicurativi e dell'altro personale non dipendente.
3.4. La moneta elettronica
L'evoluzione  in  atto nei sistemi di pagamento richiama l'attenzione
   sulla  possibilita' di utilizzo a fini di riciclaggio della moneta
   elettronica  (  4 ). Gli orientamenti maturati in ambito europeo e
   le  linee guida della Banca d'Italia ( 5 ) prevedono l'adozione di
   specifiche  cautele  sia  nella  definizione delle caratteristiche
   dello strumento di pagamento, sia relativamente alle modalita' del
   suo utilizzo nell'ambito del circuito di riferimento.
--------------
          4 La  moneta  elettronica  consiste  in un valore monetario
             rappresentato    da    un    credito    nei    confronti
             dell'emittente,    memorizzato    su    un   dispositivo
             elettronico,    emesso   dietro   ricezione   di   fondi
             corrispondenti  e  accettato  come mezzo di pagamento da
             imprese  diverse  dall'emittente. Tale strumento si puo'
             ricondurre  a  due  principali  tipologie: la card-based
             money  (caricata su una carta di pagamento dotata o meno
             di  microprocessore)  e  la software-based money (che si
             basa  su  software  e  viene  caricata nella memoria del
             personal  computer).  La  moneta elettronica costituisce
             uno   strumento  di  pagamento  sostitutivo  del  denaro
             contante che gli operatori, eventualmente protetti dalla
             garanzia   di   anonimato,  possono  scambiare  anche  a
             notevole  distanza,  localizzandosi  in Paesi carenti di
             adeguati controlli.
          5 Contenuti  rispettivamente,  nel  Rapporto  sulla  moneta
             elettronica  della Banca Centrale Europea del 1998 e nel
             Libro   bianco   sulla   sorveglianza  del  sistema  dei
             pagamenti del 1999.

Tali  cautele  vanno  individuate  con riguardo agli schemi operativi
   utilizzati  in concreto, suscettibili di continui sviluppi indotti
   dall'innovazione  tecnologica,  e possono, ad esempio, riguardare:
   l'apposizione di limiti al valore degli acquisti; l'impossibilita'
   di  trasferire  somme  da  un  dispositivo  elettronico a un altro
   ovvero,  ove  cio'  sia  consentito,  la  tracciabilita'  di detti
   trasferimenti  ( 6 ); la determinazione di limiti di avvaloramento
   per un singolo dispositivo elettronico (ad esempio, per la singola
   carta)  in  linea con l'ammontare massimo presente nella scala dei
   tagli  delle  banconote;  forme  di  controllo sui distributori di
   carte   di   pagamento  e  sugli  esercizi  convenzionati  per  il
   perfezionamento  di  transazioni  concluse  con l'utilizzo di tale
   strumento;  la registrazione di richieste di rimborso anomale, per
   frequenza  ovvero  per  ammontare,  di somme relative a crediti in
   moneta elettronica.
--------------------
          6 Tali  trasferimenti  di  somme possono essere consentiti,
             per  esempio,  per  utilizzare  il credito residuo in un
             dispositivo   di   moneta   elettronica,   che  potrebbe
             risultare  non  sufficiente  per  concludere  una  nuova
             transazione.   Anche   in   questo  casi,  peraltro,  e'
             necessario    adottare    cautele    atte   a   impedire
             l'avvaloramento  senza  limiti  di  un unico dispositivo
             elettronico;   a  tal  fine,  puo'  tra  l'altro  essere
             prevista   l'impossibilita'   di   effettuare  un  nuovo
             trasferimento  di  somme  prima  di  essere  esaurito il
             credito residuo caricato su un diverso dispositivo.

4. La procedura di segnalazione
4.1.  L'iter segnaletico interno all'intermediario Ogni intermediario
   definisce  e  formalizza nella normativa interna una procedura per
   la  segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di garantire
   certezza   di   riferimento  per  il  personale,  omogeneita'  nei
   comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura.
L'iter  della  segnalazione  prevede  una  doppia  valutazione  delle
   operazioni  sospette;  tale  procedura  e' strutturata sul modello
   operativo  tradizionale  delle  banche e va interpretata alla luce
   dell'evoluzione  tecnica dell'attivita' bancaria e delle modalita'
   operative tipiche degli altri intermediari.
La procedura   individuata   da   ciascun  intermediario  prevede  un
   contenuto  numero  di  livelli  attraverso  i  quali  transita  la
   segnalazione   prima   di   giungere  al  "responsabile  aziendale
   dell'antiriciclaggio",  indicato  dalla  normativa  come "titolare
   dell'attivita',   rappresentante   legale   o  suo  delegato";  va
   assicurata  celerita',  riservatezza  e facilita' di confronto tra
   chi matura il sospetto e tale responsabile.
Nelpercorso possono contemplarsi momenti di verifica e di controllo,
   eventualmente   con   l'ausilio  di  funzioni  di  supporto  e  di
   consulenza  interna,  senza  che da cio' derivi pregiudizio per la
   riservatezza e l'efficienza della procedura.
L'iter  valutativo  seguito  deve essere sempre ricostruibile su base
   documentale,  specie  qualora si sia pervenuti alla conclusione di
   non effettuare la segnalazione. Cio' agevola i controlli interni e
   assicura  la  ricostruibilita'  a posteriori delle motivazioni che
   hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili.
I competenti  organi aziendali adottano misure tese ad assicurare che
   il personale a diretto contatto con la clientela sia pronto a dare
   impulso alla segnalazione. Va comunque sollecitata la sensibilita'
   di  tutto  il  personale che cura i rapporti con la clientela, sia
   esso addetto alle strutture centrali o a singoli punti operativi e
   senza distinzioni basate sulla tipologia del rapporto giuridico in
   base al quale e' legato all'intermediario.
Il crescente  ricorso da parte degli intermediari all'instaurazione e
   alla   gestione  di  rapporti  "a  distanza"  impone  di  prestare
   particolare  attenzione  alla definizione di procedure idonee. Nel
   caso  di  rapporti  mediati  da  persone  incaricate delle fasi di
   sviluppo  e  mantenimento  delle relazioni a diverso titolo legate
   all'intermediario,   l'impulso   alla  segnalazione  deve  partire
   proprio da tali collaboratori ( 7 ).
--------------------
          7 Il  coinvolgimento  diretto  dei promotori e degli agenti
             nella  procedura di analisi delle operazioni sospette e'
             stato  sancito  dall'art.  7,  comma  2,  del  d.lgs. n.
             374/99.

Qualora  il  rapporto  con  la  clientela  transiti unicamente per il
   personale  con  il  quale non si instaurano relazioni continuative
   (ad  es.  addetti  al  call  center o cc.dd. phone banking) ovvero
   attraverso  il  canale  telematico  (cc.dd.  e-banking  o internet
   banking)  gli  intermediari  assumono iniziative volte comunque ad
   assicurare  una  adeguata  conoscenza  del  cliente  e  della  sua
   operativita'. L'analisi del cliente prevede il ricorso a procedure
   di  esame su base statistica delle operazioni effettuate e possono
   contemplare visite da parte di collaboratori esterni.
Il "responsabile  aziendale dell'antiriciclaggio", prima di inoltrare
   la  segnalazione,  compie  una valutazione globale dell'operazione
   sulla  base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili; in ogni
   caso  e' tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di
   eventuale anomalia anche in assenza di un impulso riveniente dalla
   struttura operativa.
La procedura  deve  prevedere  momenti  di  scambio informativo tra i
   distinti  livelli  e  una  valutazione dell'operazione da parte di
   tutto il personale comunque coinvolto.
Nello  svolgimento dei propri compiti e' possibile che la funzione di
   internal auditing, anche se affidata a collaboratori esterni, e il
   collegio  sindacale  rilevino  operazioni che, per caratteristiche
   economico-finanziarie,  manifestano  profili  di anomalia. In tali
   ipotesi  devono  essere  raccolte le informazioni rilevanti, anche
   avvalendosi  delle  strutture  operative dell'intermediario e deve
   essere  effettuata  una  prima  valutazione  sulla  natura di tale
   operativita',  procedendo, ove del caso, a trasmettere un'adeguata
   informativa  al  responsabile  aziendale  dell'antiriciclaggio. In
   ogni  caso, l'iter valutativo seguito deve essere ricostruibile su
   base documentale.
Tale  procedura  potra'  essere  seguita  anche  dal  personale delle
   societa'  incaricate  della  revisione contabile per le operazioni
   anomale   eventualmente   riscontrate   nell'ambito   della   loro
   attivita'.
4. 2. La tutela della riservatezza
Nell'ambito   della   procedura  di  segnalazione,  gli  intermediari
   adottano  misure  volte  ad  assicurare  la  massima  riservatezza
   dell'identita'  delle  persone  che effettuano le segnalazioni; in
   tale  ambito  sono previste specifiche forme per la custodia degli
   atti e dei documenti in cui sono contenute le loro generalita'.
La segnalazione  inoltrata  all'UIC  deve  essere  priva di qualsiasi
   riferimento  al  nominativo della persona fisica segnalante. Nella
   segnalazione  sono  riportati solo gli estremi della struttura che
   fa  capo  al  responsabile  aziendale  dell'antiriciclaggio.  Ogni
   diffusione  non  necessaria delle informazioni deve essere evitata
   all'interno  dell'intermediario  e  all'esterno;  la violazione di
   tale  divieto e' punita penalmente dalla legge n. 197/91. 4. 3. La
   sospensione delle operazioni
La normativa   antiriciclaggio  prevede  che  le  segnalazioni  siano
   inoltrate  all'UIC "senza ritardo, ove possibile prima di eseguire
   l'operazione". Gli organi aziendali impartiscono quindi istruzioni
   idonee  a  consentire  un  equo  contemperamento tra l'esigenza di
   tempestivita'  e  quella  di  effettuare  un'adeguata  valutazione
   dell'operazione.
La mancanza  di  un  termine  specifico  entro il quale effettuare la
   segnalazione non puo' interpretarsi come possibilita' di informare
   l'UIC  oltre  ogni  ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo
   non  pienamente  giustificato puo' infatti inficiare la previsione
   normativa  che  consente  la  sospensione delle operazioni, per un
   massimo  di  quarantotto  ore, per consentire il coordinamento con
   gli organi investigativi.
Gliintermediari  predispongono pertanto adeguate procedure operative
   per  valutare le operazioni in corso di esecuzione e garantire una
   pronta ed esaustiva informativa dell'UIC.
Massima   tempestivita'   nella   segnalazione   e'   assicurata  ove
   l'operazione  preveda  il  rilascio  al  cliente  di contante o di
   valori  assimilabili,  per significativo ammontare, soprattutto se
   la medesima e' effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali
   o  a  misure  patrimoniali  di prevenzione ovvero da soggetti agli
   stessi    collegati.    Gli   intermediari   possono   preavvisare
   telefonicamente,  via  telefax  o  con strumenti telematici l'UIC,
   anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
4. 4.   Il   ricorso  a  programmi  informatici  di  selezione  delle
   operazioni   La   scelta   in  merito  all'adozione  di  programmi
   informatici di ausilio alla valutazione delle operazioni in base a
   parametri  prefissati e' rimessa all'autonomia organizzativa degli
   intermediari.
L'individuazione  su  base  automatica di operazioni anomale non puo'
   che  svolgere esclusivamente un ruolo di ausilio nella valutazione
   di  operazioni  con  caratteristiche anomale in considerazione sia
   della  possibilita'  di  utilizzare  standard  prefissati solo per
   taluni  indici  di  anomalia,  sia della costante evoluzione delle
   tecniche di riciclaggio.
Resta  in  ogni  caso ferma la responsabilita' dell'intermediario per
   l'adeguatezza  delle  procedure interne di valutazione a garantire
   il  rispetto  degli  obblighi  imposti  dalla  legge.  La  mancata
   selezione    automatica    non    esclude    la    responsabilita'
   dell'intermediario per l'omessa segnalazione di una operazione che
   si presentava sospetta.
Devono  essere utilizzate procedure informatiche per l'individuazione
   automatica  di  indicatori  di  anomalia  per  l'operativita'  che
   transita su canali telefonici o reti telematiche.
Strumenti  di rilevazione statistica sono infatti idonei a monitorare
   le  operazioni  effettuate  sotto il profilo della ripetitivita' e
   della  significativita'  di  importo,  avendo  presente  che  tale
   operativita'  e'  caratterizzata  da  numerosi  trasferimenti.  Le
   operazioni  evidenziate  devono  essere  poi sottoposte ad analisi
   secondo l'ordinaria procedura di valutazione.
4. 5.  La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l'UIC Per
   la  trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all'UIC
   vanno applicate le disposizioni emanate dall'Ufficio (cfr. G.U. n.
   201 del 29 agosto 1997).
La circolare  dell'UIC  specifica  il  contenuto  della  segnalazione
   indicando  uno  schema segnaletico articolato che gli intermediari
   devono  compilare  per  fornire  le informazioni necessarie per la
   qualificazione  dell'operazione.  Al  fine di agevolare il compito
   dei   segnalanti   e   ridurre  i  costi  della  procedura,  l'UIC
   distribuisce a tutti gli intermediari un software di supporto alla
   produzione  delle  segnalazioni  che  ne consente l'invio anche in
   forma cifrata.
Il rapporto   tra   gli   intermediari   e  l'UIC  e'  incentrato  su
   collaborazione,  confidenzialita'  e fiducia. Le segnalazioni sono
   corredate  da  dettagliate  informazioni  sul  profilo economico e
   finanziario  del soggetto segnalato e sugli eventuali collegamenti
   (operativi, societari, ecc.) con altri soggetti.
Gliintermediari   forniscono   pronta  ed  esaustiva  risposta  alle
   eventuali  richieste  di  informazioni;  laddove emergano elementi
   ulteriori, integrano l'informativa gia' trasmessa.
Ciascun  intermediario  individua  al  proprio  interno una struttura
   accentrata  delegata  a scambiare con l'UIC tutte le comunicazioni
   relative alle segnalazioni, compresi gli eventuali approfondimenti
   richiesti  dall'Ufficio;  tale  struttura  fa capo al responsabile
   aziendale dell'antiriciclaggio.
Pergli  intermediari  di rilevanti dimensioni non puo' escludersi la
   possibilita'  di designare piu' delegati responsabili dei rapporti
   con  l'Ufficio  italiano  dei  cambi;  in tali ipotesi va comunque
   assicurato  il coordinamento dell'attivita' dei delegati e il loro
   accesso  a  tutte  le informazioni in possesso dell'intermediario.
   Peraltro,  i  benefici che appaiono riconducibili allo sviluppo di
   una  relazione  costante  tra  l'Ufficio  e il responsabile presso
   l'intermediario induce a limitare l'utilizzo di tale possibilita'.
Gliintermediari  organizzati  in  forma  di  gruppo possono adottare
   procedure  unitarie  e  devono  assicurare forme di collaborazione
   operativa   che  utilizzino  le  informazioni  disponibili  presso
   l'intero gruppo.
Nelcaso  di  intermediari  di ridotte dimensioni, potrebbe rilevarsi
   l'opportunita'  di  condurre  approfondimenti  con l'ausilio degli
   organismi  di  categoria;  all'interno  di  tali  organismi potra'
   quindi  essere individuata una struttura che effettui il vaglio di
   secondo  livello  sulle  operazioni  ritenute anomale e rivesta il
   ruolo  di  delegato  nei  rapporti  con l'UIC. Per la trasmissione
   delle  segnalazioni  gli  intermediari devono utilizzare di regola
   procedure informatiche o telematiche.

                            PARTE SECONDA
                         Indici di anomalia
Introduzione alla casistica
La normativa    antiriciclaggio    stabilisce   l'obbligo   per   gli
   intermediari  di  segnalare le operazioni sospette di riciclaggio,
   muovendo   dalla  considerazione  dei  connotati  oggettivi  delle
   operazioni   (caratteristiche,   entita',   natura),  dei  profili
   soggettivi  del cliente (capacita' economica e attivita' svolta) e
   di  ogni  altra  circostanza  conosciuta  a ragione delle funzioni
   esercitate.
Conil termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un
   determinato  atto,  ma  anche  un  insieme  di  movimentazioni che
   appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.
Il metodo  valutativo  muove  dalla considerazione che, nella maggior
   parte  dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione e' di
   per   se'   neutra  e  quindi  non  consente  di  individuare  con
   immediatezza  le  finalita'  sottostanti.  Operazioni  che  -  per
   importo,    modalita',    canale    distributivo,   localizzazione
   territoriale  -  sono  normali  se  effettuate  da  un cliente con
   determinate   caratteristiche,   possono   risultare   di   valore
   sproporzionato  o  comunque  economicamente  non giustificabili se
   richieste  da un altro cliente. Allo stesso modo, comportamenti in
   linea  con  la capacita' economica e l'operativita' svolta possono
   risultare   anomali   alla   luce   di   altre   notizie   di  cui
   l'intermediario dispone in virtu' della propria attivita'.
La casistica  fornisce  indicazioni  esemplificative  di anomalia che
   attengono  alla  forma oggettiva dell'operazione in presenza delle
   quali  l'intermediario,  sulla base di tutte le altre informazioni
   di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti al fine
   di formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.
L'elencazione   contiene  in  primo  luogo  indicazioni  di  anomalia
   riferite  a  tutte  le categorie di operazioni. Sono poi precisati
   ulteriori indici classificati secondo la tipologia degli strumenti
   utilizzati.   E'   infine   dedicata   specifica   attenzione   ai
   comportamenti  dei  clienti  che  effettuano  operazioni  che  per
   tipologia,  oggetto,  frequenza  e dimensioni risultano incoerenti
   con    l'attivita'    svolta   o   con   la   propria   situazione
   economico-patrimoniale.
Peragevolare  la lettura e la comprensione degli indicatori, vengono
   forniti  taluni  sub-indici esemplificativi, normalmente collegati
   alla specificita' operativa degli intermediari.
L'elenco   non   deve   essere   considerato   esaustivo,   anche  in
   considerazione   della  continua  evoluzione  delle  modalita'  di
   svolgimento  delle operazioni finanziarie. Gli intermediari, sulla
   base  della propria esperienza e del segmento di mercato nel quale
   operano,  devono  quindi integrare o specificare gli indicatori di
   anomalia.  A  tal  fine  potranno  avvalersi dei criteri riportati
   nella  prima  parte  del  presente  documento. La casistica non va
   intesa  come  un  insieme  di controlli meramente formali, ma come
   strumento  operativo  da  utilizzare  per  le verifiche aziendali,
   tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia individuati
   nelle  Istruzioni  non  e' sufficiente, di per se', a escludere il
   sospetto  che  un'operazione  possa  essere  connessa con fatti di
   riciclaggio.
Gliindicatori  sono  formulati  con  riferimento  all'ipotesi che il
   cliente  sia  conosciuto dall'intermediario, indipendentemente dal
   canale  distributivo utilizzato (dipendenze, promotori finanziari,
   agenti assicurativi, canali telefonici o telematici, ecc.).
Perquanto  concerne  le  operazioni sospette ricollegabili a profili
   fiscali,  vanno  tenute  presenti  le  recenti modifiche al regime
   penale  in  materia  tributaria. In tale contesto, per configurare
   l'ipotesi  di illeciti penali connessi alle dichiarazioni fiscali,
   occorrerebbe  conoscere,  non solo i corrispettivi non dichiarati,
   ma   anche   la   situazione   soggettiva   del  contribuente  per
   "ricostruire" l'ammontare dell'imposta evasa, ovvero essere venuti
   a  conoscenza  dell'inserimento  di  eventuali  fatture  false  in
   dichiarazione. Viceversa, il reato di emissione di fatture o altri
   documenti  per  operazioni  in  tutto  o  in  parte inesistenti e'
   considerato   delitto   indipendentemente   da   qualsiasi  soglia
   quantitativa;   nella  valutazione  dei  profili  di  sospetto  in
   quest'ultimo   caso   va   considerato  che  l'emissione  di  tali
   documenti,  oltre  a essere ritenuta una violazione di particolare
   gravita',   puo'  anche  costituire  un  mezzo  per  celare  altre
   fattispecie di natura delittuosa.
Nelcaso   di   operazioni   richieste   da  utenti  occasionali,  la
   valutazione  - qualora le informazioni sulla capacita' economica e
   l'attivita'  svolta  risultino  insufficienti  -deve  concentrarsi
   soprattutto  sulle  caratteristiche tecniche dell'operazione, e in
   particolare sulla sua entita'.
Nella  fase  di  avvio  di  un  nuovo  rapporto  l'intermediario deve
   assumere  un atteggiamento improntato a maggiore prudenza. Qualora
   sia  utilizzato  il  canale  telematico  o  quello  telefonico, un
   elemento   di   valutazione   significativo  e'  costituito  dalle
   modalita'  dell'afflusso iniziale dei mezzi finanziari; qualora vi
   siano operazioni di importo rilevante e non suffragate da adeguate
   informazioni,  l'intermediario  puo' giungere fino a non accettare
   le operazioni richieste.
Qualora  non  si  dia  corso  all'operazione  e l'intermediario abbia
   comunque   acquisito   significativi   elementi  di  sospetto,  la
   segnalazione deve essere comunque inoltrata.
1. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni
1.1.   Ripetute  operazioni  della  stessa  natura  non  giustificate
   dall'attivita' svolta dal cliente ed effettuate con modalita' tali
   da denotare intenti dissimulatori
- frequenti   afflussi  di  disponibilita'  finanziarie  che  vengono
   trasferite,  dopo  un  breve  intervallo di tempo, con modalita' o
   destinazioni non ricollegabili alla normale attivita' del cliente,
   soprattutto se provenienti o destinate all'estero
- alimentazione  dei  rapporti  con  strumenti  (contante,  titoli di
   credito,  bonifici)  che  non  appaiono  coerenti  con l'attivita'
   svolta dal cliente
1.2. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto
   se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione
- frequenti  operazioni  per  importi  di poco inferiori al limite di
   registrazione,  soprattutto  se  effettuate  in  contante o per il
   tramite  di  una  pluralita'  di  altri  intermediari, laddove non
   giustificate dall'attivita' svolta dal cliente
- accensione  di  piu'  libretti  di  deposito  bancari  o postali al
   portatore  o  di  altri  titoli  equivalenti  per  importi di poco
   inferiori al limite di registrazione
- prelevamento  di  ingenti  somme mediante richiesta non motivata di
   assegni  circolari  di  importo  di  poco  inferiore  al limite di
   registrazione
- liquidazione  di  contratti  aventi  a oggetto strumenti finanziari
   ovvero  di  polizze  assicurative  effettuata  richiedendo  denaro
   contante  o  frazionamento  dell'importo  complessivo  in numerosi
   titoli di credito
- frequenti  operazioni  di disinvestimento di strumenti finanziari o
   di  riscatto su polizze assicurative per importi unitari inferiori
   al limite di registrazione
- alimentazione di conti in essere presso societa' fiduciarie tramite
   frequenti afflussi di disponibilita' soprattutto se provenienti da
   una  pluralita'  di  intermediari  e con modalita' tali da eludere
   l'obbligo di registrazione
1.3.  Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto
   a  quelle  di  norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi
   sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie
- apertura   e   chiusura   di  rapporti  utilizzati  unicamente  per
   l'esecuzione di specifiche operazioni
- afflussi   finanziari   di   ingente   ammontare,   soprattutto  se
   provenienti  dall'estero,  su  rapporti per lungo tempo inattivi o
   poco movimentati
- versamenti  ingenti  su  conti  intestati a societa' effettuati dai
   soci  o  da  soggetti  a  questi  collegati con disponibilita' non
   riconducibili  all'attivita' della societa' stessa, soprattutto se
   in contante
1.4. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano
   svantaggiose   per   il  cliente  sotto  il  profilo  economico  o
   finanziario
- acquisto,  per  importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze
   assicurative  ovvero  beni  in leasing a prezzi non coerenti con i
   correnti valori di mercato o con il loro prevedibile controvalore
- estinzione  anticipata  di  un contratto avente a oggetto strumenti
   finanziari  o polizze assicurative, soprattutto se effettuata dopo
   poco  tempo  dalla  stipula  o  con  richiesta  di liquidazione in
   contante
- stipula   di  un  contratto  di  compravendita  avente  ad  oggetto
   strumenti   finanziari  seguito  da  un  successivo,  ravvicinato,
   contratto  uguale ma di segno contrario e di prezzo difforme fra i
   medesimi clienti
- piani  di  investimento  o  polizze  di assicurazione sulla vita di
   tipologia non coerente con l'eta' del cliente
- versamento  di  anticipi  relativi a premi assicurativi o canoni di
   leasing   che  risultano,  senza  plausibili  giustificazioni,  di
   entita' notevolmente superiore a quella normalmente richiesta
- stipula  di  piu'  contratti assicurativi sulla vita della medesima
   persona in un arco temporale ristretto
1.5.  Operazioni  effettuate frequentemente da un cliente in nome o a
   favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati
- utilizzo   da  parte  di  imprese  o  enti  di  conti  intestati  a
   amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di
   natura finanziaria o assicurativa
- rilascio  di  garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri
   soggetti,  qualora  il  rapporto  tra  garante  e beneficiario non
   appaia giustificato
- stipula  di  contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero
   di  polizze  assicurative  con  vincoli  o pegni a favore di terzi
   ovvero  con  beneficiari  non appartenenti al nucleo familiare del
   contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare
   tali operazioni
1.6.  Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente
   senza plausibili giustificazioni
- prestazioni di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero, da
   parte  di  terzi  non conosciuti dei quali non vengono fornite dal
   cliente  sufficienti indicazioni in ordine ai rapporti commerciali
   o finanziari idonei a giustificare tali garanzie
- garanti,  fornitori  di  beni  in  leasing  o  soggetti estranei al
   rapporto   che,   spontaneamente,   intervengono  se  si  verifica
   l'inadempimento   del  debitore  e  provvedono  direttamente  alla
   copertura dell'esposizione
- operazioni   effettuate  da  delegati  che,  per  frequenza  o  per
   ammontare,  non  sono ricollegabili all'attivita' economica o alle
   caratteristiche del delegante
1.7.  Operazioni  richieste  con  indicazioni  palesemente inesatte o
   incomplete,   tali   da   far   ritenere  l'intento  di  occultare
   informazioni  essenziali,  soprattutto  se  riguardanti i soggetti
   interessati dall'operazione
1.8.  Operazioni  con  controparti insediate in aree geografiche note
   come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di
   contrabbando    di    tabacchi,   che   non   siano   giustificate
   dall'attivita' economica del cliente o da altre circostanze
2. Indici  di  anomalia  relativi  alle  operazioni in contante e con
   moneta elettronica
2.1. Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che
   il cliente non rappresenti particolari esigenze
2.2.  Versamento  di  denaro  contante  per  importi  rilevanti,  non
   giustificabile con l'attivita' economica del cliente
2.3.  Ricorso  al  contante  in  sostituzione  degli  usuali mezzi di
   pagamento utilizzati dal cliente
- richieste   frequenti   e  per  importi  significativi  di  assegni
   circolari  contro  versamento  di  denaro  contante,  anziche' con
   l'utilizzo delle disponibilita' presso l'intermediario
- utilizzo   frequente   di  contante  per  importi  consistenti  per
   effettuare,  entro  un breve intervallo di tempo, trasferimenti di
   fondi, soprattutto se con controparti insediate in paesi esteri
- rilevanti  e/o  frequenti  versamenti  di  premi  assicurativi  per
   contante, privi di apparente giustificazione, soprattutto nel caso
   di stipulazione di piu' rapporti
- pagamento in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme
   dovute  a  seguito dell'utilizzo di carte di credito, specialmente
   se senza limitazioni di spesa
2.4. Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre
   valute,  soprattutto  se  effettuato  senza  transito per il conto
   corrente
- cambio   di  banconote  per  importi  significativi  effettuato  in
   un'unica  soluzione  o  con cadenze ravvicinate, soprattutto se di
   taglio elevato
- cambio  di  banconote  in  lire  o valuta comunitaria con valuta di
   Paesi   non  comunitari  effettuato  nel  periodo  transitorio  di
   introduzione dell'EURO, soprattutto se con elevata frequenza e per
   importi significativi
- cambio   di  banconote  in  lire  o  valuta  comunitaria  con  EURO
   effettuato  nel  periodo  transitorio  di  introduzione dell'EURO,
   soprattutto se con elevata frequenza e per importi significativi
2.5.  Operazioni  aventi  a  oggetto l'utilizzo di moneta elettronica
   che,   per   importo  o  frequenza,  non  risultano  coerenti  con
   l'attivita'  svolta  dal distributore o dal merchant ovvero con il
   normale utilizzo dello strumento da parte della clientela
- richieste   eccessive   di   moneta  elettronica  ovvero  reiterate
   richieste  di  rimborso del valore non speso di moneta elettronica
   da parte di singoli distributori
- volumi  di vendita anomali rispetto al tipo di attivita' esercitata
   da parte di un singolo merchant
- richieste  di  rimborso  frequenti o di elevato ammontare, anche se
   frazionato,  da  parte  di  clientela relative a somme concernenti
   crediti in moneta elettronica non utilizzati
3. Indici   di   anomalia   relativi  alle  operazioni  in  strumenti
   finanziari e alle polizze assicurative
3.1.  Negoziazione  di  strumenti  finanziari  senza che l'operazione
   transiti sul conto corrente del cliente
- presentazione  di  strumenti finanziari per l'incasso in contanti o
   per l'acquisto di altri strumenti finanziari, senza l'utilizzo del
   proprio conto corrente
- acquisti  frequenti  per  importi  significativi  o immotivatamente
   frazionati di strumenti finanziari pagati con denaro contante
- disinvestimento  parziale  o  totale  di  strumenti  finanziari con
   trasferimento  di  somme  in piazze diverse da quelle indicate nel
   contratto  o a favore di soggetti diversi dagli intestatari ovvero
   a  cointestatari  inseriti  solo  negli  ultimi mesi nel contratto
   d'investimento
3.2.  Negoziazioni  di  strumenti finanziari aventi scarsa diffusione
   tra  il  pubblico,  ripetute  con elevata frequenza e/o di importo
   rilevante,  soprattutto  se  concluse con controparti insediate in
   Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE
3.3.  Ricorso  a  tecniche  di  cointestazione dei contratti aventi a
   oggetto  strumenti  finanziari o delle polizze assicurative ovvero
   variazioni   delle  intestazioni  degli  stessi  senza  plausibili
   giustificazioni
- immotivata  richiesta  di  frazionamento  dell'investimento in piu'
   operazioni  della  stessa tipologia con diversi cointestatari, non
   giustificato  da  una logica di ripartizione del rischio ovvero di
   diversificazione dell'investimento
- ricorrenza  di  uno  stesso  nominativo come cointestatario di piu'
   contratti  aventi  a  oggetto  strumenti  finanziari  o di polizze
   assicurative con intestatari diversi
- inusuale frequenza nelle variazioni degli intestatari dei contratti
   aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative
   ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell'investimento
- cambio  del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative
   a  favore  di  terzi  non  appartenenti  al  nucleo  familiare del
   contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare
   la variazione
4. Indici  di  anomalia  relativi alle polizze assicurative vita e ai
   rapporti di capitalizzazione
4.1.  Stipulazione  di diverse polizze di assicurazione con pagamento
   dei   relativi  premi  mediante  assegni  bancari  che  presentano
   molteplici girate
4.2.   Stipulazione  di  polizza  di  assicurazione  sulla  vita  con
   beneficiario il portatore della polizza
4.3.  Nomina di piu' beneficiari di polizze assicurative in modo tale
   che  l'importo  da  liquidare  risulti  frazionato in tranche, non
   giustificata dai rapporti tra il cliente e i beneficiari
4.4.  Liquidazione  in  un  arco temporale ravvicinato di prestazioni
   relative  a  molteplici  polizze sottoscritte da clienti diversi e
   aventi come beneficiario la stessa persona
4.5.  Rilevanti  e/o  contemporanee  richieste  di  riscatto  e/o  di
   prestito relative a piu' polizze assicurative, soprattutto qualora
   comportino  l'accettazione  di  condizioni non convenienti, ovvero
   frequenti  operazioni  di  riscatto  parziale relative a polizze a
   premio unico di rilevante importo
4.6.  In  caso  di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio
   del  diritto  di revoca o del diritto di recesso di cui agli artt.
   111 e 112 del d.lgs. 174/95
4.7. Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da
   parte  del  contraente  di  titoli o altri beni (v. art. 40 d.lgs.
   174/95)  il  cui  possesso  non  sia  giustificato dalla capacita'
   economica e dall'attivita' svolta dallo stesso
5. Indici  di  anomalia  relativi alle operazioni in altri prodotti e
   servizi
5.1.  Presentazione  di  libretti  di  deposito  bancari o postali al
   portatore  con  saldo  superiore  al  limite  di  legge  ancora in
   circolazione,  senza  che il cliente fornisca adeguate spiegazioni
   sulla tardiva presentazione degli stessi
5.2.  Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento
   commerciale  per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa
   transazione  sia  giustificata dall'usuale attivita' economica del
   cliente
5.3.  Intestazione  fiduciaria  di  beni  e/o di strumenti finanziari
   qualora  gli  stessi risultino in possesso del cliente da un breve
   intervallo  di  tempo  quando  cio'  non  appaia  giustificato  in
   relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attivita'
   svolta
5.4.  Ripetuti  utilizzi  di  cassette  di  sicurezza o di servizi di
   custodia  o  frequenti  depositi e ritiri di plichi sigillati, non
   giustificati dall'attivita' o dalle abitudini del cliente
5.5.  Rilascio  di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi
   non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di
   collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio
5.6.  Acquisto  o  vendita  di rilevanti quantita' di monete, metalli
   preziosi  o  altri valori, senza apparente giustificazione e/o non
   in linea con le condizioni economiche del cliente
5.7.  Rapporti  che  presentano  una  movimentazione non giustificata
   dall'attivita'  svolta  dal cliente e che risultano caratterizzati
   da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di
   titoli,  soprattutto  se in cifra tonda, con pluralita' di girate,
   con  altri  elementi  ricorrenti  ovvero  emessi  al portatore o a
   favore  dello  stesso  traente;  richiami  dei titoli e ritorni di
   insoluti  a  volte  seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento
   degli addebiti e degli accrediti
6. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela
6.1.  Clienti  che  si  rifiutano  o  si mostrano ingiustificatamente
   riluttanti    a    fornire    le   informazioni   occorrenti   per
   l'effettuazione   delle   operazioni,   a  dichiarare  le  proprie
   attivita',  a  presentare  documentazione  contabile  o  di  altro
   genere,   a   segnalare   i   rapporti   intrattenuti   con  altri
   intermediari,  a  dare  informazioni  che, in circostanze normali,
   renderebbero  il  cliente  stesso  idoneo  a effettuare operazioni
   bancarie, finanziarie o assicurative
6.2.  Clienti  che  chiedono  di ristrutturare l'operazione quando la
   configurazione   originariamente  prospettata  implichi  forme  di
   identificazione  o registrazione oppure supplementi di istruttoria
   da parte dell'intermediario
6.3.  Clienti  che  evitano  contatti  diretti  con  i dipendenti o i
   collaboratori  dell'intermediario rilasciando deleghe o procure in
   modo frequente e ingiustificato
6.4.  Clienti  che  presentano materialmente titoli o certificati per
   ingenti  ammontari,  soprattutto  se  al  portatore, ovvero che, a
   seguito  di  operazioni  di  acquisto,  ne  richiedono la consegna
   materiale
6.5.   Clienti   che  senza  fornire  plausibili  giustificazioni  si
   rivolgono  a  un  intermediario  o  a un suo collaboratore lontani
   dalla  zona di residenza o di attivita', soprattutto se richiedono
   la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso
- clienti che per l'effettuazione di pagamenti derivanti da contratti
   aventi a oggetto strumenti finanziari o da polizze assicurative si
   appoggiano  a punti operativi lontani dalla zona di residenza o di
   attivita'   ovvero   variano  frequentemente  il  punto  operativo
   utilizzato
6.6.  Clienti  che effettuano operazioni di importo significativo con
   utilizzo  di  contante o strumenti al portatore quando risulti che
   gli  stessi  sono  stati  recentemente  sottoposti ad accertamenti
   disposti  nell'ambito  di procedimenti penali o per l'applicazione
   di misure di prevenzione
6.7.  Clienti  in  situazione di difficolta' economica che effettuano
   operazioni   di   rilevante  ammontare  senza  fornire  plausibili
   giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati
- clienti  che  provvedono inaspettatamente a estinguere totalmente o
   parzialmente proprie obbligazioni
- clienti  che chiedono la stipulazione di contratti assicurativi che
   comportano il versamento di premi di importo rilevante
- clienti   che   acquistano   strumenti   finanziari   per   importi
   significativi 6.8. Clienti che richiedono di effettuare operazioni
   con  modalita'  inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata
   complessita', o di importo rilevante
- clienti  che chiedono di non far transitare nel proprio conto somme
   affluite su conti transitori e/o di attesa dell'intermediario 6.9.
   Clienti,  o garanti di clienti, che frequentemente e senza fornire
   plausibili  giustificazioni  chiedono  la  restituzione dei valori
   dati  in  garanzia  previa costituzione della provvista necessaria
   all'acquisto  di  altri  strumenti  finanziari  6.10.  Clienti che
   richiedono  o  intrattengono  con  gli  intermediari  rapporti con
   configurazione illogica
- apertura  di  numerosi conti presso il medesimo intermediario senza
   apparente giustificazione
- instaurazione  di  rapporti  con numerosi intermediari nella stessa
   zona senza logica giustificazione