Art. 3.
  Il  punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria
di ciascuna iniziativa e' ottenuto sommando i valori normalizzati dei
primi  tre  criteri  indicati  all'articolo l e dei criteri regionali
eventualmente  individuati,  comprensivi,  qualora  ne  ricorrano  le
condizioni,  delle maggiorazioni  previste dal medesimo art. 1 per il
4o e 5o criterio.