Art. 3. Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna iniziativa e' ottenuto sommando i valori normalizzati dei primi tre criteri indicati all'articolo l e dei criteri regionali eventualmente individuati, comprensivi, qualora ne ricorrano le condizioni, delle maggiorazioni previste dal medesimo art. 1 per il 4o e 5o criterio.