Art. 4. Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo puo' subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione della graduatoria, non superiori a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non puo' superare i 20 punti percentuali. Il superamento dei predetti limiti di scostamento determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314. Qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri 4o e 5o lo scostamento e' calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2001 Il Ministro: Letta