Art. 3.
    Per  le  iniziative  da  realizzare  nel settore della produzione
agricola  primaria, le misure del contributo in conto capitale citato
all'art.  1,  espresse  in  equivalente  sovvenzione lordo (ESL) e in
percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:
                    ---->   Vedere Tabella  <----


    2.  Le  misure  di  cui  al comma 1 previste per le iniziative di
avvio  di  attivita',  acquisto  di attivita' preesistenti e progetti
aziendali  innovativi  sono elevate, rispettivamente, al 55% ESL e al
45%   ESL   nel  caso  di  imprese  aventi  i  requisiti  di  giovane
imprenditore  agricolo,  secondo  la  definizione  di  cui  al citato
Regolamento CE del Consiglio n. 1257/99.
    3.  Per  la  decorrenza delle spese agevolabili si applica quanto
disposto al comma 2 dell'art. 1.
  Per  le  iniziative  da  realizzare  nell'ambito  del settore della
produzione   agricola   primaria,  tenuto  conto  dell'autorizzazione
comunitaria  di cui alle premesse le spese per l'acquisto di brevetti
sono  ammissibili  entro  il limite massimo del 12% dell'investimento
complessivamente    ammesso;    mentre    e'    totalmente    esclusa
l'agevolabilita'  delle  spese  finalizzate all'acquisto di attivita'
preesistenti.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 2 febbraio 2001
                                                   Il Ministro: Letta