Art. 2.
  1. Le domande relative alle iniziative da realizzare nel territorio
delle  regioni che hanno integrato le risorse statali, sono trasmesse
alle  regioni  stesse  ovvero  ai soggetti concessionari dalle stesse
indicati.  L'elenco  degli uffici competenti a ricevere le domande e'
riportato nell'allegato 2 al presente decreto.
  2. Le domande relative alle iniziative da realizzare nel territorio
delle  regioni e province autonome che non hanno integrato le risorse
statali  sono  trasmesse  al Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato  - Direzione generale per il coordinamento incentivi
alle  imprese  -  ufficio E3 - via del Giorgione 2 B - 00147 Roma. Le
regioni  che  non  hanno  integrato  le  risorse  statali sono: Valle
D'Aosta,   Friuli-Venezia  Giulia,  Abruzzo,  provincia  autonoma  di
Bolzano  e provincia autonoma di Trento. Ai sensi dell'art. 14, comma
1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000 le
predette  imprese  sono  comunque  tenute  a  trasmettere copia della
domanda,   per   conoscenza,  alla  competente  regione  o  provincia
autonoma,  che  esprime  il  proprio  parere  entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda.