Art. 2. 1. Le domande relative alle iniziative da realizzare nel territorio delle regioni che hanno integrato le risorse statali, sono trasmesse alle regioni stesse ovvero ai soggetti concessionari dalle stesse indicati. L'elenco degli uffici competenti a ricevere le domande e' riportato nell'allegato 2 al presente decreto. 2. Le domande relative alle iniziative da realizzare nel territorio delle regioni e province autonome che non hanno integrato le risorse statali sono trasmesse al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento incentivi alle imprese - ufficio E3 - via del Giorgione 2 B - 00147 Roma. Le regioni che non hanno integrato le risorse statali sono: Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 le predette imprese sono comunque tenute a trasmettere copia della domanda, per conoscenza, alla competente regione o provincia autonoma, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.