Art. 4.
  Il  valore  di ciascun criterio risultante a consuntivo puo' subire
scostamenti  in  diminuzione,  rispetto ai valori posti a base per la
formazione  della  graduatoria, non superiori a 30 punti percentuali,
mentre   la  media  degli  scostamenti  in  diminuzione  dei  criteri
interessati non puo' superare i 20 punti percentuali.
  Il  superamento  dei  predetti  limiti  di scostamento determina la
revoca  delle  agevolazioni,  ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera
d),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314.
  Qualora   vengano   meno   gli   elementi   che  hanno  determinato
le maggiorazioni  percentuali  previste  in base all'applicazione dei
criteri  4o  e 5o lo scostamento e' calcolato in base alla differenza
tra    il    valore    iniziale    dei    criteri   incrementati   di
dette maggiorazioni  percentuali  ed  il  valore di quelli rilevati a
consuntivo.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 febbraio 2001
                                                   Il Ministro: Letta