IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   Regolamento   per  la  semplificazione  del
procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli
interventi  a  favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1
della legge n. 59/1997);
  Visto  l'art.  9 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  314/2000,  che  stabilisce  che  il  Ministero dell'industria del
commercio  e  dell'artigianato  fissa  i termini per la presentazione
delle  domande  di  agevolazione,  ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;
  Visto  altresi'  l'art.  12,  comma  4  del  predetto  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero
dell'industria  del  commercio  e dell'artigianato rende noto, con lo
stesso  decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili  per  ogni  regione  e  provincia autonoma e i criteri di
priorita'  eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma
2 del medesimo articolo;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, con il quale,
ai  sensi  degli  articoli  11  e 21 comma 3 del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000,  sono state ripartite le
risorse  finanziarie  statali  relative  all'esercizio  2000  tra  le
regioni e le provincie autonome;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 2 febbraio 2001, con il quale
sono  stati  fissati  i  criteri di priorita' per la formazione delle
graduatorie,  validi  in  tutto  il territorio nazionale, ai sensi di
quanto  disposto  dall'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 314/2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 2 febbraio 2001, con il quale
sono  state  individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in
conformita' a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
  Vista  la propria circolare n. 1138443 del 2 febbraio 2001, emanata
ai sensi dell'art. 13 comma 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  314/2000,  che  contiene  le  necessarie  indicazioni
esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;
  Viste  le comunicazioni trasmesse dalle regioni e province autonome
ai  sensi  dell'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  314/2000  con  le quali sono state indicate le
risorse  regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed
i   criteri   regionali   da   utilizzare  per  la  formazione  delle
graduatorie;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, ai sensi del quale i requisiti, le condizioni e le modalita' per
l'accesso  alle  agevolazioni  vengono comunicati alle imprese almeno
novanta giorni prima dell'invio delle domande;
  Considerato  che si puo' provvedere all'apertura dei termini per la
presentazione  delle  domande di agevolazione da parte delle imprese,
per  l'assegnazione delle risorse statali relative all'anno 2000 e di
fondi  stanziati  dalle regioni ad integrazione delle stesse ai sensi
dell'art. 12, comma 1, del predetto Regolamento n. 314/2000;
  Ritenuto  di  poter  fissare  il  termine iniziale di presentazione
delle  domande al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della   circolare  esplicativa  sopracitata,  provvedendo
intanto  a  diramarne  il  contenuto, nelle more della pubblicazione,
attraverso  il sito internet www.minindustria.it, per consentire alle
imprese  interessate  di disporre di un congruo lasso di tempo per la
compilazione del modulo di domanda;
  Considerato   pertanto  opportuno  fissare  il  termine  finale  al
31 maggio 2001;
  Visto  l'art.  22,  comma  l,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   314/2000,   ai   sensi   del   quale  il  Ministero
dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato  fissa, una volta
l'anno, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle
province  autonome  dei  programmi previsti dall'art. 21 del medesimo
decreto;
  Ritenuto  opportuno  provvedere  all'apertura  dei  termini  per la
presentazione  dei  predetti programmi, per consentire alle regioni e
province  autonome  interessate la relativa predisposizione e l'avvio
delle  attivita' previste per la loro attuazione, fissando il termine
iniziale  al  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale della sopracitata circolare esplicativa;
  Ritenuto  altresi' opportuno fissare il termine finale al 31 luglio
2001,  affinche'  i programmi di cui sopra possano essere predisposti
da  tutte  le  regioni dopo un congruo lasso di tempo, per consentire
alle   regioni   e   province   autonome   il  tempo  necessario  per
l'espletamento delle procedure di approvazione dei programmi stessi e
di stanziamento dei relativi fondi regionali;
  Considerato che la Commissione europea, in data 17 gennaio 2001, ha
autorizzato  il  regime d'aiuto previsto dalla legge 25 febbraio 1992
n.  215,  ritenendolo  compatibile  con  il  mercato comune, anche in
considerazione  degli  impegni  assunti  dalle  autorita' italiane di
adottare  opportune  misure  ai  sensi  dell'art. 88, paragrafo 1 del
trattato;
  Considerato  che dall'autorizzazione comunitaria sopracitata deriva
l'obbligo,  per  l'attuazione degli interventi a favore dei programmi
regionali  sopraccitati, di contenere la misura dell'agevolazione nei
limiti  della regola de minimis nel caso in cui i programmi regionali
prevedono aiuti a favore di soggetti terzi e questi ultimi abbiano la
qualifica di imprese;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande
da  parte  delle  imprese  per  l'accesso  alle agevolazioni a favore
dell'imprenditoria  femminile  di  cui  al  capo  II  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 luglio  2000  n.  314 e' fissato al
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  della  circolare  esplicativa  n.  1138443  del
2 febbraio 2001 citata in premessa. Il testo della predetta circolare
e'  reso  disponibile,  dalla  data  del  presente  decreto, nel sito
internet www.minindustria.it
  2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma
1 e' fissato al 31 maggio 2001.
  3.  Le  risorse  disponibili  per  il  bando di cui al comma 1 sono
complessivamente  pari a L. 301.000.000.000 e risultano composte, per
L. 285.000.000.000,  dalle  risorse  statali  relative  all'esercizio
finanziario 2000 gia' ripartite tra le regioni e le province autonome
con  il  decreto  ministeriale 20 dicembre 2000 citato in premessa, e
per L. 16.000.000.000 dalle risorse stanziate dalle regioni che hanno
disposto  l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.
  4.  Le  regioni  che  hanno  disposto  l'integrazione delle risorse
statali  sono:  Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna.
  5.  L'importo complessivo di L. 301.000.000.000 indicato al comma 3
risulta cosi ripartito:

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                  |  Quota statale   | Quota regionale  |
     Regione      |      L./mld      |      L/mld       |Totale L/mld
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Piemonte          |            13,798|        1         |      14,798
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta     |             0,259|        -         |       0,259
---------------------------------------------------------------------
Liguria           |             6,508|        1         |       7,508
---------------------------------------------------------------------
Lombardia         |            18,763|        1         |      19,763
---------------------------------------------------------------------
Prov. autonoma di |                  |                  |
Bolzano           |             0,485|        -         |         -
---------------------------------------------------------------------
Prov. autonoma di |                  |                  |
Trento            |             0,858|        -         |         -
---------------------------------------------------------------------
Veneto            |             9,176|        1         |      10,176
---------------------------------------------------------------------
Friuli-Venezia    |                  |                  |
Giulia            |             2,914|        -         |       2,914
---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna    |             7,810|        1         |       8,810
---------------------------------------------------------------------
Toscana           |            11,251|        1         |      12,251
---------------------------------------------------------------------
Umbria            |             2,831|        1         |       3,831
---------------------------------------------------------------------
Marche            |             3,916|        1         |       4,916
---------------------------------------------------------------------
Lazio             |            23,567|        1         |      24,567
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo           |             5,671|        -         |         -
---------------------------------------------------------------------
Molise            |             2,099|        1         |       3,099
---------------------------------------------------------------------
Campania          |            51,492|        1         |      52,492
---------------------------------------------------------------------
Puglia            |            33,147|        1         |      34,147
---------------------------------------------------------------------
Basilicata        |             4,143|        1         |       5,143
---------------------------------------------------------------------
Calabria          |            22,961|        1         |      23,961
---------------------------------------------------------------------
Sicilia           |            49,770|        1         |      50,770
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Sardegna          |            13,580|        1         |      14,830

  6. I criteri di priorita' regionale di cui all'art. 12, comma 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000  sono stati
individuati dalle regioni Marche, Toscana, Campania e Molise.
  Tali  criteri,  che  saranno  utilizzati  per  la  formazione delle
relative  graduatorie  regionali,  sono  riportati nell'allegato 1 al
presente decreto.