Art. 3. Per le iniziative da realizzare nel settore della produzione agricola primaria, le misure del contributo in conto capitale citato all'art. 1, espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti: ----> Vedere Tabella <---- 2. Le misure di cui al comma 1 previste per le iniziative di avvio di attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti aziendali innovativi sono elevate, rispettivamente, al 55% ESL e al 45% ESL nel caso di imprese aventi i requisiti di giovane imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui al citato Regolamento CE del Consiglio n. 1257/99. 3. Per la decorrenza delle spese agevolabili si applica quanto disposto al comma 2 dell'art. 1. Per le iniziative da realizzare nell'ambito del settore della produzione agricola primaria, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse le spese per l'acquisto di brevetti sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dell'investimento complessivamente ammesso; mentre e' totalmente esclusa l'agevolabilita' delle spese finalizzate all'acquisto di attivita' preesistenti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2001 Il Ministro: Letta